Malattia durante l’aspettativa per motivi personali: l’ARAN ne chiarisce gli effetti
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Quando un dipendente pubblico si trova in aspettativa per motivi personali e, durante quel periodo, sopraggiunge una malattia, quali conseguenze si producono sul cosiddetto periodo di comporto? Si tratta di una questione che negli anni ha generato dubbi interpretativi negli uffici del personale e tra gli stessi lavoratori.
A fare chiarezza è intervenuta l’ARAN con il parere identificato dal numero 37485, fornendo indicazioni utili per comprendere il corretto significato di una specifica disposizione contenuta nel Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni Locali.
Aspettativa per motivi personali e conservazione del posto
L’istituto dell’aspettativa per motivi personali consente al dipendente di assentarsi dal servizio per esigenze di carattere privato senza percepire alcuna retribuzione. Si tratta di una facoltà prevista dal contratto collettivo che permette di sospendere temporaneamente il rapporto di lavoro, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto.
La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 39 del CCNL del 21 maggio 2018, che disciplina modalità e limiti di utilizzo dell’aspettativa. Tra gli aspetti più rilevanti vi è la possibilità di usufruire del periodo di assenza anche in maniera frazionata, senza necessariamente ricorrere a un’unica soluzione continuativa.
Proprio all’interno di questa disposizione trova spazio una previsione che ha dato origine a diversi quesiti applicativi: i periodi di aspettativa non devono essere considerati nel calcolo del periodo di comporto.
Che cos’è il periodo di comporto
Per comprendere la portata del chiarimento fornito dall’ARAN è necessario ricordare cosa si intenda per periodo di comporto.
Con questa espressione si indica il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel comparto delle Funzioni Locali tale tutela si estende, in linea generale, fino a 18 mesi.
Durante questo arco temporale il dipendente continua a beneficiare del mantenimento del rapporto lavorativo e percepisce il trattamento economico previsto dal contratto, che diminuisce progressivamente con il trascorrere dell’assenza.
In particolare, la retribuzione viene riconosciuta secondo percentuali decrescenti che passano dal 100% al 90% e successivamente al 50%, in funzione della durata complessiva della malattia.
Si tratta dunque di un istituto destinato a garantire un equilibrio tra la tutela del lavoratore e le esigenze organizzative dell’amministrazione.
Il dubbio interpretativo: cosa accade se insorge una malattia durante l’aspettativa?
La questione sottoposta all’ARAN riguarda il significato da attribuire alla frase contenuta nel contratto secondo cui i periodi di aspettativa non sono presi in considerazione ai fini del computo del comporto.
In particolare, ci si è chiesti se l’eventuale insorgenza di una malattia durante un periodo di aspettativa personale possa incidere sul conteggio delle assenze rilevanti per il raggiungimento del limite massimo previsto dalla disciplina contrattuale.
L’interrogativo nasce dal fatto che, per verificare il superamento del periodo di comporto, l’amministrazione deve effettuare una valutazione retrospettiva delle assenze registrate in un determinato arco temporale.
Il chiarimento dell’ARAN
Nel proprio parere, l’ARAN evidenzia che la disposizione contrattuale deve essere interpretata in maniera precisa e circoscritta.
Secondo l’Agenzia, la norma non modifica i criteri utilizzati per individuare il periodo di osservazione delle assenze. Resta infatti fermo il principio secondo cui il calcolo deve essere effettuato considerando i tre anni di calendario precedenti.
L’elemento decisivo riguarda invece la natura stessa del periodo di aspettativa. Essendo un’assenza non retribuita e distinta dalla malattia, essa non può essere sommata ai periodi che concorrono alla formazione del comporto.
In altre parole, l’aspettativa per motivi personali non entra nel conteggio dei 18 mesi di conservazione del posto previsti per le assenze dovute a motivi sanitari.
La differenza tra triennio di osservazione e periodo di comporto
Uno degli aspetti più importanti sottolineati dall’ARAN riguarda la distinzione tra due concetti spesso confusi.
Da una parte vi è il triennio di osservazione, cioè il periodo temporale entro il quale vengono esaminate le assenze per verificare la situazione complessiva del dipendente.
Dall’altra parte esiste il periodo di comporto, che rappresenta invece il limite massimo delle assenze per malattia che possono essere coperte dalla tutela della conservazione del posto.
La precisazione è fondamentale perché il contratto non esclude i periodi di aspettativa dal triennio utilizzato come riferimento cronologico. Stabilisce semplicemente che tali periodi non possono essere conteggiati come assenze per malattia ai fini del raggiungimento dei 18 mesi previsti dal comporto.
Le conseguenze pratiche per amministrazioni e dipendenti
Dal chiarimento fornito emerge quindi una conclusione operativa piuttosto netta.
I giorni trascorsi in aspettativa personale non retribuita restano giuridicamente distinti dalle assenze dovute a malattia e, per questo motivo, non incidono sul monte complessivo delle giornate che concorrono al raggiungimento del limite di comporto.
Per gli uffici del personale ciò significa che il conteggio deve essere effettuato separando con attenzione le diverse tipologie di assenza. Per i lavoratori, invece, il parere conferma che l’utilizzo dell’aspettativa per motivi personali non comporta una riduzione del periodo di tutela riconosciuto in caso di successiva malattia.
L’interpretazione fornita dall’ARAN contribuisce così a eliminare possibili equivoci applicativi, ribadendo che l’aspettativa personale e l’assenza per motivi di salute rispondono a finalità differenti e seguono regole autonome, anche quando si susseguono o si sovrappongono nel tempo.
Il testo del parere ARAN
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