Il pasticciaccio degli obblighi di trasparenza parte 2. l’articolo 23 – l’elenco dei provvedimenti
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Obblighi di trasparenza PA tra norme confuse e contraddizioni ANAC anche per l’elenco dei provvedimenti. Scopri perché gli OIV rischiano il caos interpretativo.
Per una pubblica amministrazione che opera “per provvedimenti”, la previsione più logica sarebbe potuta essere quella di richiedere la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati. Così sarebbe stato chiaro l’oggetto della pubblicazione e facile la consultazione degli atti che determinano le scelte amministrative degli enti.
In verità, la prima versione dell’articolo 23 del decreto legislativo 33/2013, richiede proprio la pubblicazione dell’elenco dei provvedimenti, sia di natura politica, sia quelli adottati dai dirigenti. Ma già in quella versione, accanto alla richiesta di pubblicare gli elenchi (tutti), qualcuno, copiando maldestramente dalla legge 190, aggiunge l’espressione “con particolare riferimento” a cui segue un elenco di quattro tipologie.
Nella legge 190, aveva senso quella specificazione (con particolare riferimento) perchè si trattava della trasparenza in senso ampio. Non ha, invece, nessun senso prevedere la pubblicazione di un elenco (cioè tutti) a cui aggiungere l’espressione “con particolare riferimento” ad atti specifici.
E infatti le conseguenze si sono viste quando, per effetto delle modifiche del 2016, tra l’elenco specificato è sparito il riferimento alle concessioni e alle autorizzazioni. Dunque: si pubblicano ancora, perchè vige l’obbligo di pubblicare l’elenco degli atti, o non si pubblicano perchè non rientrano più tra quelli “con particolare riferimento”? L’ANAC, in un primo tempo, ha (giustamente) sostenuto la piena vigenza della norma richiamando la legge anticorruzione, ma soltanto un mese dopo, afferma il contrario e senza alcuna motivazione.
Ma la questione di fa più opaca adesso perchè ci troviamo con una previsione normativa e una “griglia” che richiedono la pubblicazione degli atti, sia politici che gestionali, mentre con una deliberazione del 2024 l’ANAC afferma che i soli atti da pubblicare sono gli accordi ex art. 11 e 15 della legge 241/1990. E sulla base di questa interpretazione (non sostenuta dalla norma – art. 23) ha predisposto gli schemi di pubblicazione.
Dilemma per gli OIV: applicare la legge e la griglia o usare lo schema proposto da ANAC?
Ma davvero il nostro Paese merita una gestione dell’anticorruzione e della trasparenza amministrativa così “sgarrupata”? E con quello che costa, sia in modo diretto che indiretto, non è il caso di interrogarsi in modo serio e trovare soluzioni adeguate?
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Per comprendere meglio le contraddizioni applicative del sistema, è utile leggere anche questo approfondimento dedicato alla pubblicazione dei dati di spesa pubblica.
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