Telecamere private e diritto alla riservatezza: quando la videosorveglianza è illegittima

16 Luglio 2026 - 11:05
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lentepubblica.it

Installare telecamere per proteggere la propria abitazione è una scelta sempre più diffusa. La necessità di difendere persone e beni da furti, intrusioni o atti vandalici spinge molti cittadini a dotarsi di sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, il diritto alla sicurezza non può comprimere senza limiti quello alla privacy di chi vive negli stessi spazi o nelle immediate vicinanze.


È questo il principio ribadito da una recente sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che ha affrontato una lunga controversia tra due comproprietari di un immobile, chiarendo ancora una volta quali siano i confini entro cui un impianto di videosorveglianza possa essere considerato legittimo.

La decisione assume particolare rilievo perché richiama i principi consolidati della normativa sulla protezione dei dati personali e della giurisprudenza più recente, offrendo indicazioni utili non soltanto ai condomini, ma anche a tutti coloro che intendono installare telecamere nelle proprie proprietà senza incorrere in contestazioni o responsabilità civili.

Una controversia nata dall’installazione delle telecamere

Il procedimento prende origine dal contrasto tra due fratelli comproprietari di uno stabile. Uno dei due aveva installato un articolato sistema di videosorveglianza composto da diverse telecamere collocate sia nella corte comune sia all’interno dell’edificio. L’altro comproprietario ha ritenuto che tali dispositivi superassero i limiti consentiti, sostenendo che le riprese interessassero anche aree comuni e parti dell’abitazione utilizzata dalla sua famiglia.

Da qui è iniziata una lunga vicenda giudiziaria, preceduta anche da procedimenti cautelari, nella quale il ricorrente chiedeva non solo la rimozione dell’impianto ma anche il risarcimento dei danni non patrimoniali che riteneva di aver subito a causa della continua potenziale attività di controllo.

Il Tribunale aveva già accolto solo in parte le sue richieste, ordinando la rimozione dell’impianto ma respingendo la domanda risarcitoria. Successivamente entrambe le parti hanno proposto appello, dando vita a un nuovo esame della vicenda da parte della Corte d’Appello di Catanzaro. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

La sicurezza non può prevalere automaticamente sulla privacy

Uno degli aspetti più interessanti affrontati dalla Corte riguarda il rapporto tra due diritti ugualmente meritevoli di tutela: da una parte l’esigenza di proteggere il proprio patrimonio e la propria incolumità, dall’altra il diritto alla riservatezza delle persone.

I giudici hanno ricordato come la semplice finalità di prevenire furti o intrusioni non autorizzi automaticamente l’installazione di impianti in grado di controllare qualsiasi spazio circostante. Ogni sistema deve infatti rispettare il principio di proporzionalità, evitando di raccogliere immagini eccedenti rispetto alle reali necessità di protezione.

Nel caso esaminato, le telecamere risultavano orientate non soltanto verso gli accessi privati, ma anche verso aree comuni dello stabile, pianerottoli, ingressi condivisi e persino una porzione della porta d’ingresso dell’altro comproprietario. Una configurazione che, secondo la consulenza tecnica svolta durante il giudizio, consentiva una registrazione continua di spazi utilizzati anche da altri soggetti.

Le riprese delle aree comuni rappresentano il punto critico

La consulenza tecnica d’ufficio ha avuto un ruolo determinante nella ricostruzione dei fatti. Dall’accertamento è emerso che l’impianto comprendeva cinque telecamere capaci di registrare immagini ventiquattro ore su ventiquattro, conservandole per diversi giorni grazie alla memoria installata nel sistema.

Il problema non riguardava tanto la presenza delle telecamere in sé, quanto il loro campo visivo. Alcuni dispositivi inquadravano infatti parti comuni dell’edificio, scale, pianerottoli, accessi condivisi e aree antistanti l’abitazione dell’altro comproprietario.

Secondo la Corte proprio questo elemento ha determinato l’illegittimità dell’impianto. Quando infatti un sistema di videosorveglianza registra stabilmente luoghi frequentati anche da altre persone, la tutela della privacy diventa prevalente rispetto all’interesse individuale alla sicurezza, salvo specifiche situazioni eccezionali adeguatamente dimostrate.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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