Multe con autovelox: non basta quanto scritto nel verbale

29 Agosto 2026 - 12:55
0

lentepubblica.it

Autovelox non omologati, il decreto che li sana non chiude il caso: ecco cosa stabilisce la recente sentenza del Tribunale di Frosinone.


Un decreto ministeriale può fissare nuove procedure, definire requisiti tecnici e disciplinare l’impiego futuro delle apparecchiature. Non può, tuttavia, far scomparire automaticamente le irregolarità contestate nelle sanzioni precedenti. È questa la chiave di lettura che emerge dalla sentenza n. 504/2026 del Tribunale di Frosinone, destinata a riaccendere il confronto sulla validità delle multe elevate tramite autovelox.

La pronuncia, depositata il 16 luglio 2026, ribadisce un principio sul quale la Corte di Cassazione si è espressa più volte: approvazione e omologazione non rappresentano due parole diverse per indicare il medesimo controllo. Si tratta, al contrario, di procedimenti distinti per natura, obiettivi e garanzie tecniche.

Il nuovo D.M. 8 giugno 2026, protocollo n. 125, conosciuto nel dibattito pubblico come “Decreto Salvavelox”, ha finalmente introdotto una disciplina organica per omologazione, taratura e verifiche di funzionalità. Secondo il Tribunale, però, la sua entrata in vigore non consente di ignorare le condizioni richieste dalla legge quando l’infrazione è stata accertata.

Il caso esaminato dal Tribunale di Frosinone

La controversia nasce da un verbale emesso per una violazione avvenuta nel marzo 2024 lungo la strada statale 214, in direzione Ferentino. L’apparecchiatura aveva rilevato una velocità di 102,60 chilometri orari in un tratto nel quale il limite era fissato a 90. Al conducente erano state applicate una sanzione pecuniaria e la decurtazione di tre punti dalla patente.

L’automobilista aveva impugnato il provvedimento sostenendo, tra gli altri motivi, che l’ente non avesse dimostrato la regolare omologazione dello strumento. Il Giudice di Pace aveva inizialmente respinto l’opposizione, considerando sufficiente il decreto di approvazione dell’apparecchio e la relativa documentazione sulla taratura.

La decisione è stata però ribaltata in appello. Il Comune, pur avendo ricevuto la notifica del giudizio, non si è costituito. Il Tribunale ha quindi esaminato gli atti prodotti e ha concluso che mancasse la prova dei presupposti indispensabili per considerare legittimo l’accertamento.

Il verbale è stato annullato insieme alle conseguenze economiche e accessorie. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il punto centrale non riguarda la velocità concretamente tenuta dal veicolo, ma la validità giuridica e tecnica dello strumento utilizzato per misurarla.

Approvazione, omologazione e taratura non sono la stessa cosa

Per comprendere la portata della sentenza occorre distinguere tre passaggi spesso confusi nel linguaggio comune. L’approvazione verifica l’idoneità amministrativa di un determinato modello sulla base della documentazione presentata e delle caratteristiche dichiarate. L’omologazione possiede invece una componente tecnica più rigorosa: serve ad attestare che il prototipo, sottoposto alle prove previste, rispetti requisiti capaci di garantire precisione e affidabilità.

La taratura periodica interviene in un momento successivo e riguarda il singolo esemplare già utilizzato sulla strada. Consente di verificare che, con il passare del tempo, l’apparecchio continui a misurare correttamente. Una taratura regolare, dunque, non sostituisce l’omologazione originaria. Allo stesso modo, l’esistenza di un decreto di approvazione non dimostra da sola che sia stata completata anche l’altra procedura.

L’articolo 142, comma 6, del Codice della strada attribuisce valore probatorio alle rilevazioni effettuate attraverso apparecchiature debitamente omologate. La Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505 del 2024 e con successive decisioni, ha escluso che la preventiva approvazione possa essere considerata giuridicamente equivalente.

Il motivo è tutt’altro che formale. Una multa basata su una misurazione elettronica produce effetti immediati sul patrimonio del cittadino e, in alcuni casi, sulla patente. La Pubblica Amministrazione deve pertanto poter dimostrare che il dato sia stato raccolto da uno strumento conforme, controllato e correttamente funzionante.

Cosa prevede davvero il Decreto Salvavelox

Il D.M. n. 125/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, definisce per la prima volta un quadro unitario relativo ai requisiti dei misuratori di velocità. Il provvedimento disciplina l’omologazione dei prototipi, le verifiche iniziali, la taratura e i controlli periodici di funzionalità.

