Anticipo ai professionisti tecnici, basta equivoci: anche l’affidamento diretto è un contratto pubblico
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Nell’applicazione quotidiana del Codice dei contratti pubblici esiste una tendenza ricorrente, quasi patologica: trasformare ogni inciso normativo in un problema interpretativo, anche quando il senso della disposizione è perfettamente leggibile se si guarda alla funzione dell’istituto. È quanto accaduto con l’anticipazione del prezzo nei servizi di ingegneria e architettura affidati in via diretta.
Il dubbio nasce da una formula, quella dei “documenti di gara”, e finisce per alimentare l’ennesima incertezza operativa su un punto che, a ben vedere, avrebbe dovuto essere pacifico: se l’anticipazione è prevista per sostenere l’avvio dell’esecuzione del contratto e per assicurare liquidità al prestatore, essa non può dipendere dal fatto che l’affidamento sia avvenuto mediante gara aperta, procedura negoziata o affidamento diretto. Conta il contratto. Conta la prestazione. Conta la disciplina sostanziale. Non il mito formalistico della gara come unico luogo in cui il diritto degli appalti esisterebbe davvero.
Il parere del MIT
Il parere del servizio giuridico del MIT n. 3963/2026 chiarisce opportunamente che l’anticipazione del prezzo può essere prevista anche per i servizi tecnici affidati direttamente, quindi senza gara in senso competitivo. La questione riguardava il nuovo comma 1-bis dell’art. 33 dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, introdotto dal decreto-legge n. 73/2025, convertito dalla legge n. 105/2025. La disposizione stabilisce che l’esclusione ordinaria dell’anticipazione per determinati servizi non opera per i servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico. Il dubbio era tutto concentrato sull’espressione “documenti di gara”: se non c’è gara, ma affidamento diretto, la norma si applica comunque? La risposta, correttamente, è sì.
Il punto merita una riflessione più ampia, perché mostra ancora una volta quanto sia pericolosa la lettura puramente lessicale del Codice, quando non è accompagnata da una comprensione sistematica degli istituti. L’affidamento diretto non è un’area esterna al Codice. Non è un contratto privatistico mascherato. Non è una trattativa informale sottratta alla disciplina pubblicistica. È una modalità di affidamento prevista dall’art. 50 del d.lgs. 36/2023, soggetta ai principi generali, alla digitalizzazione del ciclo di vita, alla tracciabilità, alla decisione di contrarre, alla verifica dei requisiti, alla formalizzazione contrattuale, alla corretta esecuzione e alla disciplina delle prestazioni. Se il contratto affidato direttamente è un contratto pubblico, non vi è ragione per negargli, quando ricorrono i presupposti, l’applicazione delle regole che il Codice collega al contratto e non alla forma competitiva della selezione.
L’ambiguità del termine “gara”
La confusione deriva da un uso improprio della parola “gara”. Nel linguaggio amministrativo, soprattutto dopo il Codice del 2023, occorre distinguere tra gara in senso stretto e procedura di affidamento. La gara è una procedura competitiva fondata sul confronto tra offerte. L’affidamento diretto non è gara, perché non presuppone una competizione comparativa formalizzata. Ma è comunque procedura di affidamento. Ha i suoi atti, la sua istruttoria, la sua decisione, i suoi documenti, il suo contratto. Pertanto, quando una norma parla di “documenti di gara” con riferimento a un istituto applicabile al contratto, la formula non deve essere letta in modo cieco, come se escludesse tutte le procedure non competitive. Deve essere intesa come riferita alla documentazione della procedura di affidamento, qualunque sia il modulo utilizzato, salvo che la legge disponga espressamente il contrario.
