Edilizia, il giudice penale assolve tutti per la Torre Milano: e adesso?

26 Giugno 2026 - 13:30
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Edilizia, il giudice penale assolve tutti per la Torre Milano: e adesso?

Il 16 giugno il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli imputati nel procedimento penale relativo ai lavori della cosiddetta Torre Milano in via Stresa: costruttori, progettista asseveratore e funzionari comunali sono stati prosciolti con la formula “il fatto non costituisce reato”. Si tratta della prima sentenza penale collegata alle inchieste della Procura di Milano sugli interventi edilizi in città.

Un intervento edilizio al centro del confronto tra ristrutturazione e nuova costruzione

L’opera interessata è un edificio residenziale alto oltre 87 metri, realizzato in sostituzione di due palazzine adibite a uffici di 2 e 3 piani. L’intervento era stato avviato come ristrutturazione edilizia tramite SCIA, corredata da atto unilaterale d’obbligo. La Procura aveva contestato la qualificazione dell’intervento, sostenendo che si trattasse di nuova costruzione, che avrebbe richiesto permesso di costruire e un piano urbanistico attuativo per l’altezza superiore a 25 metri (art. 41 quinquies, comma 6, L. 1150/1942).

Come emerge da una nota del Presidente del Tribunale (le motivazioni della sentenza verranno pubblicate entro 90 giorni), l’assoluzione è stata pronunciata per la mancanza, al momento del fatto, dell’elemento soggettivo del reato — né dolo né colpa — atteso che solo recentemente la giurisprudenza penale, quella amministrativa e alcune pronunce della Corte Costituzionale hanno ridisegnato la definizione di “ristrutturazione edilizia” e il campo di applicazione dell’obbligo del piano attuativo. La nota prende quindi atto che, all’epoca dei fatti, la prassi consolidata del Comune di Milano e la giurisprudenza amministrativa permettevano di ricorrere al titolo edilizio utilizzato per via Stresa (SCIA).

Una sentenza rilevante, ma dagli effetti ancora da misurare

Sebbene la sentenza rappresenti un dato giuridico rilevante, nel breve periodo il suo impatto pratico potrebbe essere limitato. È infatti una pronuncia di primo grado e la Procura sembra avere già annunciato l’intenzione di presentare appello. Inoltre il Tribunale si è concentrato sull’assenza dell’elemento soggettivo senza pronunciarsi sulle questioni di merito, quali la qualificazione dell’intervento (ristrutturazione edilizia o nuova costruzione), il titolo edilizio necessario (SCIA o permesso di costruire) e la portata dell’obbligo del pi

Questo quadro lascia aperte molte conseguenze pratiche: da un lato, possibili assoluzioni in sede penale possono alleggerire il profilo di responsabilità dei singoli operatori, progettisti e funzionari; dall’altro, in sede amministrativa e negli orientamenti degli uffici comunali, potrebbero perdurare approcci più cauti o restrittivi. Il risultato potrebbe essere una differenziazione di fatto tra gli esiti penali e quelli amministrativi, con ricadute sui tempi di istruttoria e di definizione delle pratiche edilizie.

Molti osservatori sottolineano come la situazione richiederebbe una maggiore chiarezza normativa. Interventi legislativi mirati sul Testo Unico dell’Edilizia (2001) e sulla Legge Urbanistica (1942) potrebbero ridurre le ambiguità interpretative e armonizzare le regole tra i diversi ambiti. Al momento, tuttavia, non sembra emergere una volontà politica forte per procedere a modifiche di tale portata.

In attesa delle motivazioni della sentenza, la vicenda di via Stresa rimane indicativa delle tensioni tra prassi amministrative consolidate, evoluzioni giurisprudenziali recenti e il bisogno di certezze per il settore edilizio milanese.

Avv. Elvezio Bortesi e Avv. Valentina de Nora – Of Counsel SCA & Partners

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