Cosa ci dice il caso Moretti sui reati senza criteri e i vertici onniscenti
A una settimana dalla pronuncia della Cassazione, si può tornare a mente fredda sulla vicenda di Viareggio, che la condanna definitiva di Mauro Moretti, allora amministratore delegato di Ferrovie, ha chiuso, dopo diciassette anni, con il carcere. Quella notte del 29 giugno 2009, lo ricordiamo tutti, un carro cisterna di Gpl deragliò per il cedimento di un assile corroso, sfuggito alle manutenzioni, e l’esplosione uccise trentadue persone. Sullo sfondo è aleggiata da subito la domanda che accompagna ogni disastro: chi è il colpevole? Lo schema imputativo è noto: a fronte di un evento drammatico un responsabile deve pur esserci e la ricerca, nell’impresa, comincia dai vertici; avviata la macchina del "senno del poi", qualcosa che si sarebbe potuto fare – di più, o di meglio – si finisce sempre per trovarlo. Sennonché la matrice del guasto è in larga parte endogena alla gestione del rischio penale nelle organizzazioni complesse. Siamo di fronte, osserva Giovanni Fiandaca, a un “reato senza criteri certi”: mancano parametri sicuri per dire se la prevenzione fosse idonea a scongiurare l’evento e in loro assenza la valutazione scivola nella discrezionalità. All’amministratore delegato, chiamato a organizzare il sistema generale di prevenzione e individuare i garanti per ciascun settore, si rimprovera di non avere predisposto quella rete; può così accadere che lo si condanni “per il ruolo di vertice oggettivamente rivestito”, una variante della responsabilità oggettiva. Per questa via, nota Vittorio Manes, il rimprovero finisce per modellarsi su una figura idealizzata, il vertice onnisciente e onnivedente che non esiste, sino a confondere l’essere con il dover essere; né basta l’equivalenza tra potere e responsabilità: occorre accertare i poteri effettivi, le condotte alternative esigibili e la loro incidenza causale.
La vicenda di Viareggio offre una conferma paradigmatica di questa tendenza. Per imputare il vertice della capogruppo, la Cassazione ha negli anni mutato condotta e titolo dell’addebito: non più un’omissione fondata sulla posizione di garanzia, ma una condotta commissiva, l’avere imposto a livello di gruppo l’inosservanza della regola cautelare dell’obbligo di tracciabilità, cioè la verifica della storia manutentiva del carro, per una scelta di politica aziendale di risparmio. Ne discende un “esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento” e il riconoscimento al vertice di una competenza diretta e autonoma nella gestione del rischio ferroviario. Così, il rimprovero di non avere saputo cambia in quello di avere scelto: un’astrazione di responsabilità totalizzante che risale fino al vertice della capogruppo, per un fatto maturato in una controllata.
In questa zona grigia prolifera in chiave accusatoria la logica del "senno del poi". Per affermare una colpa occorrerebbe dimostrare, con probabilità prossima alla certezza, che il disastro si sarebbe evitato adottando le misure doverose: un giudizio di evitabilità inscindibile da quello, preliminare, di prevedibilità ex ante. Qui, invece, ciò che si rivela ex post evitabile diventa, per ciò solo, prevedibile e doveroso e una qualche regola cautelare violata, nelle contestazioni colpose indifferenziate, non manca mai. Il punto tocca insieme garanzie e prevenzione. L’aspettativa sociale reclama un responsabile visibile e lo cerca, appunto, guardando il vertice e curvando il processo – trasformato quasi in un’obbligazione di risultato – verso la condanna. E’ illusorio credere che moltiplicare reati e pene produca sicurezza: i disastri nascono per lo più da miopie organizzative e dalla sinergia di più cause e l’esposizione penale dei vertici, lungi dal prevenirli, alimenta piuttosto, come già per la medicina e la burocrazia, una gestione difensiva, attenta all’autoprotezione più che alla collettività. La via d’uscita è un’imputazione che misuri la colpa sull’organizzazione reale e sulle sue lacune, riconoscendo le cause anziché il capro espiatorio e ricordando che non ogni potere è anche dovere. Finché alla regola cautelare non si restituiranno determinatezza e rigore, ogni disastro reclamerà il suo colpevole, ricercandolo non per ciò che ha fatto ma per il posto che occupa, così aggiungendo alla sofferenza del disastro una pena senza colpa.
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