Ebola, scattano nuovi controlli in Italia per chi arriva da Congo e Uganda

31 Maggio 2026 - 11:44
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lentepubblica.it

L’Italia rafforza i controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori provenienti da alcune aree dell’Africa centrale interessate dall’attuale emergenza legata al virus Ebola.


Con una nuova ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il Ministero della Salute ha introdotto una serie di procedure di monitoraggio e sorveglianza destinate a chiunque abbia soggiornato nella Repubblica Democratica del Congo o in Uganda nelle tre settimane precedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

Il provvedimento nasce a seguito dell’allarme internazionale dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il focolaio provocato dal virus Bundibugyo, una variante appartenente alla famiglia degli Ebolavirus, attualmente responsabile di nuovi casi registrati nei due Paesi africani.

Le disposizioni resteranno operative per quattro mesi e coinvolgono non soltanto i passeggeri, ma anche compagnie aeree, operatori portuali, autorità aeroportuali e servizi sanitari territoriali.

Perché è stata adottata l’ordinanza

Alla base della decisione del Ministero vi è la dichiarazione di Emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) emessa dall’OMS il 16 maggio 2026. Secondo le valutazioni degli organismi scientifici nazionali e internazionali, il rischio principale riguarda l’eventuale importazione di casi attraverso i flussi di viaggio provenienti dalle aree colpite dal focolaio.

Gli esperti hanno evidenziato come la malattia sia caratterizzata da un quadro clinico particolarmente severo e che la trasmissione avvenga attraverso il contatto diretto con sangue, fluidi biologici o materiali contaminati di persone infette. Per questo motivo è stato ritenuto necessario adottare misure preventive basate sul principio di precauzione.

Il Ministero sottolinea inoltre che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non risultano disponibili vaccini o trattamenti antivirali specificamente autorizzati contro la malattia da virus Bundibugyo. La gestione dei casi si basa principalmente sull’isolamento, sul monitoraggio clinico e sull’applicazione rigorosa dei protocolli di biosicurezza.

Dichiarazione obbligatoria entro 24 ore dall’arrivo

Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda l’obbligo di comunicazione per chi entra in Italia dopo essere transitato nelle zone interessate dall’epidemia.

La norma stabilisce che tutti i soggetti provenienti, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo o dall’Uganda, oppure coloro che vi abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti l’arrivo, debbano trasmettere una specifica dichiarazione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente per residenza o domicilio.

L’adempimento dovrà essere effettuato entro ventiquattro ore dall’ingresso nel Paese mediante un modulo predisposto dal Ministero della Salute. In alternativa, la documentazione potrà essere consegnata direttamente presso gli uffici sanitari territoriali.

Per facilitare l’applicazione della misura, Regioni e Province autonome sono chiamate a pubblicare sui propri canali istituzionali tutte le indicazioni operative, compresi indirizzi e modalità di invio della modulistica.

Compagnie aeree e trasporto marittimo coinvolti nei controlli

L’ordinanza attribuisce un ruolo attivo anche agli operatori del settore dei trasporti.

Le compagnie aeree e gli armatori che effettuano collegamenti con l’Italia dovranno informare preventivamente i passeggeri delle nuove regole. L’avviso dovrà essere fornito anche in lingua inglese per garantire la massima comprensione delle disposizioni da parte dei viaggiatori internazionali.

Non solo. I vettori avranno il compito di distribuire il modulo di dichiarazione già durante il viaggio, consentendo ai passeggeri di compilarlo prima dell’arrivo sul territorio nazionale. Successivamente la documentazione raccolta dovrà essere trasmessa alle autorità sanitarie competenti, comprese le strutture USMAF del Ministero della Salute.

L’obiettivo è quello di velocizzare le verifiche sanitarie e garantire una tempestiva presa in carico dei soggetti eventualmente esposti al rischio di contagio.

Cosa accade in presenza di sintomi sospetti

Particolare attenzione si  dedica alla gestione dei casi che presentano sintomi compatibili con la malattia.

Se durante il viaggio o all’arrivo una persona manifesta segnali riconducibili a un possibile contagio, il protocollo prevede l’immediata separazione dagli altri passeggeri e il trasferimento in aree appositamente predisposte presso aeroporti o strutture portuali.

A quel punto intervengono gli operatori sanitari degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera insieme alle Aziende sanitarie locali per effettuare una valutazione clinica e decidere le successive misure di sicurezza.

Nei casi considerati più critici si attiva il percorso di biocontenimento previsto dai protocolli nazionali. I pazienti classificati come casi probabili o confermati vengono indirizzati all’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, struttura individuata come centro nazionale di riferimento per la gestione di agenti biologici ad alto rischio.

Sorveglianza differenziata in base al livello di rischio

Le misure non si confermano uguali per tutti, ma risulteranno calibrate in base all’effettiva esposizione al virus.

Per i soggetti considerati a basso rischio è previsto un sistema di automonitoraggio fino al ventunesimo giorno, comprendente il controllo quotidiano della temperatura corporea e almeno un contatto di verifica con i servizi sanitari territoriali.

In presenza di un livello di rischio moderato scatterà invece una sorveglianza sanitaria attiva, con monitoraggio giornaliero da parte della ASL competente e obbligo di comunicare eventuali spostamenti fuori dalla regione di permanenza.

Per le esposizioni considerate ad alto rischio, l’ordinanza dispone la quarantena accompagnata da controlli quotidiani fino al completamento del periodo di osservazione.

Validità delle misure e monitoraggio costante

Il Ministero precisa che tutte le disposizioni potranno essere aggiornate in funzione dell’evoluzione epidemiologica e delle nuove evidenze scientifiche che dovessero emergere nei prossimi mesi.

L’ordinanza si applica sull’intero territorio nazionale ed è entrata in vigore il 29 maggio 2026. La durata prevista è di 120 giorni, periodo durante il quale le autorità sanitarie continueranno a monitorare con attenzione la situazione internazionale e l’eventuale comparsa di casi importati.

L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere elevata la capacità di individuare rapidamente eventuali infezioni, limitando il rischio di diffusione sul territorio italiano senza introdurre restrizioni generalizzate ai viaggi, ma puntando su tracciamento sanitario, prevenzione e interventi mirati.

L’ordinanza del Ministero della Salute

Qui il documento completo.

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