Il MIT assume esattamente questa impostazione. In assenza di prescrizioni limitative, la locuzione “nei documenti di gara” deve essere interpretata come riferita alla documentazione della procedura di affidamento, quindi anche agli affidamenti diretti. La ragione è evidente: l’art. 125 del d.lgs. 36/2023, che disciplina l’anticipazione del prezzo, si riferisce al contratto di appalto e non distingue tra le diverse procedure di affidamento. La norma generale afferma che sul valore del contratto è calcolato l’importo dell’anticipazione. Il baricentro è il contratto, non la gara. Se il legislatore avesse voluto escludere gli affidamenti diretti, avrebbe dovuto dirlo. Non lo ha fatto. E ciò basta.
L’art. 125 del Codice prevede, in via generale, l’anticipazione del prezzo sul valore del contratto. La logica dell’istituto è nota: assicurare all’appaltatore o al prestatore una quota iniziale di liquidità, funzionale all’avvio dell’esecuzione, all’organizzazione delle risorse, alla predisposizione di materiali, mezzi, personale, strutture o attività necessarie. L’anticipazione non è un regalo, non è un premio, non è una liberalità. È uno strumento di equilibrio finanziario dell’esecuzione contrattuale. Viene riconosciuta nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, normalmente assistita da garanzie e destinata a essere recuperata secondo le regole del contratto. Ridurla a beneficio eccezionale collegato solo alle gare competitive significa non comprenderne la funzione.
I servizi tecnici
Nel caso dei servizi tecnici, la questione è ancora più rilevante. Tradizionalmente, l’anticipazione del prezzo non si applica a determinate prestazioni di servizi e forniture a esecuzione immediata, o non regolabili da cronoprogramma, o il cui prezzo sia calcolato sulla base del reale consumo, nonché ai servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o non necessitano della predisposizione di attrezzature o materiali. Questa esclusione risponde all’idea che, in alcune prestazioni, non vi siano costi iniziali tali da giustificare un’anticipazione. Ma il legislatore del 2025 ha introdotto una deroga specifica per i servizi di ingegneria e architettura, consentendo un’anticipazione fino al 10 per cento nei limiti delle disponibilità del quadro economico. È una scelta politica e tecnica chiara: riconoscere che anche le prestazioni intellettuali tecniche possono richiedere un sostegno finanziario iniziale.
Qui emerge il primo profilo polemico. Per anni si è trattato il professionista tecnico come se la sua attività non avesse costi di avvio, come se progettare, coordinare, pianificare, modellare, verificare, redigere elaborati, effettuare rilievi, predisporre indagini, organizzare strutture di supporto, utilizzare software, attivare collaborazioni e assumere responsabilità professionali fosse una pura attività mentale priva di incidenza economica iniziale. È una visione superata e, francamente, poco aderente alla realtà. I servizi di ingegneria e architettura non sono una chiacchierata intellettuale. Sono prestazioni professionali complesse, spesso articolate, che richiedono organizzazione, strumenti, assicurazioni, risorse tecniche, personale, software, rilievi, sopralluoghi, modellazioni, analisi e responsabilità. L’anticipazione fino al 10 per cento serve proprio a riconoscere questa dimensione.
Il fatto che il servizio tecnico sia affidato direttamente non cambia nulla. Anzi, spesso negli affidamenti diretti di servizi tecnici il professionista è chiamato a partire rapidamente, a produrre elaborati in tempi stretti, a sostenere costi immediati e a garantire prestazioni altamente qualificate, magari nell’ambito di lavori pubblici, interventi PNRR, manutenzioni urgenti, verifiche, progettazioni, direzioni lavori, coordinamenti sicurezza, collaudi o supporti tecnici. Negare l’anticipazione solo perché la procedura non è una gara significherebbe introdurre una discriminazione irragionevole tra contratti aventi la stessa natura prestazionale, fondata esclusivamente sulla modalità di scelta del contraente. Sarebbe un formalismo senza sostanza.
Affidamento diretto di servizi tecnici
L’affidamento diretto di servizi tecnici, entro le soglie consentite, è pienamente legittimo quando ricorrono i presupposti dell’art. 50. Non è una procedura di serie B. Non è un affidamento “meno pubblico”. È uno strumento semplificato che il legislatore ha previsto per garantire tempestività e risultato, specie per importi contenuti. Se il contratto è pubblico, se l’oggetto è un servizio di ingegneria o architettura, se il quadro economico dispone delle risorse e se la documentazione dell’affidamento lo prevede, l’anticipazione fino al 10 per cento può essere riconosciuta anche al professionista individuato direttamente.
