Quando la cintura di sicurezza è obbligatoria e chi è esentato
La cintura di sicurezza è obbligatoria sempre, in autostrada, in città, nei tragitti brevi, sui sedili posteriori e durante gli spostamenti compiuti a velocità ridotta. In buona sostanza deve essere allacciata quando il veicolo è in marcia e il posto occupato dispone di una cintura.
La disciplina di riferimento si trova nell’articolo 172 del Codice della Strada, che regola sia l’impiego delle cinture sia quello dei sistemi di ritenuta destinati ai bambini. Il principio è semplice, mentre le eccezioni sono circoscritte: conducente e passeggeri devono utilizzare i dispositivi installati sul veicolo, salvo che ricorra una delle esenzioni indicate dalla legge.
Perché la cintura è indispensabile
La cintura è un dispositivo di sicurezza passiva progettato per trattenere l’occupante durante una collisione, una brusca frenata o una variazione improvvisa della traiettoria. Evita che il corpo venga proiettato contro il volante, il parabrezza, la plancia, i sedili anteriori oppure all’esterno dell’abitacolo.
Il suo ruolo non è stato superato dall’introduzione degli airbag. Al contrario, cintura, pretensionatore, limitatore di carico, sedile, poggiatesta e airbag sono progettati per lavorare insieme. L’airbag frontale interviene in una frazione di secondo e presuppone che la persona si trovi nella posizione prevista dai progettisti. Senza cintura, il corpo può avvicinarsi troppo rapidamente al cuscino in apertura, riducendone l’efficacia e aumentando il rischio di lesioni.
Anche chi siede dietro deve proteggersi. Un passeggero posteriore non trattenuto può essere scagliato contro gli occupanti anteriori, oltre a subire direttamente le conseguenze dell’urto
Cosa stabilisce l’articolo 172 del Codice della Strada
Il primo comma dell’articolo 172 impone l’uso delle cinture al conducente e ai passeggeri dei quadricicli leggeri della categoria L6e dotati di carrozzeria chiusa e dei veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2 e N3, purché muniti dei relativi dispositivi.
Dietro queste sigle rientrano:
- le automobili e gli altri veicoli destinati al trasporto di persone con non più di otto posti oltre a quello del conducente, classificati M1;
- i veicoli per il trasporto merci, compresi furgoni e autocarri, appartenenti alle categorie N1, N2 e N3;
- alcuni quadricicli leggeri chiusi, come determinate microcar;
- autobus e pullman delle categorie M2 e M3, secondo le regole specifiche previste per i loro occupanti.
Norme alla mano, le cinture vanno impiegate in qualsiasi situazione di marcia.
La cintura è obbligatoria anche sui sedili posteriori
L’obbligo riguarda tutti i posti equipaggiati con cinture, non soltanto quelli anteriori. Chi viaggia dietro deve quindi allacciarle sia sulle strade extraurbane sia nei centri abitati. Lo stesso principio si applica quando l’auto procede nel traffico, si muove in coda, percorre una rotatoria o effettua una manovra. Fino a quando il mezzo è in marcia, il dispositivo deve essere utilizzato.
L’articolo 172 collega l’obbligo alle situazioni di marcia. Di conseguenza, una persona seduta in un’automobile parcheggiata e immobile non è tenuta a mantenere la cintura allacciata.
La situazione cambia appena il veicolo comincia a muoversi. Anche una manovra compiuta all’interno di un parcheggio richiede prudenza e, quando avviene in un’area soggetta alla circolazione pubblica, ricade nelle regole del Codice della strada.
Cosa succede sulle auto storiche prive di cinture
La legge impone di utilizzare i dispositivi di cui il veicolo è provvisto. Un’auto d’epoca nata e omologata senza cinture non diventa irregolare per il solo fatto di non averle, purché la sua configurazione rispetti le prescrizioni applicabili al momento dell’immatricolazione e non siano intervenuti obblighi successivi di adeguamento.
Il discorso cambia se le cinture erano previste, ma sono state rimosse. In questo caso non si è di fronte a una normale assenza originaria, ma a un dispositivo obbligatorio mancante, inefficiente o manomesso.
Occorre poi prestare attenzione anche al trasporto dei bambini. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta, i bambini fino a tre anni non possono viaggiare. Quelli di età superiore possono occupare il sedile anteriore soltanto se superano 1,50 metri di statura.
La normale cintura dell’automobile è progettata per il corpo di un adulto. Se viene usata troppo presto, il tratto diagonale può passare sul collo anziché sulla spalla mentre la parte addominale rischia di appoggiarsi sull’addome invece che sulle ossa del bacino.
Seggiolini e rialzi servono a portare il bambino nella posizione corretta rispetto alla geometria della cintura. Il dispositivo deve essere montato secondo le istruzioni del produttore e dopo la verifica di compatibilità, orientamento, punti di ancoraggio e limiti dimensionali.
Per i bambini di età inferiore a quattro anni, nei veicoli interessati dalla disciplina italiana, va utilizzato anche il dispositivo antiabbandono previsto dalla normativa. L’obbligo riguarda i veicoli M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, oltre a quelli immatricolati all’estero quando sono guidati da residenti in Italia.
