“Da Melillo allarme infondato sulle intercettazioni, magistrati chiamati ad applicare la legge e non a farla”, parla Antonio Rinaudo
“E diciamolo chiaramente: molte volte i pubblici ministeri costruiscono ipotesi investigative partendo magari da un reato come una corruzione, e poi durante le intercettazioni emerge altro. A quel punto si vorrebbe utilizzare tutto automaticamente anche per i nuovi reati emersi. Ma non si può più”, afferma Antonio Rinaudo, già procuratore aggiunto di Torino e titolare dell’inchiesta sui No Tav.
I pm dicono che così hanno “limitato” le indagini…
Mi spiace, ma la giurisprudenza è chiara: se cambia il quadro devi aprire una nuova indagine e ottenere una nuova autorizzazione. Forse ci si dimentica che il presupposto fondamentale delle intercettazioni, previsto dall’articolo 266 del codice di procedura penale, è che i gravi indizi ci siano fin dall’inizio. Non puoi partire “a strascico” sperando che qualcosa emerga.
Difficile non essere d’accordo.
E aggiungo: io non ho mai usato intercettazioni a strascico. Sono sempre stato molto formalista e puntuale. Utilizzavo le intercettazioni quando avevo già elementi concreti e lavoravo soprattutto con altri strumenti investigativi: osservazioni, pedinamenti, attività di polizia giudiziaria.
Lei ha indagato sulla colonna torinese delle Br.
La vecchia scuola investigativa nasceva così. Noi abbiamo fatto indagini sul terrorismo e sulle Br senza avere gli strumenti tecnologici di oggi.
Ed oggi?
Oggi invece è molto più facile: stai seduto, intercetti, metti una cimice in casa o in ufficio e fai tutto senza neppure muoverti. Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono diventati spesso semplici “ascoltatori”.
Ha letto l’allarme del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo proprio sulle intercettazioni?
Si. Ma non capisco dove sia il problema. Nelle indagini di mafia non sono richiesti i gravi indizi, ma sono sufficienti indizi meno intensi. Nelle indagini ordinarie l’intercettazione deve essere “assolutamente indispensabile”, mentre nelle indagini di mafia è sufficiente che sia “necessaria”. Quindi già esiste tutta una serie di agevolazioni che, giustamente, consentono di utilizzare uno strumento così invasivo.
Un allarme infondato?
Il punto vero, oggi, è un altro: se durante un’intercettazione autorizzata per criminalità organizzata emergono altri reati — poniamo, ad esempio, che io e lei parliamo di traffico di droga o di fatti diversi rispetto all’ipotesi iniziale — allora, se manca una stretta connessione soggettiva e oggettiva, quell’intercettazione non la si può più utilizzare automaticamente.
Si “butta”?
Devi usare quel materiale solo come spunto investigativo per aprire un nuovo procedimento e tornare dal giudice a chiedere una nuova autorizzazione. Una volta, invece, le utilizzavi praticamente de plano. Anche la Cassazione, comunque, ha fissato limiti molto precisi sull’utilizzo delle intercettazioni. Ha chiarito, ad esempio, che le indagini di criminalità organizzata sono quelle in cui esiste davvero una struttura mafiosa, un’associazione prevista dall’articolo 416-bis. Non puoi sostenere di stare facendo un’indagine di mafia solo perché c’è, per esempio, un’aggravante mafiosa in un episodio corruttivo. La Cassazione oggi ti dice: quello non è automaticamente un procedimento di mafia.
Secondo lei, quale è il vero motivo di questa discussione?
Io non credo che questi timori siano così giustificati. O meglio: posso capire le preoccupazioni, soprattutto quando si sostiene che si voglia limitare uno strumento investigativo importante e costoso come le intercettazioni. Però bisogna anche ricordare gli abusi.
Alla Procura di Torino ce ne sono stati?
Prendiamo il famoso caso Esposito-Colace: intercettazioni andate avanti oltre ogni limite temporale e oltre qualsiasi criterio di opportunità investigativa. Era evidente che si ragionasse così: “Ascoltiamo, prima o poi qualcosa verrà fuori”.
Ricorda un caso in cui le intercettazioni sono state fondamentali?
Durante uno degli attacchi al cantiere TAV riuscimmo a individuare i responsabili quasi per caso, perché usarono dei telefoni “puliti”, comprati apposta per comunicare durante l’operazione e poi da buttare. Noi intercettavamo altri soggetti e, grazie a una coincidenza investigativa, emersero quelle conversazioni. Ma se quei soggetti avessero usato soltanto telefoni dedicati e mai collegati alle utenze già monitorate, non saremmo mai riusciti a intercettarli direttamente. Ed è lì che emerge la vera capacità dell’investigatore, della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. Oggi invece si è radicata una certa comodità investigativa legata agli strumenti tecnologici.
Però resta un tema di fondo: fino a che punto la magistratura può influenzare le scelte legislative?
Una cosa è interpretare la legge — e quello è inevitabile — altra cosa è pretendere di orientare il legislatore su come costruirla. E qui secondo me bisogna tornare a Montesquieu e al principio della separazione dei poteri: il magistrato è chiamato ad applicare la legge, non a farla.
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