Attestazioni OIV 2026: proroga dell'ANAC per la compilazione del questionario
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Più tempo per le amministrazioni coinvolte nelle verifiche ANAC sulle attestazioni OIV relative agli obblighi di trasparenza. Il termine per completare il questionario trasmesso agli enti interessati viene infatti prorogato, ecco la nuova scadenza.
La novità riguarda l’attività di monitoraggio avviata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sull’acquisizione, avvenuta nel 2025, delle attestazioni riferite all’annualità 2024. Un passaggio che nelle ultime settimane ha generato numerose richieste di chiarimento da parte delle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni.
La proroga, che sposta la scadenza al prossimo 31 ottobre serve dunque a concedere più tempo a chi deve effettuare le verifiche richieste e, nello stesso tempo, consente all’Autorità di rispondere ai diversi quesiti ricevuti. Ma c’è un punto da chiarire immediatamente: chi ha già compilato correttamente il questionario non deve fare nulla.
La nuova scadenza, inoltre, non deve essere confusa con le tempistiche previste per le attestazioni relative all’annualità 2025. Si tratta di due procedimenti distinti.
Attestazioni OIV: perché ANAC ha spostato la scadenza
Il rinvio al 31 ottobre nasce principalmente da due esigenze. La prima è legata alla quantità di richieste di chiarimento ricevute dopo l’avvio dell’attività di monitoraggio. La seconda riguarda alcune difficoltà tecniche registrate nella fase iniziale, a causa delle quali determinati enti non avrebbero ricevuto tempestivamente la comunicazione.
Da qui la scelta di concedere un intervallo temporale più ampio per verificare la propria posizione e, quando necessario, completare il questionario raggiungibile attraverso il collegamento contenuto nella PEC inviata dall’Autorità.
La questione assume particolare rilevanza perché le verifiche sugli obblighi di pubblicazione non riguardano soltanto la presenza materiale di un documento sul sito istituzionale. Il sistema delle attestazioni prende in considerazione diversi elementi, tra cui pubblicazione, completezza, aggiornamento e formato delle informazioni. Nella disciplina delle attestazioni OIV riferite al 2024, ANAC aveva infatti previsto verifiche articolate proprio su questi parametri.
È questo uno degli aspetti che aiuta a comprendere perché un’amministrazione possa essere stata inclusa tra i destinatari della richiesta pur ritenendo di avere sostanzialmente assolto gli obblighi.
Quali enti sono stati coinvolti nelle verifiche
L’individuazione dei destinatari è stata effettuata attraverso una procedura automatizzata. Le posizioni intercettate possono essere ricondotte a tre situazioni differenti.
La prima riguarda gli enti che, nella fase di monitoraggio, risultavano ancora interessati da criticità oppure non avevano completato il percorso necessario a superarle. Le anomalie possono derivare non soltanto dall’assenza totale o parziale delle informazioni obbligatorie, ma anche dalle modalità e dal formato con cui i documenti sono stati pubblicati.
La seconda situazione comprende invece i soggetti che avevano evidenziato carenze durante la rilevazione iniziale, senza successivamente attivare o completare il relativo monitoraggio.
C’è poi una terza casistica, più immediata: quella dei soggetti presenti nell’anagrafica che non risultavano aver presentato alcuna attestazione nel 2025.
Il meccanismo spiega anche perché la ricezione della PEC non debba essere interpretata automaticamente come la prova di una totale omissione degli obblighi di trasparenza. La comunicazione può essere stata determinata da una criticità molto più circoscritta.
Anche il luogo di pubblicazione può determinare un’anomalia
Proprio dagli enti appartenenti al primo gruppo sono arrivate molte delle richieste di chiarimento. Diverse amministrazioni, dopo aver ricevuto la comunicazione, avrebbero infatti ritenuto di essere state inserite erroneamente nell’elenco perché il monitoraggio si era concluso senza problemi apparenti.
La spiegazione fornita dall’Autorità è importante per comprendere il funzionamento delle verifiche. L’estrazione automatizzata ha considerato tutte le anomalie indicate dagli OIV, comprese quelle relative alla voce “PUBBLICAZIONE”.