L’eccezione per taxi e auto a noleggio con conducente
Una disciplina particolare riguarda taxi e veicoli adibiti al noleggio con conducente. I bambini di statura non superiore a 1,50 metri possono essere trasportati senza uno sistema di ritenuta soltanto a precise condizioni.
Il minore non deve occupare il sedile anteriore e deve essere accompagnato da almeno una persona di età non inferiore a 16 anni. L’eccezione riguarda il seggiolino, non è una generale autorizzazione a trasportare i bambini senza alcuna precauzione e non si estende alle auto private.
Sugli autobus delle categorie M2 e M3, tutti gli occupanti di età superiore a tre anni devono utilizzare i sistemi di sicurezza installati quando sono seduti. L’obbligo vale mentre il mezzo è in movimento. La presenza di un autobus o di un pullman non rende facoltativa la cintura. Se il sedile ne dispone, il passeggero deve allacciarla. La normativa prescrive anche che gli utenti siano informati attraverso cartelli, pittogrammi, avvisi del conducente, comunicazioni del personale oppure sistemi audiovisivi.
Un’eccezione è prevista per i passeggeri dei veicoli M2 e M3 autorizzati al trasporto di persone in piedi, adibiti al servizio locale e in circolazione nelle zone urbane. In tale contesto il viaggio in piedi è ammesso secondo l’omologazione e le condizioni del servizio.
Chi è esentato dall’uso della cintura
Sono esonerati gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale quando svolgono un servizio di emergenza. La sola appartenenza al corpo non basta: fuori dalla situazione indicata dalla norma, anche gli agenti devono utilizzare le cinture.
La deroga si applica ai conducenti e agli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario durante un intervento di emergenza. Un normale trasferimento, privo dei requisiti dell’intervento urgente, non fa scattare automaticamente l’esonero. Rientrano tra i beneficiari anche gli appartenenti ai servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti mentre effettuano scorte.
Gli appartenenti alle forze armate possono viaggiare senza cintura nell’espletamento di attività istituzionali svolte in situazioni di emergenza. Anche qui l’esenzione è collegata al tipo di servizio e non alla qualifica professionale considerata isolatamente.
I conducenti dei veicoli appositamente allestiti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, insieme a quelli dei mezzi a uso speciale, possono essere esentati quando sono impegnati in attività di igiene ambientale nei centri abitati. La disposizione comprende anche le zone industriali e artigianali.
Gravidanza: la cintura resta obbligatoria salvo certificazione
Essere incinta non comporta l’esenzione automatica dalle cinture di sicurezza. La donna in gravidanza deve continuare a indossare la cintura, a meno che il ginecologo curante non certifichi l’esistenza di particolari condizioni di rischio connesse al suo utilizzo. Non è sufficiente un’autodichiarazione non è sufficiente. e neppure il semplice stato di gravidanza consente di decidere in autonomia di viaggiare senza dispositivo.
In assenza di controindicazioni mediche certificate, la cintura va posizionata in modo corretto: il tratto inferiore deve passare il più in basso possibile, sotto l’addome e sulle ossa del bacino, mentre quello diagonale deve scorrere tra i seni e lateralmente rispetto alla pancia. Non deve essere collocata dietro la schiena né sotto il braccio. L’esenzione prevista dall’articolo 172 nasce per casi specifici valutati dal ginecologo, non per trasformare una condizione fisiologica in una deroga generalizzata.
Una persona può essere dispensata dall’uso della cintura quando una patologia particolare o una condizione fisica costituiscono una controindicazione specifica al dispositivo di ritenuta. Anche in questa situazione l’interessato non si limita a presentare una generica attestazione del medico di famiglia. Il Codice della Strada richiede una certificazione rilasciata dall’unità sanitaria locale competente oppure dall’autorità abilitata di un altro Stato membro dell’Unione europea. Il documento deve riportare la durata della validità, contenere il simbolo previsto dalla normativa europea ed essere mostrato agli organi di polizia quando richiesto.
La valutazione è individuale. Non c’è una lista che consenta al cittadino di autodiagnosticarsi il diritto all’esonero. Tra le condizioni esaminate in sede sanitaria possono rientrare gravi insufficienze respiratorie, particolari conformazioni o patologie addominali, alcune neostomie, l’assenza dei normali punti di appoggio della cintura e altre situazioni cliniche incompatibili con il dispositivo; spetta però alla struttura sanitaria accertare la reale controindicazione.
Quanto costa la multa per chi non usa la cintura
Chi non utilizza le cinture, i sistemi di ritenuta per bambini o, nei casi previsti, il dispositivo antiabbandono è soggetto a una sanzione amministrativa da 83 a 332 euro. Se la violazione viene commessa dal conducente, dalla patente vengono sottratti cinque punti. Per i neopatentati, nei primi tre anni dal rilascio della patente, la decurtazione prevista per le violazioni commesse alla guida viene raddoppiata secondo la disciplina generale della patente a punti.
Il passeggero maggiorenne privo di cintura risponde della sanzione pecuniaria. La decurtazione va invece collegata alla violazione commessa nella qualità di conducente oppure alla responsabilità attribuita al guidatore nei casi previsti, come il mancato sistema di ritenuta del minore affidato alla sua sorveglianza. Il Codice della strada stabilisce anche una conseguenza più severa per la recidiva. Quando il conducente incorre almeno due volte nella violazione nell’arco di due anni, all’ultima infrazione segue la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
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