Per pubblicare le foto dei figli serve consenso di entrambi i genitori

14 Luglio 2026 - 17:05
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lentepubblica.it

Foto dei figli sui social, serve il consenso di entrambi i genitori: il richiamo del Garante Privacy sullo sharenting.


Pubblicare sui social network immagini che ritraggono figli minori non è una scelta che può essere effettuata liberamente da un solo genitore. Per i bambini e i ragazzi di età inferiore ai 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori, mentre al compimento dei 14 anni la normativa italiana riconosce al minore la possibilità di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.

A ribadire il principio è il Garante per la protezione dei dati personali, intervenuto su un caso riguardante la pubblicazione di fotografie di minori sui social network senza il consenso di uno dei genitori.

L’Autorità ha chiarito che la condivisione di immagini dei propri figli attraverso piattaforme digitali costituisce un vero e proprio trattamento di dati personali e, come tale, deve rispettare le regole previste dalla normativa sulla privacy.

Il caso esaminato dal Garante Privacy

La vicenda nasce dal reclamo presentato da un padre che aveva segnalato la pubblicazione, da parte dell’ex moglie, di alcune fotografie dei figli minorenni sui propri profili social, in particolare sulla piattaforma Facebook.

Secondo il genitore reclamante, la diffusione delle immagini era avvenuta in modo ripetuto e senza il suo consenso, determinando una possibile esposizione dei minori ai rischi collegati alla circolazione incontrollata dei contenuti online.

Al centro della contestazione vi era quindi il fenomeno dello sharenting, termine utilizzato per indicare la condivisione da parte dei genitori di fotografie, video e informazioni riguardanti i propri figli attraverso strumenti digitali e social network.

Un fenomeno sempre più diffuso, ma che può sollevare delicate questioni legate alla tutela dell’identità digitale dei minori e al loro diritto alla riservatezza.

La pubblicazione delle immagini è un trattamento di dati personali

Nel provvedimento, il Garante ha ricordato che le immagini dei minori rappresentano dati personali e che la loro pubblicazione online richiede una base giuridica adeguata.

La particolare vulnerabilità dei bambini e degli adolescenti comporta una tutela rafforzata, proprio perché la diffusione di contenuti che li riguardano può produrre conseguenze anche nel lungo periodo.

La finalità affettiva della pubblicazione non è sufficiente a rendere automaticamente lecita la diffusione delle fotografie.

Secondo l’Autorità, infatti, non assumono rilievo decisivo né il fatto che le immagini siano condivise per motivi familiari, né il numero limitato delle fotografie pubblicate, né l’eventuale impostazione privata del profilo social.

I contenuti caricati online, anche quando apparentemente destinati a una cerchia ristretta di utenti, possono infatti essere copiati, salvati, ricondivisi o comunque resi accessibili a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati.

Sotto i 14 anni serve l’accordo di entrambi i genitori

Il principio stabilito dal Garante si fonda sulla disciplina italiana in materia di protezione dei dati personali e sulla necessità di tutelare adeguatamente l’immagine e la riservatezza dei minori.

Per la pubblicazione online delle immagini di un figlio che non abbia ancora compiuto 14 anni è quindi necessario il consenso di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.

La decisione sulla diffusione dell’immagine del minore non può essere assunta unilateralmente da uno solo dei genitori, poiché riguarda un aspetto personale e potenzialmente rilevante per il futuro del bambino.

Diversa è invece la situazione dei ragazzi che hanno già compiuto 14 anni: in questo caso l’ordinamento riconosce direttamente al minore la possibilità di scegliere se autorizzare o meno la pubblicazione delle proprie immagini.

Il rischio di compromettere l’autodeterminazione digitale

Uno degli aspetti più delicati evidenziati nel caso riguarda il rapporto tra condivisione online e futuro diritto del minore a controllare la propria identità digitale.

Le immagini pubblicate durante l’infanzia possono infatti rimanere disponibili in rete per molti anni, incidendo sulla percezione che il minore potrà avere della propria immagine pubblica una volta cresciuto.

Per questo motivo il Garante richiama l’attenzione sulla necessità di valutare con particolare prudenza ogni pubblicazione che coinvolga bambini e adolescenti.

La tutela della privacy dei minori non riguarda soltanto il presente, ma anche la possibilità per la persona, una volta adulta, di scegliere autonomamente quali informazioni e immagini della propria vita rendere disponibili online.

Il provvedimento nei confronti della madre

Nel caso specifico, dopo aver accertato l’assenza del consenso dell’altro genitore, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento delle immagini dei figli minori.

L’Autorità ha quindi disposto nei confronti della madre il divieto di pubblicare fotografie dei figli sui social network senza il consenso di entrambi i genitori.

Contestualmente è stato adottato anche un provvedimento di ammonimento per la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Una nuova attenzione sul fenomeno dello sharenting

La decisione del Garante si inserisce in un quadro più ampio di crescente attenzione verso lo sharenting e verso gli effetti che la sovraesposizione digitale dei minori può determinare.

La diffusione di immagini familiari attraverso i social è ormai una pratica comune, ma richiede maggiore consapevolezza da parte degli adulti, soprattutto quando riguarda soggetti che non hanno ancora la capacità di valutare pienamente le conseguenze delle proprie scelte online.

Il principio ribadito dall’Autorità è quindi chiaro: l’interesse affettivo dei genitori non può prevalere sul diritto del minore alla protezione dei propri dati personali e della propria immagine.

La gestione della presenza digitale dei figli diventa così una responsabilità condivisa, nella quale il consenso, la prudenza e la tutela della privacy assumono un ruolo centrale.

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