Codice causale per il rinnovo della patente: dove si trova e cos’è

20 Luglio 2026 - 16:55
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Codice causale per il rinnovo della patente: dove si trova e cos’è

Il codice causale per il rinnovo della patente identifica, nel sistema PagoPA, il motivo del versamento destinato alla Motorizzazione. Dal 2022 i vecchi versamenti sui conti correnti postali 9001 e 4028 sono stati sostituiti da PagoPA. La pratica viene ora identificata, nel tariffario nazionale, dalla tariffa N004 – Rinnovo patente, che comprende 10,20 euro di diritti della Motorizzazione Civile e 16 euro di imposta di bollo.

Il vecchio codice causale 002 non si usa più

Il cosiddetto codice causale permetteva di collegare il versamento effettuato tramite bollettino postale all’operazione richiesta alla Motorizzazione Civile. Nel caso della conferma di validità della patente, il numero indicato dalle vecchie istruzioni era 002. Quel sistema prevedeva due pagamenti separati: uno sul conto corrente 9001 per i diritti della Motorizzazione civile e l’altro sul conto 4028 per l’imposta di bollo. Sul bollettino compariva uno spazio dedicato alla causale, da cui nasce ancora oggi la domanda su dove trovare il relativo codice.

Dal passaggio a PagoPA il funzionamento è cambiato. L’automobilista non deve più scrivere manualmente la causale, perché seleziona dal Portale dell’Automobilista la tariffa collegata alla pratica da svolgere. I vecchi bollettini 9001 e 4028 non sono più utilizzabili per le pratiche relative a patenti e CQC. Nel tariffario nazionale in vigore il rinnovo della patente viene identificato dal codice N004. La descrizione completa è N004 – Diritti 10,20 euro | Bolli 16 euro – Rinnovo patente.

L’importo del versamento ministeriale ammonta quindi a 26,20 euro. Si tratta una tariffa PagoPA unica che riunisce i diritti della Motorizzazione Civile e l’imposta di bollo. Questo codice viene selezionato all’interno del sistema di pagamento oppure individuato dall’autoscuola, dall’agenzia o dalla struttura che gestisce la pratica per conto dell’interessato.

Dove si trova la tariffa N004

Per effettuare il pagamento bisogna entrare nell’area riservata del Portale dell’Automobilista usando Spid o Carta d’identità elettronica. Una volta autenticato occorre accedere alla sezione “Pagamento pratiche online PagoPA” e quindi selezionare la voce “Nuovo pagamento”. A quel punto bisogna scegliere il tariffario nazionale oppure quello previsto per uno dei territori dotati di regole proprie. Nell’elenco si può cercare la tariffa N004 – Rinnovo patente, aggiungerla al carrello e controllare i dati del titolare.

La tariffa N004 si riferisce al tariffario nazionale, ma sono in vigore disposizioni specifiche per Sicilia, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il pagamento può essere concluso online con uno degli strumenti accettati dal sistema. In alternativa il Portale consente di stampare l’avviso PagoPA e saldarlo tramite home banking, app, banca, ufficio postale o esercente convenzionato. Una volta versata la somma occorre tornare nell’area riservata, aprire “I miei pagamenti” e stampare la ricevuta generata dal Portale dell’Automobilista. La ricevuta rilasciata dalla banca, dall’app o dal punto vendita non sostituisce il documento ministeriale da presentare al medico.

La questione del codice fiscale

Il pagamento è accettato soltanto se il codice fiscale del titolare della pratica coincide con quello dell’intestatario della patente da rinnovare. Questo non impedisce a un familiare di accedere al Portale con il proprio Spid o con la propria Carta d’identità elettronica e pagare per un’altra persona. Prima della conferma bisogna però sostituire i dati proposti automaticamente dal sistema con quelli dell’effettivo titolare del documento.

Se il pagamento resta associato al codice fiscale di chi ha effettuato l’accesso, pur riferendosi alla patente di un’altra persona, la ricevuta non può essere utilizzata per il rinnovo. In quel caso occorre attivare la procedura di rimborso e generare un nuovo versamento corretto.