Di conseguenza, anche un ente per il quale la completezza dei dati fosse stata attestata al 100% poteva rientrare tra i destinatari se un documento era stato collocato in una sezione diversa da quella corretta di Amministrazione Trasparente.
Non è un elemento puramente formale. La disciplina sulla trasparenza prevede infatti una precisa organizzazione dei contenuti e delle relative sottosezioni. La stessa documentazione tecnica ANAC aggiornata nel 2026 insiste sulla corretta strutturazione, accessibilità e comprensibilità dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.
In altre parole, pubblicare un documento non significa necessariamente aver adempiuto correttamente all’obbligo: occorre anche renderlo disponibile nella collocazione prevista e secondo modalità coerenti con le regole applicabili.
Attenzione ai valori “0%” e “Non pubblicato”
Un’altra situazione che può avere determinato l’inserimento tra i soggetti inadempienti riguarda la compilazione delle schede quando uno specifico obbligo non è applicabile all’amministrazione interessata.
In questi casi l’indicazione corretta è “Non Applicabilità (N/A)”. L’inserimento di valori come “Non pubblicato” oppure “0%” può invece essere interpretato dal sistema come una situazione di mancato adempimento.
La distinzione è tutt’altro che marginale. Dichiarare che un’informazione non è stata pubblicata è infatti cosa diversa dall’indicare che quell’obbligo, per caratteristiche e competenze dell’ente, non trova applicazione.
Qualora l’amministrazione sia finita tra i destinatari proprio per questo motivo, ANAC consente di rappresentare la situazione selezionando l’opzione “altro” nel questionario e inserendo contestualmente una nuova scheda di monitoraggio contenente i valori corretti.
Per gli uffici interessati diventa quindi opportuno non limitarsi a controllare se i documenti siano presenti online, ma verificare anche come siano state compilate le singole voci della precedente rilevazione.
Questionario ANAC: non serve alcun codice di accesso
Tra i problemi segnalati c’è anche quello relativo all’accesso al questionario. Su questo punto l’indicazione è chiara: non deve essere richiesto né inserito un codice separato.
Le informazioni necessarie per accedere sono già incorporate nel collegamento personalizzato trasmesso via PEC dall’Autorità. L’esistenza di questionari ANAC accessibili attraverso link contenenti direttamente i parametri necessari all’identificazione del destinatario è riscontrabile anche nel relativo sistema telematico.
Se il collegamento non funziona, il problema può dipendere dal programma utilizzato per ricevere la posta certificata. Alcuni sistemi potrebbero infatti troncare accidentalmente URL particolarmente lunghi, generando così un indirizzo incompleto.
In questa eventualità occorre recuperare dalla PEC l’intero collegamento, dalla parte iniziale “https://” fino alla conclusione comprendente il parametro “&lang=it”, e copiarlo direttamente nella barra degli indirizzi del browser.
Per le amministrazioni che hanno invece già completato il questionario la questione si chiude qui: non è necessario procedere a una nuova compilazione né effettuare ulteriori adempimenti.
La proroga non cambia le scadenze della Delibera OIV 2026
È probabilmente la precisazione più importante per evitare errori operativi. Lo spostamento al 31 ottobre 2026 riguarda esclusivamente il questionario collegato all’attività di verifica sulle precedenti attestazioni oggetto della comunicazione ANAC.
Non modifica quindi le tempistiche previste dalla Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, dedicata alle attestazioni degli OIV, o delle strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025.
La proroga va dunque letta per quello che è: un’estensione del termine concessa nell’ambito di una specifica attività di controllo, non uno slittamento generalizzato delle scadenze sulla trasparenza.
Per gli enti destinatari della PEC la priorità è quindi verificare la ragione per cui la propria posizione è stata intercettata: una carenza effettiva, un monitoraggio non completato, un documento collocato nella sezione sbagliata oppure persino l’utilizzo di un valore non corretto nella precedente scheda.
La vicenda mette in evidenza un principio che sta assumendo un peso crescente nella gestione di Amministrazione Trasparente: non basta che il dato esista. Deve essere completo, aggiornato, correttamente classificato e pubblicato secondo le modalità previste. È proprio sulla qualità e sulla corretta organizzazione delle informazioni che si concentra sempre più il sistema dei controlli.
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