Occorre però evitare un secondo errore, opposto al primo: trasformare la possibilità in automatismo. La norma dice “può essere prevista” e “fino al 10 per cento”. Non dice “deve essere sempre riconosciuta nella misura del 10 per cento”. La stazione appaltante conserva una valutazione discrezionale. Deve verificare la natura della prestazione, la durata, il cronoprogramma, le esigenze di avvio, il quadro economico, la copertura finanziaria, la coerenza dell’anticipazione con l’organizzazione del servizio e le condizioni contrattuali. Il 10 per cento è un limite massimo, non una percentuale standard. L’anticipazione può essere inferiore, oppure non prevista, se non necessaria o se non vi sono disponibilità. Ma quando viene prevista, non può essere esclusa solo perché si tratta di affidamento diretto.
Sul piano operativo, negli affidamenti diretti il tema deve essere governato nella fase di trattativa e poi cristallizzato negli atti. Se il RUP interpella il professionista o acquisisce un preventivo, deve chiarire se l’anticipazione è prevista, in quale misura, a quali condizioni e con quale modalità di recupero. Se la questione emerge in sede di negoziazione diretta, deve essere riportata nella decisione di affidamento. La decisione deve indicare l’importo del contratto, l’eventuale quota di anticipazione, il riferimento normativo, la disponibilità nel quadro economico, le condizioni di erogazione, la garanzia ove richiesta e la successiva disciplina contrattuale. Il contratto, poi, deve regolare in modo puntuale tempi, modalità, eventuali garanzie, recupero e conseguenze in caso di inadempimento.
La decisione di affidamento diventa quindi il documento decisivo. In una gara aperta, l’anticipazione sarà prevista nel bando, nel disciplinare, nel capitolato o nello schema di contratto. In un affidamento diretto, la medesima funzione è svolta dalla documentazione dell’affidamento: richiesta di preventivo, eventuale lettera di invito o interpello, trattativa sulla piattaforma, decisione a contrarre semplificata, schema contrattuale, capitolato prestazionale o disciplinare d’incarico. Pretendere un “documento di gara” in senso stretto significherebbe ignorare la fisiologia dell’affidamento diretto. Anche il diretto ha documenti; semplicemente non ha una gara competitiva.
Il principio del risultato
Questa lettura è coerente anche con il principio del risultato. Il risultato non è soltanto aggiudicare rapidamente. È anche assicurare che la prestazione venga avviata ed eseguita correttamente. Nei servizi tecnici, soprattutto quando collegati a investimenti pubblici, lavori, opere, sicurezza o scadenze programmatiche, la tempestività dell’esecuzione dipende spesso dalla capacità del professionista di organizzarsi subito. L’anticipazione, se ben utilizzata, può favorire l’avvio ordinato della prestazione e ridurre ritardi. Negarla per un equivoco terminologico sulla parola “gara” significherebbe tradire proprio quella logica del risultato che il Codice pone in apertura.
È coerente anche con il principio della fiducia. La fiducia non è soltanto fiducia nella stazione appaltante che sceglie e affida. È anche fiducia nel professionista che deve essere messo nelle condizioni di eseguire correttamente la prestazione assunta. Naturalmente la fiducia va accompagnata da garanzie, controlli e responsabilità. Ma non può convivere con un’impostazione sospettosa e punitiva, secondo la quale l’anticipazione sarebbe ammissibile solo nelle gare formalizzate e non nei contratti affidati direttamente. L’affidamento diretto è già una scelta di responsabilità della stazione appaltante; la successiva gestione dell’anticipazione deve essere altrettanto responsabile, non vietata per pregiudizio procedurale.
