Rinnovo CCNL Enti Locali 2025-2027: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

29 Settembre 2026 - 08:25
0

lentepubblica.it

Il rinnovo del CCNL Enti Locali 2025-2027 interviene anche sul trattamento economico dei dipendenti: uno dei passaggi più rilevanti riguarda la retribuzione di posizione e di risultato.


Infatti per la prima componente si può arrivare fino a una soglia lorda annua, mentre una quota specifica delle risorse deve essere riservata alla seconda.

Non si tratta, però, di un aumento automatico destinato indistintamente ai funzionari degli enti locali. Il meccanismo è più articolato: il valore economico dell’incarico dipende dalla sua graduazione, dalle responsabilità attribuite e dalle scelte organizzative dell’amministrazione. Per comprendere gli effetti concreti del nuovo contratto occorre quindi distinguere tra stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e ulteriori compensi eventualmente riconoscibili.

Le disposizioni sono contenute nella pre-intesa sottoscritta il 21 luglio 2026 tra Aran e le organizzazioni sindacali rappresentative. Il rinnovo interessa oltre 403 mila dipendenti di Comuni, Regioni, Camere di commercio e degli altri enti appartenenti al comparto. In un precedente approdondimento abbiamo già analizzato le principali novità della pre-intesa per il rinnovo del CCNL Enti Locali 2025-2027.

CCNL Enti Locali, come funziona la retribuzione di posizione e di risultato

Il punto di partenza è l’articolo 20, dedicato proprio alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione. Il trattamento economico accessorio riconosciuto al titolare dell’incarico è costituito da queste due componenti e, come regola generale, assorbe le altre competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

La prima voce remunera essenzialmente il peso organizzativo dell’incarico, mentre la seconda è collegata ai risultati e al sistema di valutazione. Una distinzione importante perché le due somme seguono criteri differenti e non devono essere confuse con gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal rinnovo contrattuale.

Per la retribuzione di posizione viene stabilita una forbice compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 22.000 euro lordi annui per tredici mensilità. La presenza di un limite superiore non significa quindi che ogni dipendente titolare di un incarico di Elevata Qualificazione abbia automaticamente diritto a percepire 22.000 euro.

È infatti ciascuna amministrazione a graduare le diverse posizioni attraverso criteri stabiliti preventivamente. Devono essere considerate, in particolare, la complessità dell’incarico e l’importanza delle responsabilità amministrative e gestionali attribuite al lavoratore.

Negli enti dotati di dirigenza entra nella valutazione anche un ulteriore elemento: l’ampiezza delle eventuali funzioni delegate al titolare dell’EQ, soprattutto quando comportano poteri di firma di provvedimenti finali con rilevanza esterna, secondo quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Questo significa che due incarichi appartenenti formalmente alla stessa tipologia possono ricevere una valorizzazione economica differente quando cambiano il livello di responsabilità, l’autonomia decisionale e la complessità delle attività gestite.

Per le particolari situazioni disciplinate dall’articolo 19, comma 4, il contratto stabilisce invece valori diversi: la retribuzione di posizione è compresa tra 3.000 e 9.500 euro annui lordi, sempre per tredici mensilità e tenendo conto delle ulteriori disposizioni contrattuali applicabili.

Retribuzione di risultato, almeno il 15% delle risorse

Alla componente collegata alla posizione si affianca la retribuzione di risultato. In questo caso il CCNL non individua una cifra identica per tutti i titolari di Elevata Qualificazione, ma stabilisce una regola precisa sulla distribuzione delle risorse.

Gli enti devono definire i criteri attraverso i quali determinare ed erogare annualmente questa voce, destinandole una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

Una parte della remunerazione viene così collegata alla valutazione dei risultati raggiunti. È un elemento essenziale per interpretare correttamente gli importi previsti dal contratto: ai 22.000 euro massimi della posizione non può essere semplicemente aggiunto un premio standard uguale per tutti.

L’importo effettivamente riconosciuto dipende dal sistema adottato dall’amministrazione, dalle risorse disponibili e dagli esiti della valutazione della performance. Il nuovo quadro contrattuale mantiene quindi una netta distinzione tra ciò che viene riconosciuto in ragione del peso dell’incarico e quanto viene corrisposto sulla base dei risultati conseguiti.

Incarichi ad interim, compenso aggiuntivo dal 15% al 25%

Una disciplina specifica riguarda gli incarichi ad interim. Può infatti accadere che un dipendente già titolare di un incarico di Elevata Qualificazione debba assumere temporaneamente anche le responsabilità relative a un’altra EQ.

In questa situazione, per la durata dell’incarico aggiuntivo, al lavoratore può essere attribuito, nell’ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo compreso tra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ assunto ad interim.

Anche qui non opera un automatismo verso la percentuale più elevata. Per individuare l’importo, l’ente deve considerare la complessità delle attività, il livello di responsabilità connesso all’incarico aggiuntivo e gli esiti della valutazione della performance individuale.

