Acciaio, dall’UE nuovi requisiti per chi importa

31 Agosto 2026 - 22:30
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Bruxelles – Migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti in acciaio importati nell’Unione. Sono questi gli obiettivi dell’atto di esecuzione – un atto non legislativo per garantire che le leggi dell’Unione Europea siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri – adottato oggi (31 agosto) dalla Commissione europea. L’atto stabilisce il tipo di documentazione che gli importatori devono fornire per dimostrare il cosiddetto “Paese di fusione e colata” per le 26 categorie di prodotti siderurgici che fanno parte del regolamento UE sull’acciaio.

Con l’espressione “fusione e colata” si intende il Paese in cui vengono prodotti per la prima volta l’acciaio o il ferro grezzo allo stato liquido, successivamente colati nella loro forma solida. La normativa comunitaria stabilisce che le imprese sono tenute a fornire informazioni sul luogo in cui avvengono queste due fasi per l’acciaio che viene importato nell’Unione. Elaborato sulla base dei risultati di una consultazione pubblica con le parti interessate, l’atto odierno fa riferimento alla documentazione già utilizzata “nelle normali transazioni quotidiane”, come ha spiegato in una nota stampa la Commissione. Secondo l’esecutivo UE, oltre a garantire che “i requisiti non comportino oneri eccessivi per l’industria”, il criterio “fusione e colata” permetterà di contrastare potenziali elusioni.

Adottato il 1° luglio 2026, il regolamento UE sull’acciaio è stato concepito per proteggere il mercato siderurgico europeo dagli effetti distorsivi della sovraccapacità produttiva globale di acciaio – in particolare proveniente da mercati extra-UE come la Cina – e del crescente numero di misure restrittive al commercio in Paesi terzi. Le nuove misure fissano contingenti esenti da dazio pari a 18,3 milioni di tonnellate all’anno e introducono un dazio del 50 per cento sulle importazioni eccedenti i contingenti per 26 categorie di prodotti siderurgici importati nell’UE. Il requisito di tracciabilità per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento dell’acciaio nell’Unione si applica a tutte le origini, ad eccezione dei Paesi SEE – lo Spazio economico europeo (SEE), che unisce gli Stati membri dell’Unione Europea e Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che fanno parte dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) – che restano comunque soggetti ai requisiti di “fusione e colata”. L’atto di esecuzione odierno ha ricevuto il sostegno unanime degli Stati membri il 19 agosto ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2026.

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