Un ulteriore profilo riguarda il quadro economico. La norma limita l’anticipazione per servizi di ingegneria e architettura alle disponibilità del quadro economico. Questo significa che il RUP e la stazione appaltante devono programmare correttamente la spesa. Nei servizi tecnici collegati a lavori pubblici, il quadro economico deve contenere le somme necessarie per prestazioni professionali, oneri, contributi, IVA e ogni ulteriore voce connessa. L’anticipazione non crea nuova spesa; anticipa temporalmente una quota del corrispettivo dovuto. Tuttavia richiede disponibilità immediata e corretta imputazione. La gestione contabile non è un dettaglio, perché un’anticipazione non prevista o non coperta può generare problemi nella fase di liquidazione.
Rapporto tra anticipazione e cronoprogramma
Bisogna poi chiarire il rapporto tra anticipazione e cronoprogramma. La disciplina generale esclude l’anticipazione per prestazioni che, per loro natura, non possano essere regolate da un apposito cronoprogramma. La deroga per i servizi di ingegneria e architettura non elimina l’esigenza di governare temporalmente la prestazione. Al contrario, rende ancora più importante definire fasi, elaborati, tempi, milestone, consegne, verifiche e pagamenti. Un incarico tecnico serio non dovrebbe mai essere affidato con oggetto generico e tempi indefiniti. L’anticipazione ha senso se la prestazione è organizzata in modo controllabile. Il professionista riceve una quota iniziale, ma deve essere vincolato a un percorso prestazionale chiaro.
In termini di appalti pubblici, il parere MIT consente anche di superare un equivoco molto diffuso: l’affidamento diretto non deve essere confuso con un incarico professionale privatistico privo di disciplina contrattuale. Nei servizi tecnici, soprattutto dopo il d.lgs. 36/2023, anche l’affidamento diretto richiede una corretta formalizzazione: oggetto, corrispettivo, calcolo dei compensi secondo la disciplina applicabile, requisiti, verifica dell’assenza di cause di esclusione, tracciabilità, CIG, piattaforma digitale, contratto, tempi di esecuzione, penali, obblighi assicurativi, proprietà degli elaborati, coordinamento con il RUP, modalità di pagamento e, appunto, eventuale anticipazione. Semplificato non significa informale.
Il nodo per i RUP
La questione assume particolare rilievo per i RUP degli uffici tecnici, degli enti locali, delle aziende sanitarie e delle amministrazioni impegnate in lavori pubblici. In molte strutture, i servizi di ingegneria e architettura vengono affidati direttamente per importi sotto soglia, spesso per esigenze rapide: progettazioni di manutenzione, verifiche di vulnerabilità, direzioni lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, supporti tecnici, perizie, aggiornamenti progettuali, pratiche autorizzative, adeguamenti normativi. In questi casi, il professionista può trovarsi a sostenere costi iniziali concreti, pur a fronte di un affidamento semplificato. La possibilità di prevedere un’anticipazione fino al 10 per cento consente una gestione più equilibrata del rapporto.
Ciò non significa che ogni affidamento diretto debba contenere anticipazione. Sarebbe un altro automatismo sbagliato. Occorre distinguere. Per un incarico minimale, di brevissima durata, privo di costi iniziali apprezzabili, l’anticipazione può non avere senso. Per una progettazione articolata, con rilievi, indagini, modellazione, elaborati complessi, coinvolgimento di specialisti o tempi di consegna significativi, può essere pienamente giustificata. La stazione appaltante deve motivare la scelta in modo proporzionato, evitando sia il divieto aprioristico sia l’erogazione meccanica.
Cattive abitudini
La polemica, quindi, non è contro il dubbio interpretativo in sé, ma contro l’abitudine a leggere l’affidamento diretto come un corpo estraneo alla disciplina ordinaria del contratto. Questo modo di ragionare produce incertezza e disallineamento. Da un lato si esige dal RUP rapidità, risultato, efficienza, semplificazione. Dall’altro si nega agli affidamenti diretti l’applicazione di istituti pensati per rendere l’esecuzione contrattuale più equilibrata. È una contraddizione. Se il diretto è contratto pubblico, deve vivere dentro il Codice anche nella fase esecutiva. Non solo quando si tratta di controlli e responsabilità, ma anche quando si tratta di strumenti legittimi a favore dell’esecutore.