La parte più discussa è contenuta nell’articolo 6. La disposizione stabilisce che i dispositivi conformi ai prototipi indicati nell’Allegato B, già oggetto di precedenti decreti di approvazione, si intendono omologati ai fini della nuova disciplina. Per le altre apparecchiature sono previste procedure attraverso le quali i titolari possono domandare una specifica omologazione, presentando o integrando la documentazione tecnica necessaria.

Il decreto, quindi, non afferma che approvazione e omologazione siano sempre intercambiabili. Al contrario, costruisce una disciplina transitoria limitata a determinati modelli e stabilisce che, per il futuro, non possano più essere presentate semplici richieste di approvazione dei prototipi.

La sentenza di Frosinone assume rilievo soprattutto per le multe elevate prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. L’amministrazione non può limitarsi a richiamare il successivo decreto per evitare di dimostrare quali requisiti possedesse l’apparecchio nel momento esatto dell’accertamento. Una disposizione sopravvenuta non trasforma automaticamente la documentazione disponibile all’epoca né sana, senza ulteriori verifiche, le carenze probatorie emerse in giudizio.

Va comunque precisato che il Tribunale non ha annullato il D.M. n. 125/2026 e non ha pronunciato un giudizio generale sulla validità del suo articolo 6. Ha deciso una controversia concreta, relativa a un verbale del 2024, applicando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La decisione non può quindi essere letta come una cancellazione indiscriminata di tutti gli accertamenti effettuati in Italia.

La semplice dichiarazione nel verbale non è sufficiente

Un altro passaggio importante riguarda l’onere della prova a carico della Pubblica Amministrazione. Quando il cittadino contesta in maniera specifica l’affidabilità del misuratore, l’ente deve produrre i documenti che dimostrano l’omologazione del modello, la conformità del singolo esemplare, la taratura e le verifiche periodiche.

Non basta scrivere nel verbale che l’apparecchio è “regolarmente approvato e tarato”. Tale annotazione non gode di fede privilegiata rispetto a operazioni tecniche che l’agente non ha compiuto direttamente. I certificati devono inoltre riferirsi proprio al dispositivo impiegato, identificato attraverso modello e matricola.

Questa impostazione era già stata rafforzata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2015, che ha riconosciuto la necessità di sottoporre gli strumenti di rilevazione della velocità a controlli periodici. Nessun apparecchio di misurazione, infatti, può essere considerato affidabile per un tempo indefinito senza adeguate verifiche.

Per Comuni, Province e altri enti proprietari delle strade si apre dunque una questione organizzativa rilevante. Prima di utilizzare un autovelox occorre controllare l’intera catena documentale, evitando che eventuali lacune si traducano in annullamenti, costi processuali e perdita di fiducia da parte degli automobilisti.

Cosa può fare chi riceve una multa da un autovelox

La sentenza n. 504/2026 non determina l’annullamento automatico delle sanzioni. Ogni verbale deve essere valutato singolarmente, considerando la data dell’infrazione, il modello dell’apparecchio, il decreto ministeriale richiamato, la presenza nell’Allegato B e la documentazione relativa alla taratura.

Chi riceve una multa può presentare una richiesta di accesso agli atti per ottenere il decreto di omologazione o approvazione, il certificato di taratura, l’esito delle verifiche di funzionalità e le informazioni identificative del dispositivo. Soltanto dopo avere esaminato questi elementi è possibile comprendere se esistano motivi concreti per un’eventuale opposizione.

Il ricorso non deve essere presentato in modo automatico, poiché comporta termini, procedure e possibili costi. La sola circostanza che nel verbale compaia la parola “approvato” non basta sempre a dimostrare l’illegittimità della sanzione, soprattutto dopo l’introduzione del regime transitorio previsto dal nuovo decreto.

La vicenda, in definitiva, non mette in discussione l’utilità degli strumenti destinati a contrastare l’eccesso di velocità. Richiama piuttosto un principio essenziale per una Pubblica Amministrazione credibile: la sicurezza stradale e il rispetto delle garanzie giuridiche devono procedere insieme. Quando una sanzione dipende da una macchina, l’affidabilità di quella macchina deve poter essere provata con atti precisi, accessibili e verificabili.

The post Multe con autovelox: non basta quanto scritto nel verbale appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Wow Wow 0
Triste Triste 0
Furioso Furioso 0
Redazione

Redazione Eventi e News

Commenti (0)

User