Rimborsi sisma ’90, ricorrenti costretti a pagare le spese: la causa al giudice tributario
Si conclude con una pronuncia di difetto di giurisdizione e con una pesante condanna alle spese legali la causa civile promossa da centinaia di lavoratori dipendenti e pensionati della Sicilia orientale per ottenere il rimborso delle imposte versate all’indomani del terremoto del dicembre 1990.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, con decisione assunta in camera di consiglio il 29 settembre 2026, ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice tributario territorialmente competente. I cittadini coinvolti, residenti nei territori colpiti dal sisma nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, avevano citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al centro della vertenza vi era la richiesta di risarcimento del danno economico e la restituzione dell’indebito, quantificato nel rimborso del 90% dell’Irpef versata o trattenuta per il triennio 1990-1992
La complessa vicenda affonda le proprie radici nella sentenza 20641 del 2007 della Corte di Cassazione, che aveva delineato una doppia via per la definizione agevolata: per chi aveva ancora debiti fiscali, la possibilità di estinguerli versando appena il 10% del dovuto; per chi aveva già pagato integralmente, il diritto al rimborso del 90% di quanto versato.
Dopo anni di estenuanti contenziosi giudiziari nei quali i contribuenti sono stati costretti ad affrontare fino a tre gradi di giudizio, il Parlamento era intervenuto con la legge finanziaria 2015 con l’obiettivo dichiarato di porre un punto fermo alla materia. Tuttavia, i successivi interventi normativi del 2017 hanno introdotto rigidi limiti temporali e quantitativi. In particolare, il rimborso è stato precluso a tutti coloro che non avevano presentato apposita istanza entro il termine del 1° marzo 2010, escludendo così quanti ignoravano tale possibilità senza alcuna colpa.
Da qui la denuncia di violazione dell’art. 3 della Costituzione: secondo i ricorrenti, la normativa crea un’irragionevole discriminazione tra cittadini che versano nella medesima situazione di terremotati, arrivando al paradosso di trattare in modo peggiore i contribuenti diligenti che avevano saldato tutto rispetto a chi non aveva versato nulla o aveva sanato pagando solo il 10%
Gli attori avevano domandato al Tribunale di Siracusa di sollevare la questione di legittimità costituzionale proprio per la mancata concessione di un termine utile per presentare istanza successivo all’entrata in vigore della legge. Il giudice Maria Concetta Consoli, tuttavia, non è entrato nel merito della lesione dei diritti costituzionali.
Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha chiarito che la controversia – anche quando azionata da dipendenti o pensionati soggetti a ritenuta alla fonte – attiene nella sostanza al diritto a un’agevolazione fiscale e al rimborso di tributi erariali, materia devoluta per legge alla giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie. Oltre al mancato esame del merito, per i ricorrenti è arrivata anche la beffa della condanna alle spese di lite: gli attori dovranno rifondere alle amministrazioni convenute la somma di 5.810,00 euro, maggiorata del 15% per spese generali, IVA e oneri previdenziali
La partita, tuttavia, non è ancora del tutto chiusa. Ai contribuenti restano ora tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice tributario. Parallelamente, il difensore Laura Pizzo sta valutando la proposizione del ricorso in appello per censurare la mancata qualificazione dell’azione quale risarcimento del danno e insistere per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Sullo sfondo resta infine l’auspicio di un intervento chiarificatore del legislatore che possa sanare una disparità percepita come una profonda ingiustizia sociale.
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