Naturalmente l’anticipazione deve essere presidiata. Deve essere prevista negli atti, non riconosciuta informalmente dopo. Deve essere compatibile con il quadro economico. Deve rispettare il limite del 10 per cento per i servizi di ingegneria e architettura. Deve essere collegata al contratto. Deve essere liquidata secondo le regole contabili dell’ente. Deve essere recuperata progressivamente secondo quanto previsto. Deve essere assistita dalle garanzie eventualmente richieste dalla disciplina applicabile. Deve essere coerente con lo stato dell’affidamento e con l’effettivo avvio della prestazione. L’anticipazione non può diventare pagamento anticipato privo di causa o senza controllo.
La corretta clausola contrattuale dovrebbe indicare: importo dell’anticipazione, percentuale applicata, base di calcolo, termine di erogazione, eventuale documentazione necessaria, garanzia, modalità di recupero sui successivi pagamenti, conseguenze in caso di risoluzione o inadempimento, coordinamento con il cronoprogramma e limiti derivanti dal quadro economico. Negli affidamenti diretti, tali elementi possono essere riportati nella decisione di affidamento e nel disciplinare d’incarico. L’importante è che siano chiari prima della sottoscrizione del contratto, non improvvisati in sede di liquidazione.
Il professionista, dal canto suo, non può pretendere l’anticipazione come diritto assoluto. La norma consente alla stazione appaltante di prevederla, non la impone indiscriminatamente. L’operatore deve quindi verificare gli atti dell’affidamento, formulare eventualmente richiesta in fase di trattativa, accettare le condizioni poste dall’amministrazione e prestare le garanzie dovute. La previsione dell’anticipazione non elimina il dovere di eseguire correttamente, rispettare i tempi, consegnare gli elaborati, coordinarsi con il RUP e rispondere professionalmente delle prestazioni assunte.
Le conclusioni del MIT
La conclusione è lineare: il MIT ha chiarito bene, ma la questione avrebbe dovuto essere chiara fin dall’inizio. L’espressione “documenti di gara” non può essere usata come pretesto per escludere gli affidamenti diretti da una disciplina che guarda al contratto e alla prestazione. Nei servizi tecnici, l’anticipazione fino al 10 per cento può essere prevista anche in caso di affidamento diretto, se la stazione appaltante lo ritiene opportuno, se vi sono disponibilità nel quadro economico e se la documentazione dell’affidamento lo stabilisce.
Il messaggio operativo per i RUP è semplice: non fermarsi alle etichette. Se l’affidamento diretto riguarda servizi di ingegneria e architettura, la questione dell’anticipazione va valutata e disciplinata come in ogni contratto pubblico, adattando gli atti alla struttura del diretto. La richiesta di preventivo, la trattativa, la decisione di affidamento e il disciplinare d’incarico devono dire chiaramente se l’anticipazione è prevista, in quale misura e con quali condizioni. Il professionista tecnico non deve essere penalizzato perché la stazione appaltante ha scelto una procedura semplificata consentita dal Codice.
La regola finale è questa: l’affidamento diretto non cancella i diritti e gli strumenti del contratto pubblico. Li semplifica nella fase di scelta, ma non li sterilizza nella fase di esecuzione. Se il contratto è un servizio tecnico, se la norma consente l’anticipazione, se il quadro economico lo permette e se l’atto lo prevede, l’anticipo può essere riconosciuto. Diversamente, si finirebbe per sostenere una tesi assurda: che il professionista abbia diritto a una disciplina meno equilibrata non per la natura della prestazione, ma solo perché l’amministrazione lo ha scelto in via diretta. È un formalismo che il Codice non impone e che il buon senso amministrativo deve finalmente archiviare.
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