Sub-criteri di valutazione nelle gare pubbliche: tra discrezionalità tecnica e legalità procedurale

27 Maggio 2026 - 08:32
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lentepubblica.it

In questo approfondimento a cura del Dott. Luca Leccisotti si fa il punto sull’introduzione dei sub-criteri di valutazione nelle gare pubbliche: tra discrezionalità tecnica e legalità procedurale.


Nel sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), la valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa su base qualitativa e quantitativa costituisce un esercizio di discrezionalità tecnica particolarmente sensibile. L’attività valutativa della commissione giudicatrice si confronta con limiti sostanziali e procedurali, specie quando si interviene in itinere sui criteri applicativi. L’inserimento di sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi successivamente alla pubblicazione del bando, purché nel rispetto del principio di trasparenza e non alterazione dei parametri valutativi essenziali, è stato ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza.

L’art. 108 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che l’aggiudicazione possa avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La norma richiama espressamente il principio del risultato (art. 1), nonché la necessità di criteri di aggiudicazione chiari, oggettivi e non discriminatori. In tale quadro, le pronunce del Consiglio di Stato (sent. n. 1629/2025; n. 97/2013; n. 4793/2022) e della Corte di Giustizia UE (sent. C-6/15) offrono una lettura sistematica compatibile con l’introduzione in corso di gara dei sub-criteri, a condizione che:

  • siano strettamente aderenti ai criteri già indicati nel bando;
  • non ne alterino il peso ponderale;
  • siano fissati prima dell’apertura delle buste;
  • siano oggetto di verbalizzazione e motivazione adeguata.

Nel caso deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1629/2025, una società concorrente ha impugnato l’aggiudicazione per presunta illegittimità dell’inserimento in corsa di sub-criteri non previsti dal bando. La commissione, tuttavia, aveva introdotto scaglioni di punteggio rispettando i limiti massimi indicati per ciascun criterio principale. Il Giudice ha ritenuto legittima l’operazione, valorizzando l’esigenza di auto-vincolare l’esercizio della discrezionalità tecnica con criteri motivazionali esplicitati prima della valutazione.

Sub-criteri di valutazione nelle gare pubbliche

I sub-criteri e i sub-pesi costituiscono strumenti di attuazione tecnica dei criteri generali fissati nella legge di gara. Essi non introducono nuovi parametri, bensì specificano le modalità applicative degli stessi, consentendo alla commissione di esprimere un giudizio più calibrato. Ciò avviene in particolare per aspetti qualitativi, quali l’organizzazione dell’offerta, la metodologia, la sostenibilità ambientale e l’innovazione.

La giurisprudenza ha precisato che l’integrazione dei criteri non deve:

  • modificare il rapporto ponderale stabilito dal bando;
  • avvenire dopo l’apertura delle buste;
  • introdurre elementi valutativi nuovi o imprevedibili;
  • costituire un aggiramento dei principi di par condicio e trasparenza.

Il Consiglio di Stato (sent. n. 4793/2022) ha chiarito che è vietata qualsiasi innovazione postuma, mentre è legittima l’esplicitazione ex ante di criteri motivazionali che dettagliano l’attribuzione del punteggio tra un minimo e un massimo.

L’uso dei sub-criteri, se correttamente gestito, rafforza la prevedibilità e la tracciabilità dell’azione amministrativa, valorizzando la trasparenza. L’esplicitazione anticipata delle modalità valutative tutela le imprese partecipanti, prevenendo contenziosi e favorendo la competitività effettiva. Di contro, un uso disinvolto o tardivo rischia di compromettere l’imparzialità della commissione e la legittimità dell’aggiudicazione.

L’inserimento dei sub-criteri e dei sub-pesi in fase di gara è ammissibile se rispettoso dei principi di legalità, trasparenza e parità. Occorre garantire che tale operazione non si traduca in una modifica sostanziale della legge di gara, ma in una legittima declinazione tecnica dei criteri già noti.

Sub-criteri e sub-pesi: cosa è ammesso e cosa evitare

Cosa fare

  • Inserire sub-criteri aderenti ai criteri principali del bando.
  • Formalizzare le specificazioni prima dell’apertura delle offerte.
  • Verbalizzare le decisioni della commissione con motivazione.
  • Garantire che i sub-punteggi non alterino i rapporti di peso.

Cosa evitare

  • Introdurre criteri nuovi o eterogenei.
  • Modificare le proporzioni tra qualità e prezzo.
  • Agire dopo l’apertura delle buste.
  • Usare sub-criteri in modo discrezionale e senza trasparenza.

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