Serve delega speciale per l’autenticazione delle firme delle liste dei candidati

Maggio 04, 2026 - 10:35
0 0

lentepubblica.it

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 30 aprile 2026, n. 797, descrive i confini delle autentiche di firme per la presentazione delle liste elettorali comunali, ricusando una lista dalla competizione elettorale per la mancanza del dipendente comunale di apposita e specifica delega ai sensi dell’art. 14, della legge n. 53 del 1990, a tenore della quale serve una formale investitura per «i funzionari incaricati dal sindaco».


Il vizio insanabile

Il difetto di autenticazione delle firme ha portata non formale, inerendo all’esistenza stessa della candidatura, non può in alcun modo essere sanata; neppure in applicazione di un generale principio ispiratore della legislazione elettorale, quale quello del favor partecipationis, tra l’altro non esattamente perimetrato e di contenuto non puntuale.

Non è possibile nemmeno giustificare una sanatoria in presenza di una sola lista, manifestando un asserito pericolo di vulnus alla partecipazione democratica, poiché tali evenienze non possono che costituire fattori – in ogni caso, fisiologicamente correlati alle competizioni elettorali e alle esclusioni di candidati – esterni al procedimento di verifica delle candidature e non in grado di consentire un sovvertimento delle stringente disciplina in tema di autenticazione delle firme dei candidati [1].

Invero, in materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, nonché in assenza di una specifica delega, ovvero nei casi stabiliti in modo tassativo dalla norma [2].

In effetti, l’art. 14 della cit. legge amplia il novero dei funzionari che possono autenticare l’accettazione delle candidature alla carica di consigliere e non può essere quindi interpretato nel senso che i funzionari, già in precedenza abilitati a tali compiti (ossia, titolari di una delega), abbiano perduto le relative attribuzioni, confermando a contrario la presenza di delega [3].

In questo senso, l’autenticazione delle firme da parte di pubblici ufficiali, come i consiglieri comunali, è valida solo se effettuata all’interno del territorio di competenza: l’indicazione del luogo dell’autenticazione e il timbro dell’ufficio sono requisiti distinti e cumulativi, e la loro assenza compromette la validità delle candidature [4].

L’atto di autentica costituisce atto pubblico con funzione probatoria autonoma che, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [5].

Fatto

Nella sua essenzialità, i ricorrenti impugnano il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale, con il quale è stata disposta la ricusazione della lista, con la collegata candidatura a Sindaco.

Tuttavia, tutte le liste di candidati sono state escluse dalla procedura elettorale con la seguente motivazione: «l’autenticazione delle firme relative all’accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale è stata eseguita dalla dipendente comunale …, la quale non risulta essere stata debitamente incaricata all’autenticazione delle predette firme da parte del Sindaco o Commissario Straordinario secondo le modalità indicate dall’art. 14 comma 1 Legge n. 53 del 1990; che, inoltre, dall’autenticazione della firma del candidato alla carica di Sindaco, effettuata dal dott. …, non risulta indicata la qualifica dell’autenticatore, né la sua funzione risulta indicata altrove all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco».

Viene dedotto che:

  • la dipendente comunale sarebbe stata debitamente delegata per l’autentica dal Commissario Straordinario del Comune, con apposito decreto (del 9 aprile 2026), rilevando che la Sottocommissione Circondariale Elettorale non ha considerato che la stessa era delegata all’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile e di addetta all’ufficio anagrafe, oltre che assegnata all’ufficio elettorale comunale; dunque, legittimata ad autenticare le sottoscrizioni, quale funzionario preposto istituzionalmente ed in via ordinaria nell’ambito della struttura del Comune, e ciò pur in difetto di espressa delega in occasione delle operazioni elettorali;
  • la violazione del principio del favor partecipationis, ed escludendo tutte le candidature impedirà ai cittadini il diritto di scegliere liberamente i propri organi rappresentativi.

