Addio processi inutili: la Corte Costituzionale “cancella” le accuse senza prove certe
lentepubblica.it
Avviare un processo penale senza reali possibilità di condanna non è solo inutile, ma può essere ingiusto. È su questo terreno che è intervenuta la sentenza n. 58 del 2026 della Corte Costituzionale, che ha ridefinito i confini dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Secondo la Consulta, non ogni notizia di reato deve necessariamente trasformarsi in un processo, soprattutto quando manca una ragionevole previsione di condanna.
Il caso
La pronuncia del giudice delle leggi trae origine da un procedimento penale per un fatto di modesta entità, ma giuridicamente significativo. Un uomo era stato imputato per il furto di una somma di denaro contenuta in un borsello dimenticato in un carrello della spesa all’esterno di un supermercato. Gli elementi raccolti durante le indagini preliminari risultavano, tuttavia, incompleti. In particolare, la polizia giudiziaria aveva acquisito i filmati della videosorveglianza, ma nel fascicolo erano presenti soltanto alcuni fotogrammi e non l’intera registrazione.
L’imputato aveva fornito una versione dei fatti potenzialmente idonea a escludere la sua responsabilità penale, sostenendo di aver preso il borsello solo per verificarne il contenuto e di averlo poi rimesso al suo posto. La difesa aveva, dunque, chiesto l’acquisizione integrale del video, ritenuto decisivo per chiarire la dinamica. Tuttavia, a differenza di quanto accade nell’udienza preliminare, il giudice dell’udienza predibattimentale non dispone del potere di integrare il materiale probatorio assumendo prove decisive. Da qui il dubbio di costituzionalità sull’art. 554-ter c.p.p., nella parte in cui non consente tale intervento, sollevato in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.
Lo svolgimento del processo
Nel ricostruire la vicenda, la Corte ha innanzitutto evidenziato come l’introduzione dell’udienza predibattimentale, ad opera della riforma del 2022, risponda all’esigenza di evitare dibattimenti inutili nei procedimenti a citazione diretta. Si tratta di un filtro volto a verificare se sussistano le condizioni per proseguire verso il dibattimento oppure per chiudere anticipatamente il processo con una sentenza di non luogo a procedere. Tuttavia, a differenza dell’udienza preliminare, questo filtro non prevede poteri istruttori d’ufficio in capo al giudice.
Il Tribunale di Siena ha ritenuto che tale differenza generasse una disparità irragionevole e, soprattutto, impedisse di evitare processi inutili proprio nei casi in cui una prova decisiva, già esistente, ma non acquisita, avrebbe potuto escludere la responsabilità dell’imputato. La questione di legittimità costituzionale attiene, dunque, all’individuazione del punto esatto fino al quale il sistema consente di andare a processo anche in presenza di lacune probatorie evidenti.
Addio processi inutili: la Corte Costituzionale “cancella” le accuse senza prove certe
In primo luogo, la Corte Costituzionale ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 554-ter c.p.p. La differenza tra udienza preliminare e udienza predibattimentale è giustificata dalla diversa collocazione delle due fasi nel processo e dalla necessità di preservare la funzione del nuovo filtro introdotto dal legislatore. Consentire al giudice di assumere prove in questa fase comporterebbe effetti distorsivi, tra cui il rischio di duplicazione delle attività istruttorie e un allungamento complessivo dei tempi processuali.
Ad ogni modo, la Consulta ha ridefinito la portata dell’obbligatorietà dell’azione penale, ritenendo non più sostenibile una concezione secondo cui, in caso di dubbio, il pubblico ministero debba comunque esercitare l’azione. Al contrario, l’obbligo costituzionale deve essere interpretato alla luce di un criterio sostanziale, per cui l’azione penale va esercitata solo quando le indagini – che devono essere complete e comprendere anche gli elementi favorevoli all’indagato – consentano una ragionevole previsione di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. In mancanza di tale presupposto, il P.M. è tenuto a chiedere l’archiviazione, evitando di avviare processi destinati con alta probabilità all’assoluzione.
La Corte ha dunque superato il principio del “favor actionis”, secondo cui l’azione penale dovrebbe essere comunque esercitata nei casi dubbi, valorizzando così l’impatto concreto del processo sulla vita delle persone. Un processo penale, osserva la Consulta, comporta costi economici, ma soprattutto costi umani, incidendo sulla reputazione, sulla vita professionale e sulle relazioni personali dell’imputato.
The post Addio processi inutili: la Corte Costituzionale “cancella” le accuse senza prove certe appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Wow
0
Triste
0
Furioso
0
Commenti (0)