Cartelle e lettere di compliance a luglio: perché non c'è alcuna corsa contro il tempo
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Ogni estate si ripete la stessa storia, tra allarmismi sui social e caselle di posta degli studi professionali che scoppiano: l’Agenzia delle Entrate starebbe intensificando gli invii di atti proprio a ridosso delle ferie, mettendo alle strette contribuenti e professionisti.
Quest’anno le voci sono state più insistenti e diffuse del solito, tanto da spingere l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a intervenire con una nota congiunta, datata 17 luglio 2026, per smentire la presunta ondata di cartelle e comunicazioni.
Cosa dice il comunicato di AdE e AdER
Il comunicato stampa smentisce esplicitamente la ricostruzione circolata su alcuni organi di stampa, secondo cui le due Agenzie starebbero “tempestando i contribuenti” con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni proprio nel mese di luglio.
I dati diffusi, però, dicono tutt’altro. Le lettere di compliance previste per luglio rappresentano appena il 9% del totale annuale. Le comunicazioni di irregolarità inviate nello stesso mese sono diminuite di oltre il 40% rispetto all’analogo periodo del 2025, rappresentando solo il 7,6% sul totale annuo. Con riferimento alla riscossione, le cartelle esattoriali prodotte da AdER nel primo semestre 2026 registrano un calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Le due Agenzie hanno voluto sottolineare come, nonostante il blocco operativo previsto per legge in 2 mesi su 12 (agosto e dicembre), la pianificazione delle attività abbia evitato qualsiasi effetto “imbuto” nei periodi immediatamente precedenti o successivi. A questo si aggiunge una scelta operativa di AdER, che sospenderà l’attività di notifica per l’intero mese di agosto, salvo per gli atti urgenti e indifferibili.
La differenza tra i 60 giorni ordinari e i 90 giorni per invio tramite intermediari
Chi riceve una comunicazione di irregolarità (il classico “avviso bonario” da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, o dal controllo formale ex art. 36-ter, oppure dalla liquidazione IVA ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972) dispone oggi di 60 giorni per chiarire la propria posizione o versare quanto richiesto, anche tramite rateazione fino a 5 anni. Rispetto al passato, il termine è raddoppiato: fino al 2024, infatti, la finestra a disposizione del contribuente era di soli 30 giorni. Un termine diverso riguarda invece le ipotesi in cui l’invito relativo alla liquidazione delle dichiarazioni venga trasmesso agli intermediari fiscali con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 203/2005. In questo caso specifico, il termine per il pagamento decorre dal 90° giorno successivo alla trasmissione telematica dell’invito e non dai 60 giorni ordinari.
In entrambi i casi, però, si applica la sospensione feriale prevista dall’art. 7-quater, co. 17, del D.L. 193/2016. Dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati, controlli formali e liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata restano sospesi per 35 giorni. Applicando la sospensione al termine di 90 giorni previsto per gli inviti trasmessi tramite intermediari, il conteggio complessivo arriva a 125 giorni. Pertanto, un avviso ricevuto il 1° luglio avrebbe scadenza effettiva non prima del 4 novembre 2026.
Nessuna scadenza per le lettere di compliance
Va chiarito che le lettere di compliance, cioè gli inviti alla regolarizzazione spontanea, non prevedono alcuna scadenza formale entro cui il contribuente debba attivarsi. Le interlocuzioni con gli Uffici possono tranquillamente essere avviate anche dopo la pausa estiva, senza che l’inerzia temporanea produca conseguenze immediate. Lo stesso vale, come precisato dall’Agenzia al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i controlli formali ex art. 36-ter: i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni verranno comunque presi in considerazione, senza scadenze rigide a carico del contribuente nel mese di agosto.
Il comunicato ricorda infine che, nel mese di agosto, restano sospesi anche i termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti.
La differenza tra sospensione dei termini e sospensione della notifica
È importante altresì distinguere due meccanismi che producono lo stesso effetto, ma operano su piani diversi. Con riferimento alla sospensione dei termini, durante il periodo dal 1° agosto al 4 settembre, il conteggio dei giorni utili per rispondere o pagare si ferma, per poi riprendere da dove si era interrotto. La sospensione della notifica, invece, riguarda l’attività dell’Amministrazione finanziaria, per cui, per l’intero mese di agosto, AdER non invia nuovi atti, salvo le eccezioni urgenti previste dalla legge.
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