Giustizia contabile, tra tutela dell’erario e “fatica dell’amministrare”

Un confronto serrato, denso di questioni tecniche ma anche di implicazioni istituzionali e culturali, ha segnato alle Ville Ponti la tavola rotonda della seconda giornata di Upel Italia, dedicata al tema: «Una riforma della giustizia contabile per tutelare la finanza pubblica da amministratori infedeli ed incapaci?».
A discuterne sono stati Giancarlo Montedoro, presidente di sezione del Consiglio di Stato, Paolo Evangelista, procuratore regionale della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia, e Luigi Balestra, ordinario di diritto civile all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Ha moderato Michele Mancino, vicedirettore di VareseNews.
SIAMO NELL’ETÀ DEGLI ESECUTIVI
Ad aprire la riflessione è stato Montedoro, che ha collocato il tema della responsabilità amministrativa dentro una trasformazione più ampia dello Stato costituzionale. La legge n. 1 del 2026, ha osservato, è «un indice di questa metamorfosi», in un tempo segnato dalla complessità, dal peso crescente delle forze economiche e tecniche e da un costituzionalismo ormai multilivello. Da qui il richiamo al rapporto tra politica ed economia, tra sovranità, mercato e poteri «neutri», fino alla constatazione che, dal Covid in poi, si sia entrati «nell’età degli esecutivi», con una progressiva riduzione del ruolo del giudice.
Secondo Montedoro, il problema non può essere letto solo nella chiave psicologica della “paura della firma”. Il punto è anche la crescente frammentazione degli interessi, la difficoltà di individuare con nettezza l’interesse pubblico nei procedimenti e la moltiplicazione delle fonti normative. In questo quadro, la funzione consultiva e quella di controllo devono trovare un nuovo equilibrio, evitando cortocircuiti istituzionali e investendo sull’organizzazione degli organi chiamati a esercitarle. Il tentativo della riforma, ha aggiunto, sembra essere quello di spostare la responsabilità amministrativa da un modello prevalentemente risarcitorio a uno più sanzionatorio, con tutti i dubbi ancora aperti sul piano della qualificazione giuridica e della tenuta costituzionale.
IL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ DAL POLITICO AL FUNZIONARIO
Di segno molto diverso l’intervento di Paolo Evangelista, che ha espresso una valutazione fortemente critica. «Con la riforma – ha detto – la funzione e l’azione delle Procure regionali esce fortemente limitata». A suo giudizio, molte disposizioni producono effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati dal legislatore. Evangelista ha contestato anzitutto la tipizzazione della colpa grave, ritenendola inidonea a ridurre davvero le incertezze interpretative, soprattutto nei casi in cui il danno derivi da condotte materiali e non da attività strettamente procedimentali. Il procuratore ha poi segnalato la «schermatura dell’ordine politico», con il rischio di una traslazione del rischio di responsabilità dal politico al funzionario, aggravata da una “probatio diabolica” posta a carico della Procura. Altro nodo, quello della deterrenza: il doppio tetto previsto dalla riforma, ha osservato, finisce in molti casi per scaricare sulla collettività ben più del 70 per cento del danno, specie nei piccoli enti locali. Evangelista ha inoltre richiamato i dati lombardi, sottolineando che una parte rilevante delle somme rientrate nelle casse pubbliche deriva non solo dalle condanne, ma anche da meccanismi autocorrettivi attivati dalle amministrazioni a seguito dell’attività istruttoria delle Procure.
Forti perplessità anche sulle misure organizzative introdotte dalla legge e sul coinvolgimento delle compagnie assicurative, definito un “pasticcio”, così come sulla previsione della congiunta sottoscrizione di alcuni atti da parte del procuratore generale. Per Evangelista, il vero interrogativo resta uno: il timore di rispondere davanti alla Corte dei Conti paralizza davvero i funzionari? La sua risposta è negativa, anche alla luce dei cinque anni di scudo erariale, che non avrebbero dimostrato un aumento dell’efficienza amministrativa.
UNA SFIDA CULTURALE
Balestra ha riportato il confronto sul terreno della “sfida culturale”. A suo avviso, la riforma impone di cercare nuovi punti di equilibrio tra interessi diversi e potenzialmente confliggenti, in una società che ha perso omogeneità e punti di riferimento stabili. La complessità, ha detto, non è un dato solo teorico, ma la condizione concreta dentro cui operano i pubblici funzionari. Per questo la colpa grave, già introdotta negli anni Novanta, rappresentava un primo tentativo di tener conto della «fatica dell’amministrare», ma la sua formulazione continua a lasciare ampi margini interpretativi.
Balestra ha definito la riforma una legge che oscilla tra risarcimento e sanzione. Dal tetto del 30 per cento alle misure interdittive, fino all’obbligo di assicurazione. Ma ha anche evidenziato un punto spesso trascurato, quello degli accordi di conciliazione, ritenuti uno strumento importante per superare la storica ritrosia della pubblica amministrazione a transigere.
Se la legge abbia trovato il miglior bilanciamento possibile, ha concluso, «non sono in grado di dirlo».
Di certo, però, la perfezione non esiste e il nodo resta quello indicato da tutti i relatori: trovare, nella complessità, un equilibrio credibile tra efficienza amministrativa e tutela effettiva delle risorse pubbliche.
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