La sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale ed i suoi primi effetti

26 Maggio 2026 - 09:25
Aggiornato: 22 Giorni Fa
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La sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale ed i suoi primi effetti

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Approfondimento a cura dell’Avv. Marco Mellone, Consiglio direttivo dell’Associazione Natitaliani

La sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale ha dichiarato in parte infondate ed in parte inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Torino a proposito della riforma della disciplina sull’attribuzione della cittadinanza italiana per diritto di sangue (D.L. n. 36/2025, così come convertito nella L. n. 74/2025).

Il dibattito scatenato da questa sentenza

La sentenza ha suscitato non poche perplessità nella Comunità scientifica (ex plurimis, S. MARINAI, Cittadinanza iure sanguinis e diritto dell’Unione: la Corte costituzionale e la riforma della cittadinanza italiana, Euro Jus, Anticipazione Fascicolo n. 2 – 2026) che ha già messo in luce le intrinseche contraddizioni del ragionamento svolto dal Giudice delle Leggi per giustificare la costituzionalità della novella normativa che invece aveva ricevuto fortissime critiche (ex plurimis, L. STAMME, La ridefinizione dello status civitatis alla luce dei principi costituzionali: criticità della nuova riforma approvata con d.l. 36 del 2025, in Osservatorio costituzionale, 2025, n. 6, p. 117 ss.; G. BONATO, La cittadinanza italiana dopo la Legge n. 74 del 2025: i dubbi di costituzionalità della nuova disciplina, in Judicium, 2026) sin dagli albori della sua approvazione (con decretazione d’urgenza).

Peraltro, la discussione sulla costituzionalità della predetta normativa non è ancora terminata, essendo ancora pendenti tre giudizi di legittimità (n. 40/2026, n. 41/2026 e n. 4/2026), che saranno trattati in pubblica udienza innanzi al Giudice delle Leggi il giorno 9 giugno 2026.

Tuttavia, il ragionamento svolto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 63/2026 appare molto ampio e lascia intendere chiaramente la visione del Giudice delle Leggi sulla disciplina dell’attribuzione dello status civitatis per discendenza e sulle ragioni che hanno indotto il legislatore a riformare retroattivamente e drasticamente le regole sulla trasmissione della cittadinanza per discendenza.

In particolare, la Corte Costituzionale ha operato una riqualificazione giuridica della posizione giuridica del cittadino italiano nato all’estero da genitore italiano che appare in palese contrasto con quanto da sempre affermato dalla giustizia ordinaria e, in particolare, dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 4466/2009 e n. 25317/2022).

Tale cittadino, considerato dalla legge (e per l’appunto dalla giurisprudenza univoca) membro della Comunità italiana dalla nascita per essere figlio di genitore italiano, è invece ritenuto dal Giudice delle Leggi titolare di una sorta di status civitatis “precario” che diventa optimo iure solo e quando esso è stato accertato amministrativamente (o giudizialmente). Tale derubricazione della figura giuridica permetterebbe, secondo il ragionamento della Corte Costituzionale, un intervento retroattivo e caducatorio del legislatore senza che ciò possa rappresentare né una violazione della Costituzione né una violazione del diritto dell’Unione europea.

I primi effetti della sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale

Come noto, la questione riguarda una massa molto ampia di cittadini italiani nati all’estero e discendenti di emigranti italiani di ogni epoca che, in moltissimi casi, si sono attivati per ottenere il riconoscimento formale del loro status civitatis, imbattendosi tuttavia in “impedimenti, ritardi e lungaggini” (per citare l’espressione utilizzata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n 13818 del 12 maggio 2026) della Pubblica Amministrazione (per tacere dell’anacronistico rifiuto di riconoscere la cittadinanza italiana ai discendenti di donna italiana nati prima del 1948, nonostante la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite – Sent. n. 4466/2009 – e della giurisprudenza di merito).

Lo spaesamento generato da questa sentenza della Corte Costituzionale ha determinato una serie di iniziative volte ad alimentare il dibattito sulla correttezza dell’operato del Giudice delle Leggi e dello stesso legislatore.

Della questione è stato interessato innanzitutto il Presidente della Repubblica con una lettera trasmessa dall’associazione Natiitaliani – associazione che tutela gli interessi dei discendenti degli italiani emigranti. A tal riguardo, occorre ricordare che il Presidente della Repubblica non aveva mancato di manifestare pubblicamente (in occasione di un incontro con il Consiglio Generale degli Italiani all’estero, tenutosi il 17 giugno 2025) il sentimento di “spaesamento” di fronte all’intervento riformatore del legislatore, sottolineando altresì la necessità di “riconsiderare” le ragioni di tale intervento.

Parallelamente, la medesima associazione ha presentato un esposto alla Commissione europea affinché possa essere avviata una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE contro l’Italia per violazione del diritto dell’Unione europea. Sul punto, occorre sottolineare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia non ha mancato di sottolineare, a plurime riprese, l’illegittimità di misure nazionali che privano dello status civitatis nazionale (e, quindi, europeo) in maniera non proporzionata e, soprattutto, senza tenere conto della posizione individuale di ciascun destinatario della misura.

Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo

Infine, per la prima volta, una decisione della Corte Costituzionale sarà oggetto di un ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (diritto ad un equo processo). Ed invero, la sentenza n. 63/2026 è stata resa all’esito di un procedimento in cui la Corte Costituzionale non ha riunito – con ciò contravvenendo alla sua prassi costante – le varie ordinanze di rimessione degli atti aventi la medesima norma (ed i medesimi profili di incostituzionalità), rifiutando espressamente ogni richiesta di riunione o di intervento delle parti coinvolte negli altri procedimenti costituzionali pendenti. Quest’ultime, quindi, si ritroveranno a discutere il 9 giugno 2026 di un thema decidendum che, in gran parte, è già un thema decisum (peraltro, dagli stessi giudici che hanno emesso la sentenza n. 63/2026).

A tal riguardo, è stata altresì inviata una lettera ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica affinché le regole processuali che disciplinano i procedimenti costituzionali possano essere interamente regolate per legge. Ad oggi, infatti, tali procedimenti sono disciplinati in gran parte da norme interne coniate dalla medesima Corte Costituzionale, il che rappresenta un’anomalia rispetto a tutti gli altri procedimenti giurisdizionali nell’ordinamento italiano.

Come si vede, quindi, la sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale, lungi dall’aver portato chiarezza e condivisione al tema discusso, pare invece aver provocato una serie di iniziative di approfondimento i cui esiti saranno apprezzati prossimamente.

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