Notifica cartelle esattoriali, Cassazione ferma scorciatoie sull'irreperibilità assoluta
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Un messo notificatore bussa a una porta, nessuno risponde e scrive “sconosciuto” sulla relata. Basta questo a rendere valida la notifica di una cartella esattoriale o di un’intimazione di pagamento? Per la Cassazione la risposta è negativa.
Con l’ordinanza n. 23091/2026, gli Ermellini chiariscono fino a che punto il Fisco può spingersi quando dichiara irreperibile un contribuente.
Il caso arrivato in Cassazione
Tutto nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 24 aprile 2019, relativa a 16 cartelle esattoriali a carico di un contribuente. L’uomo la impugnava, sostenendo che due intimazioni di pagamento intermedie, propedeutiche a quell’atto, non gli fossero mai state notificate correttamente. Gli avvisi erano stati recapitati con la procedura semplificata prevista per l’irreperibilità assoluta, benché lui risultasse residente altrove già dal 1° febbraio 2012, come documentato da un certificato storico anagrafico.
Il percorso nei gradi di merito
La Commissione tributaria provinciale di Salerno respingeva il ricorso e considerava regolari tutte le notifiche. In appello la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la validità delle due intimazioni, ma accoglieva parzialmente le ragioni del contribuente annullando alcune cartelle, perché i crediti risultavano già prescritti al momento della notifica degli avvisi intermedi.
La decisione della Cassazione
Il contribuente decideva quindi di ricorrere alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 60, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, la norma che disciplina la notificazione in caso di irreperibilità assoluta del destinatario. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso incidentale contestando l’ammissibilità stessa dell’eccezione di prescrizione, in quanto sollevata troppo tardi rispetto alla mancata impugnazione delle intimazioni.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso principale del contribuente e dichiarato assorbito quello incidentale dell’Agenzia. Dalle relate di notifica emerge che i messi avevano effettuato un primo accesso infruttuoso, una visura anagrafica che confermava la residenza del contribuente in quel medesimo indirizzo, e un secondo accesso, al termine del quale avevano applicato direttamente la procedura semplificata.
Le verifiche che il messo deve documentare
Proprio in questo passaggio la Cassazione ha individuato il vizio. La procedura di cui all’art. 60 non può attivarsi sulla base di un mero accertamento anagrafico seguito da un tentativo andato a vuoto. Serve la prova di ricerche mirate, capaci di dimostrare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio, azienda o sede nel Comune del domicilio fiscale. La Corte richiama un orientamento ormai consolidato (tra le altre, le pronunce n. 23223/2024, n. 21384/2024, n. 8823/2024 e n. 1172/2024) e ribadisce due principi già affermati in precedenza.
In base al primo, la sola espressione “sconosciuto” sulla relata, senza indicare le attività concretamente svolte, non basta a rendere valida la notifica (cfr. Cass. n. 19769/2024). Il secondo principio prevede che un modulo prestampato con formule generiche impedisce ogni controllo giudiziale sull’operato del messo e non genera un’attestazione impugnabile con querela di falso (cfr. Cass. n. 14658/2024). Si tratta di un principio già tracciato dalla Cassazione (n. 21877/2018), secondo cui la notifica nel luogo di residenza anagrafica è nulla solo se il notificante conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’effettiva residenza del destinatario.
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