La guida completa alle ferie del personale della scuola 2026

11 Giugno 2026 - 12:11
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lentepubblica.it

Ferie scuola 2026: cosa spetta a docenti e personale ATA, regole e diritti da conoscere all’interno della guida completa fornita dalla FLC CGIL.


Le ferie non rappresentano soltanto una pausa dall’attività lavorativa, ma costituiscono un diritto fondamentale riconosciuto dall’ordinamento italiano. Nel mondo della scuola, tuttavia, la loro gestione continua a generare dubbi e interpretazioni differenti, soprattutto quando si parla di periodi di fruizione, supplenze, festività soppresse e obblighi di servizio durante la sospensione delle attività didattiche.

Per fare chiarezza, la FLC CGIL ha aggiornato la propria guida dedicata al personale docente, educativo e ATA, fornendo un quadro dettagliato delle norme contrattuali e delle principali novità introdotte negli ultimi anni.

Quanti giorni di ferie spettano al personale scolastico

Per il personale assunto a tempo indeterminato il numero di giornate di ferie varia in base all’anzianità di servizio. Chi ha maturato fino a tre anni di attività lavorativa ha diritto a 30 giorni lavorativi all’anno, mentre oltre tale soglia i giorni diventano 32.

Nel calcolo dell’anzianità rientrano anche eventuali periodi svolti in precedenza come supplente. Diversa la situazione per il personale a tempo determinato, per il quale il monte ferie viene determinato in maniera proporzionale rispetto alla durata effettiva del contratto.

A questi giorni si aggiungono le cosiddette festività soppresse, pari a quattro ulteriori giornate di riposo da utilizzare entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.

Part-time, assenze e maturazione delle ferie

La disciplina cambia anche in presenza di rapporti di lavoro part-time. Per chi lavora con formula verticale il numero di giorni viene riproporzionato ai giorni effettivamente lavorati durante la settimana. Chi invece svolge un part-time orizzontale conserva lo stesso numero di ferie previsto per il personale a tempo pieno.

Non tutte le assenze incidono allo stesso modo sulla maturazione delle ferie. Alcuni periodi, come aspettative senza assegni o determinati congedi, possono ridurre il diritto maturato. Al contrario, continuano a produrre effetti utili le assenze per malattia retribuita, gli infortuni sul lavoro, i permessi previsti dalla Legge 104 e il congedo parentale indennizzato.

Anche lo sciopero non comporta alcuna riduzione del periodo di ferie maturato, poiché viene considerato una sospensione della prestazione lavorativa e non un’interruzione del rapporto di impiego.

Quando possono essere richieste le ferie dai docenti

Per il personale docente la fruizione delle ferie segue regole particolari, strettamente legate al calendario scolastico.

I periodi normalmente utilizzabili coincidono con la sospensione delle lezioni: l’intervallo tra il primo settembre e l’avvio dell’anno scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, il periodo successivo alla conclusione delle lezioni e, per chi ha un contratto annuale, i mesi estivi.

Restano esclusi i giorni dedicati a scrutini, esami di Stato, valutazioni e altre attività obbligatorie già programmate.

Durante il periodo ordinario delle lezioni è possibile richiedere fino a sei giorni di ferie, che vengono sottratti dal monte complessivo annuale. La concessione, però, è subordinata alla possibilità di sostituzione senza costi aggiuntivi per l’amministrazione scolastica.

Per i docenti di ruolo, tali giornate possono essere utilizzate anche per esigenze personali o familiari debitamente documentate, in aggiunta ai permessi retribuiti previsti dal contratto.

Le regole per il personale ATA

La gestione delle ferie del personale ATA presenta una maggiore flessibilità.

Assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e altre figure del comparto possono usufruire delle ferie durante l’intero anno scolastico, purché siano rispettate le esigenze organizzative dell’istituto.

Rimane comunque garantito il diritto a un periodo minimo di 15 giorni lavorativi consecutivi di riposo tra il 1° luglio e il 31 agosto.

Qualora esigenze di servizio, malattia o altre circostanze impediscano la fruizione entro la fine di agosto, le ferie residue possono essere recuperate entro aprile dell’anno successivo.

Interruzione delle ferie e tutela del lavoratore

Esistono situazioni nelle quali le ferie già autorizzate possono essere sospese o interrotte.

Il lavoratore può chiedere la sospensione in caso di malattia certificata con prognosi superiore a tre giorni oppure in presenza di ricovero ospedaliero. Analoga tutela è prevista per il ricovero di un figlio fino a 14 anni.

Anche il dirigente scolastico può disporre il rientro anticipato del dipendente, ma esclusivamente per motivate e comprovate esigenze di servizio. In tali circostanze il lavoratore mantiene il diritto al rimborso delle spese sostenute e al recupero del periodo non goduto.

Ferie non utilizzate: quando è possibile la monetizzazione

Uno degli aspetti più delicati riguarda il pagamento delle ferie non fruite.

Per i docenti con contratto annuale fino al 31 agosto prevale il principio secondo cui le ferie devono essere effettivamente godute. Diversa la situazione per i supplenti con incarico fino al 30 giugno.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto alla monetizzazione può essere riconosciuto se il dirigente scolastico non ha formalmente invitato il lavoratore a usufruire delle ferie residue, informandolo delle conseguenze derivanti dall’eventuale mancata richiesta.

In generale, il pagamento sostitutivo resta ammesso quando il mancato utilizzo delle ferie dipende da fattori non imputabili al dipendente, come malattia, infortunio, maternità obbligatoria o particolari esigenze di servizio.

Nessun obbligo di presenza durante la sospensione delle lezioni

Tra i chiarimenti più rilevanti contenuti nella guida sindacale emerge quello relativo agli obblighi di presenza dei docenti nei periodi in cui le attività didattiche sono sospese.

Il contratto collettivo stabilisce infatti che, al di fuori delle lezioni e delle attività funzionali già programmate, non esiste alcun obbligo generalizzato di permanenza a scuola. Non sono quindi previsti né la presenza quotidiana nell’istituto né adempimenti estranei alla funzione docente.

Gli insegnanti possono essere convocati soltanto per attività già previste dal piano annuale, quali collegi docenti, consigli di classe, scrutini, esami o percorsi di formazione deliberati dagli organi competenti.

Un principio che conferma la specificità della professione docente e delimita con chiarezza gli obblighi di servizio nei periodi di interruzione delle attività educative.

Il testo della guida alle ferie della scuola 2026

Qui il documento completo curato dalla FLC CGIL.

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