Merito

Il ricorso viene respinto, soffermandosi da principio sulle modalità di autenticazione, secondo le quali:

  • in via generale, sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione: l’apposizione del timbro, l’indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e dell’apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all’autenticazione, la legittimazione di quest’ultimo, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione [6];
  • in materia di presentazione delle liste elettorali vige il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 21, comma 2, dPR 28 dicembre 2000, n. 445 [7], l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio [8]: le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili a pena di nullità [9], e nemmeno è ammesso il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 33 del dPR n. 570 del 1960 – esclusivamente – in ipotesi eccezionali come caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’Amministrazione e solo per vizi meramente formali [10];
  • il procedimento di autenticazione e il suo rigore formale viene posto a garanzia della genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile aliunde – della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale [11].

La delega

Ciò posto, dalle risultanze probatorie, i decreti di nomina (del 9 aprile 2026), per le funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, non risultano sottoscritti dal Commissario Straordinario, anzi sono stati successivamente disconosciuti, con la conseguenza che non valgono a fondare il potere autenticatorio dei dipendenti del Comune.

Inoltre, si aggiunge il rilievo che, nell’autenticare la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, il funzionario comunale ha omesso di indicare espressamente il proprio nome e cognome (dati peraltro difficilmente ricavabili dalla firma, poco leggibili), nonché la propria qualifica.

Nella sua interezza, il TAR afferma a chiare lettere che manca un apposito atto di delega sottoscritto dal Sindaco/Commissario Straordinario: l’attribuzione delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile e la sua preposizione all’Ufficio Anagrafe non valgono a ritenere che fosse anche dotata del potere di autenticare le sottoscrizioni raccolte ai fini della presentazione delle candidature, giacché l’art. 14 della legge n. 53 del 1990 contempla un’apposita delega da parte del Sindaco (ovvero, nel caso di specie, del Commissario Straordinario).

In termini più esplicativi, è necessario (indispensabile) una delega di funzione (c.d. autentica speciale) sulla materia e non un generale potere di autenticazione: la norma esige un riferimento puntuale all’interno della delega, ben potendo essere escluso, quando questo riferimento non viene riportato, essendo il sistema elettorale regolamentato da formalità a garanzia dei principi di legalità e di stretta interpretazione («la necessità di tutela della regolarità del procedimento elettorale determinato che esso sia presidiato da stringenti formalità, la cui violazione determina, indipendentemente da qualsivoglia profilo soggettivo, l’illegittimità degli atti»).

Una nota di “amarezza” viene riportata nella sentenza: «Non sfugge al Tribunale la particolare severità delle conseguenze del vizio esistente, che i ricorrenti si dolgono non essere loro imputabili».

Note

[1] Cons. Stato, sez. II, 24 maggio 2024, n. 4648, ove si è chiarito che costituiscono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione, l’apposizione del timbro, l’indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e dell’apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all’autenticazione, la legittimazione di quest’ultimo, nonché, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione.

[2] Cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, 17 maggio 2024, n. 1087.

[3] Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 1996, n. 402.

[4] Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2025, n. 3857.

[5] Vedi, LUCCA, Ultimi approdi sull’autentica di firma delle liste elettorali, La gazzetta degli enti locali, 22 aprile 2014, dove si affrontano gli orientamenti giurisprudenziali sulle autenticazioni; orientamenti riconfermati anche successivamente. Si conclude affermando che la circostanza che l’autenticazione non è intervenuta contestualmente all’apposizione della firma non toglie valore in alcun modo all’autenticazione e alla circostanza che detta formalità sia intervenuta e tanto basta a rendere ammissibili le candidature.

[6] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 maggio 2025, n. 789, confermata dal Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2025, n. 3950; idem Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2015, n. 24905; sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022.

[7] Il comma 2, dell’art. 14 della legge n. 50/1990, prevede che «L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

[8] Cfr. CGARS 30 maggio 2024, n. 390.

[9] Cfr. Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4198; sez. III, 7 maggio 2019, n. 2941.

[10] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 maggio 2025, n. 787; Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210 e 25 maggio 2022, n. 4204.

[11] Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2019, n. 3022. Non integrabile aliunde, funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime, la cui mancanza o irritualità determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature, Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 22 del 2013; sez. V, 8 maggio 2013, n. 2500; 11 febbraio 2013, n. 779.

The post Serve delega speciale per l’autenticazione delle firme delle liste dei candidati appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Wow Wow 0
Triste Triste 0
Furioso Furioso 0
Redazione

Redazione Eventi e News

Commenti (0)

User