Il principio seguito è dunque quello di riconoscere economicamente il maggiore carico organizzativo assunto dal dipendente, graduando però il compenso in relazione alle caratteristiche effettive delle funzioni temporaneamente esercitate.

Nuove risorse per finanziare posizione e risultato delle EQ

Un altro aspetto significativo del rinnovo CCNL Enti Locali 2025-2027 riguarda il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. Le risorse destinate a queste due componenti continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti secondo il sistema delineato dalla disciplina contrattuale.

La pre-intesa introduce però uno strumento ulteriore. Per consentire una più completa attuazione della disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, le amministrazioni possono destinare una quota dei risparmi permanenti ottenuti attraverso assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore rispetto a quelle consentite dalla legislazione vigente.

La possibilità non è priva di limiti. I risparmi devono essere asseverati dagli organi di controllo e l’incremento delle risorse destinate agli incarichi EQ non può essere superiore al 10% delle risorse previste dalla disciplina contrattuale.

La novità può assumere particolare importanza per quegli enti nei quali la struttura organizzativa richiede incarichi caratterizzati da responsabilità elevate, ma la disponibilità finanziaria ha rappresentato finora un limite alla loro valorizzazione economica.

Non significa, tuttavia, che la capacità assunzionale inutilizzata possa trasformarsi automaticamente in salario accessorio. Devono esistere risparmi permanenti effettivamente conseguiti, occorre rispettare i limiti fissati dal contratto e resta necessaria l’asseverazione degli organi di controllo.

Quali compensi possono aggiungersi alle retribuzioni delle EQ

Un’altra questione riguarda ciò che può essere corrisposto oltre alla retribuzione di posizione e di risultato. La regola generale resta quella dell’assorbimento delle competenze accessorie, ma l’articolo 22 individua diversi trattamenti che, quando ricorrono le condizioni previste, possono essere riconosciuti anche ai titolari di incarichi EQ.

Tra questi rientrano l’indennità di vigilanza, i compensi ISTAT e quelli relativi allo straordinario elettorale. Il contratto contempla anche il lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale.

Possono inoltre essere corrisposti i compensi per attività straordinarie connesse a calamità naturali o emergenze pubbliche di carattere igienico-sanitario, purché nell’ambito delle risorse finanziarie specificamente assegnate agli enti attraverso i provvedimenti adottati per affrontare tali emergenze.

Restano possibili anche determinati trattamenti previsti direttamente dalla legge. Tra gli esempi indicati dalla disciplina contrattuale figurano gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del decreto legislativo 36/2023 e i compensi professionali degli avvocati secondo le condizioni stabilite dalla normativa.

Rientrano tra le fattispecie contemplate anche gli incentivi collegati alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, i compensi relativi a determinati progetti in materia di condono edilizio e quelli eventualmente spettanti per lo svolgimento di servizi aggiuntivi nei casi previsti dalla legge.

La distinzione è importante: essere titolari di Elevata Qualificazione non impedisce in assoluto di percepire ulteriori somme, ma non qualsiasi indennità può essere cumulata con posizione e risultato. È necessario verificare che il compenso rientri tra quelli espressamente ammessi dal contratto oppure trovi fondamento in una specifica disposizione legislativa.

CCNL Enti Locali 2025-2027, perché i 22.000 euro non spettano automaticamente

Il limite dei 22.000 euro della retribuzione di posizione è probabilmente uno degli elementi destinati ad attirare maggiormente l’attenzione, ma deve essere letto nel suo corretto contesto. Non rappresenta un incremento generalizzato delle buste paga e neppure una somma automaticamente spettante a tutti i dipendenti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Il valore concreto dipende dall’incarico conferito e dalla graduazione effettuata dall’amministrazione. A sua volta, la retribuzione di risultato segue criteri differenti ed è legata alle risorse disponibili, alle regole stabilite dall’ente e alla valutazione della performance.

La chiave di lettura del nuovo sistema è dunque più ampia della sola cifra massima. Il rinnovo mette in relazione responsabilità organizzativa, autonomia gestionale, risultati e trattamento economico accessorio, lasciando agli enti il compito di tradurre questi principi nella propria struttura organizzativa.

Per i dipendenti interessati diventerà quindi decisivo conoscere la graduazione attribuita al proprio incarico e le regole utilizzate per misurare la performance. Per le amministrazioni, invece, sarà necessario conciliare la valorizzazione delle responsabilità con le disponibilità di bilancio e con una distribuzione coerente delle risorse tra le diverse posizioni.

È proprio questo, oltre alla soglia dei 22.000 euro, uno degli effetti più significativi della nuova disciplina sulla retribuzione di posizione e di risultato nel CCNL Enti Locali 2025-2027: differenziare il trattamento accessorio in funzione del peso effettivo degli incarichi e dei risultati conseguiti, anziché ricondurre situazioni organizzative differenti a un’unica misura economica.

The post Rinnovo CCNL Enti Locali 2025-2027: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Wow Wow 0
Triste Triste 0
Furioso Furioso 0
Redazione

Redazione Eventi e News

Commenti (0)

User