Dove si rinnova la patente

Il rinnovo non si conclude con il versamento. La conferma della validità è subordinata a una visita che accerti il mantenimento dei requisiti fisici e psichici richiesti per guidare. L’accertamento può essere svolto da un medico abilitato ai sensi dell’articolo 119 del Codice della Strada. Rientrano tra i soggetti autorizzati i medici delle Asl con funzioni medico-legali, i medici militari, quelli appartenenti ai servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato, alla Polizia di Stato, ai Vigili del fuoco e alle altre strutture previste dalla legge.

La disciplina comprende anche medici privati iscritti agli albi professionali e accreditati dal Ministero. Alcuni lavorano all’interno di autoscuole, agenzie di consulenza automobilistica o sedi Aci, ma l’idoneità viene sempre certificata dal professionista autorizzato, non dall’organizzazione che ospita la visita.

La visita deve svolgersi davanti alla Commissione medica locale quando le condizioni cliniche fanno sorgere dubbi sull’idoneità alla guida, per le patenti speciali e per alcune categorie professionali oltre determinati limiti di età. La Commissione può ridurre la durata del rinnovo rispetto alle scadenze ordinarie quando ritiene che le condizioni del conducente richiedano controlli più frequenti.

Per le persone affette da diabete titolari di patente A, B o BE, il medico monocratico tiene conto anche della valutazione di uno specialista in diabetologia e malattie del ricambio dell’Asl. In presenza di complicazioni capaci di incidere sulla sicurezza, l’interessato può essere inviato alla Commissione. Chi possiede una patente C, D, CE o DE ed è affetto da diabete deve invece sottoporsi alla Commissione medica locale integrata da uno specialista diabetologo.

La procedura telematica ordinaria può essere avviata nei quattro mesi che precedono la scadenza. Anticipare troppo la visita non prolunga la validità del documento e può comportare il ricorso a una pratica diversa dalla normale conferma.

Per le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, la durata dipende dall’età del conducente. Il rinnovo avviene ogni dieci anni fino ai 50 anni, ogni cinque tra 50 e 70 anni, ogni tre tra 70 e 80 anni e ogni due dopo gli 80 anni. Le categorie C1, C1E, C e CE durano cinque anni fino al compimento dei 65 anni e due anni oltre questa soglia. Dopo i 65 anni il controllo deve essere eseguito in Commissione medica locale.

Le patenti D1, D1E, D e DE seguono una validità di cinque anni fino a 70 anni, tre anni fino a 80 e due anni dopo gli 80. Restano distinti i limiti per la conduzione professionale di autobus e degli altri mezzi adibiti al trasporto di persone.

Per le comuni patenti A e B la scadenza coincide di regola con il giorno e il mese del compleanno. L’allineamento non si applica alle categorie C e D, alle CQC e alle patenti A o B rinnovate dalla Commissione medica locale o dagli specialisti Asl in diabetologia.

Quanto costa il rinnovo

La componente ministeriale nazionale è pari a 26,20 euro, suddivisa tra 10,20 euro di diritti e 16 euro di bollo. A questa somma si aggiungono il costo della visita medica, il recapito della nuova patente e l’eventuale compenso richiesto dall’autoscuola o dall’agenzia. La tariffa sanitaria cambia comunque in base alla struttura, al territorio, alla categoria della patente e alla necessità di sottoporsi a una Commissione medica locale.

Anche il riferimento a una spesa complessiva compresa tra 60 e 120 euro va letto come una stima, non come una tariffa fissata dalla legge. Rivolgersi a una struttura sanitaria può costare meno rispetto a una pratica interamente gestita da un intermediario mentre il servizio di un’autoscuola riduce gli adempimenti a carico dell’utente. Il recapito della patente costa 7,32 euro, pari a 6 euro più Iva. La somma viene pagata alla consegna, in contanti oppure con carta sui circuiti accettati, o al momento del ritiro all’ufficio postale.

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