Siracusa, violenza sessuale: per la Cassazione anche la costrizione psicologica è reato

14 Ottobre 2026 - 07:20
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Siracusa, violenza sessuale: per la Cassazione anche la costrizione psicologica è reato

Per configurare il reato di violenza sessuale non è necessario che la volontà della vittima venga completamente annullata. È sufficiente che la sua libertà di autodeterminazione sia compromessa da una forma di costrizione, anche psicologica. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 35510 del 2026, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato a cinque anni di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata.

La vicenda giudiziaria era approdata inizialmente davanti al Tribunale di Siracusa, che l’11 settembre 2024 aveva pronunciato la condanna. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’appello di Catania il 1° ottobre 2025. L’imputato aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza del requisito della costrizione e sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non fossero sufficienti a dimostrarlo. Una ricostruzione che non ha trovato accoglimento davanti ai giudici della Suprema Corte.

Nell’ordinanza, decisa il 18 settembre scorso, la Cassazione sottolinea come il ricorso si limitasse a estrapolare alcuni passaggi delle dichiarazioni della vittima, senza considerarne il contenuto complessivo. In particolare, i giudici richiamano un’espressione pronunciata dalla persona offesa, “non mi va, non mi va”, ritenuta significativa dell’assenza di consenso.

Il passaggio centrale della decisione riguarda però il concetto stesso di costrizione previsto dall’articolo 609-bis del Codice penale. Secondo la Cassazione, la violenza sessuale non richiede necessariamente l’impiego della forza fisica. La costrizione può infatti manifestarsi anche attraverso forme di intimidazione psicologica capaci di compromettere la libera determinazione della vittima.

La Suprema Corte richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la violenza sessuale può configurarsi anche attraverso atti sessuali improvvisi e subdoli, compiuti senza accertarsi del consenso della persona coinvolta o impedendole di manifestare il proprio dissenso. Il principio è che l’assenza di una resistenza fisica non equivale al consenso. Per valutare la sussistenza della violenza o della minaccia, spiegano i giudici, occorre considerare le circostanze concrete, sia oggettive sia soggettive, nelle quali si sono svolti i fatti.

Anche una condizione di prostrazione, angoscia o ridotta capacità di resistenza può assumere rilevanza quando viene sfruttata per imporre un rapporto sessuale non voluto. La Cassazione precisa infatti che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la violenza annulli completamente la volontà della persona offesa, essendo sufficiente che questa risulti coartata. Non è neppure indispensabile che la violenza o la minaccia si protraggano per tutta la durata dell’atto sessuale: può essere sufficiente che il rapporto non voluto venga consumato approfittando di una condizione di vulnerabilità determinata dalla precedente condotta.

Sulla base di queste considerazioni, i giudici hanno ritenuto il ricorso generico e sostanzialmente ripetitivo di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile l’impugnazione, rendendo definitiva la condanna a cinque anni di reclusione pronunciata dal Tribunale di Siracusa e confermata in appello.

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