Orari visite fiscali dipendenti pubblici nel 2026: ecco quali sono le fasce di reperibilità

31 Luglio 2026 - 16:00
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lentepubblica.it

Gli orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici nel 2026 continuano a rappresentare uno degli aspetti più importanti della disciplina delle assenze per malattia.


Chi è impossibilitato a recarsi al lavoro deve rispettare una serie di obblighi previsti dalla normativa, a partire dalla trasmissione telematica del certificato medico all’INPS fino alla permanenza presso il domicilio comunicato nelle fasce di reperibilità stabilite. Il mancato rispetto di tali regole può comportare conseguenze economiche e disciplinari anche rilevanti.

Le disposizioni restano differenti rispetto a quelle previste per i lavoratori del settore privato e continuano ad applicarsi a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, comprese le Forze Armate, le Forze di Polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Orari visite fiscali dipendenti pubblici nel 2026

Nel 2026 i dipendenti pubblici devono garantire la propria reperibilità per eventuali controlli medici domiciliari effettuati dall’INPS tutti i giorni dell’anno, compresi sabati, domeniche, festività e giornate non lavorative.

Gli orari delle visite fiscali INPS nel 2026 prevedono fasce di reperibilità unificate per tutti i lavoratori, 10:00–12:00 e 17:00–19:00, valide 7 giorni su 7.
  • Fascia mattutina: Dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • Fascia pomeridiana: Dalle ore 17:00 alle ore 19:00

I controlli possono essere effettuati anche durante le principali festività nazionali, come Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto e l’8 dicembre.

Occorre inoltre distinguere gli obblighi previsti durante l’assenza per malattia da quelli che riguardano la reperibilità  disciplinata da regole differenti, come quelle per il lavoro da remoto o smart working.

Come funziona la procedura in caso di malattia

Quando il lavoratore non è nelle condizioni di svolgere l’attività lavorativa deve contattare il proprio medico curante, che provvede alla compilazione e all’invio telematico del certificato di malattia all’INPS.

L’attestato trasmesso al datore di lavoro riporta esclusivamente il periodo di prognosi, mentre il certificato completo contiene anche la diagnosi ed è consultabile soltanto dagli organismi competenti. Il rilascio della documentazione cartacea rimane possibile esclusivamente nei casi in cui la trasmissione telematica risulti tecnicamente impossibile.

È importante annotare il numero di protocollo del certificato e verificare che i dati anagrafici e l’indirizzo indicato per la reperibilità siano corretti. Attraverso i servizi online dell’INPS il lavoratore può controllare l’avvenuta trasmissione del certificato, consultare gli esiti delle visite fiscali effettuate e verificare eventuali verbali redatti dai medici fiscali.

Nel certificato il medico può inoltre indicare, quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa, l’esistenza di eventi traumatici o delle condizioni che consentono l’esonero dall’obbligo di reperibilità.

Il Polo unico INPS continua a gestire le visite fiscali

Dal 1° settembre 2017 il sistema dei controlli è affidato al Polo unico INPS, che mantiene la competenza esclusiva nell’organizzazione delle visite mediche di controllo sia per il settore pubblico sia per quello privato.

Le visite possono essere disposte su richiesta dell’amministrazione datrice di lavoro oppure direttamente dall’INPS nell’ambito della propria attività di verifica. Rimangono inoltre in vigore le disposizioni più restrittive introdotte negli ultimi anni, che prevedono specifiche condizioni per le patologie riconducibili a causa di servizio e per le situazioni di invalidità pari o superiore al 67%, casi nei quali possono trovare applicazione particolari regimi di esenzione.

Anche nel 2026 il servizio telematico dedicato alla richiesta delle visite mediche di controllo continua a essere disponibile per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Cambio dell’indirizzo di reperibilità

Durante il periodo di malattia il lavoratore deve trovarsi all’indirizzo indicato nel certificato medico. Qualora sia necessario soggiornare temporaneamente presso un altro domicilio, la variazione deve essere comunicata tempestivamente secondo le modalità previste.

L’INPS ha progressivamente ampliato le funzionalità del proprio portale consentendo ai lavoratori di modificare direttamente l’indirizzo di reperibilità durante un evento di malattia ancora in corso, oltre a consultare l’elenco completo degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali con i relativi esiti.

Anche il datore di lavoro deve essere informato del cambio di domicilio affinché eventuali controlli possano essere eseguiti correttamente.

Assenza alla visita fiscale: quali sono le conseguenze

L’assenza ingiustificata durante la visita fiscale può determinare conseguenze molto pesanti. Se il medico fiscale non trova il lavoratore presso il domicilio indicato, viene normalmente disposto un invito a presentarsi presso gli ambulatori territoriali dell’INPS per il controllo medico.

Il dipendente ha l’obbligo di fornire una motivazione valida dell’assenza. In mancanza di giustificazioni adeguate possono essere applicate sia sanzioni economiche sia provvedimenti disciplinari.

Dal punto di vista economico, il lavoratore perde il diritto al trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni e, per il periodo successivo, l’indennità può essere ridotta fino al 50% nei casi previsti dalla normativa.

Sotto il profilo disciplinare la gravità delle conseguenze dipende dalle circostanze concrete. Nei casi più seri, soprattutto in presenza di reiterate assenze ingiustificate o di comportamenti fraudolenti, si può arrivare anche al licenziamento, con o senza preavviso, secondo quanto previsto dalla disciplina del pubblico impiego e dai contratti collettivi.

Il lavoratore che ritiene giustificata la propria assenza può presentare la relativa documentazione entro quindici giorni dalla contestazione della sanzione. Per le motivazioni che non riguardano aspetti strettamente sanitari la valutazione finale spetta all’amministrazione datrice di lavoro.

Quando non si applica l’obbligo di reperibilità

La normativa continua a prevedere alcune ipotesi di esonero dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Tra queste rientrano le patologie particolarmente gravi individuate dalla legge, le condizioni riconducibili a invalidità pari o superiore al 67% e le situazioni espressamente indicate dal medico certificatore secondo le disposizioni vigenti.

Un caso particolare riguarda la gravidanza a rischio. La maternità anticipata disciplinata dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001 tutela le lavoratrici che presentano complicanze della gravidanza, patologie pregresse suscettibili di aggravamento oppure condizioni lavorative incompatibili con lo stato di gestazione. In queste situazioni trovano applicazione le specifiche tutele previste dalla normativa sulla maternità e non le ordinarie regole della malattia.

Cosa devono ricordare i dipendenti pubblici nel 2026

Nel 2026 non risultano modifiche alle fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici, che rimangono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per tutti i giorni della settimana. Resta fondamentale verificare sempre la correttezza del certificato medico, comunicare tempestivamente eventuali variazioni del domicilio e rispettare gli obblighi previsti durante tutto il periodo di prognosi.

Un comportamento diligente consente di evitare contestazioni, sanzioni economiche e procedimenti disciplinari, garantendo il corretto svolgimento delle visite fiscali effettuate dall’INPS nell’ambito del Polo unico di controllo.

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