Contenuti generati dall’IA: dal 2 agosto 2026 scattano gli obblighi di trasparenza dell’AI Act
lentepubblica.it
Il confine tra ciò che è reale e ciò che è artificiale si fa ogni giorno più sottile. Ormai, distinguere un contenuto prodotto da un essere umano da quello generato da un’IA è diventato, per la maggior parte delle persone, praticamente impossibile.
Si pensi a un’immagine che circola sui social, a un articolo pubblicato da una testata online o a un video virale. Questi contenuti sono realizzati in modo così preciso e dettagliato da trarre in inganno anche gli utenti più esperti. È proprio per rispondere a questa problematica che la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 10 giugno 2026 il Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, ovvero il codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.
Un codice volontario in attesa degli obblighi vincolanti
Lo strumento adottato dalla Commissione ha, per ora, natura volontaria. Non si tratta ancora di un obbligo di legge, ma di un percorso preparatorio che anticipa quanto diventerà obbligatorio a partire dal 2 agosto 2026, quando entreranno in vigore le disposizioni sulla trasparenza previste dall’art. 50 del Regolamento UE 2024/1689, più noto come AI Act.
Chi aderisce al codice fin da subito potrà dimostrare alle autorità di vigilanza la propria conformità agli obblighi normativi, a condizione che la Commissione e il Comitato per l’IA abbiano previamente valutato il codice come adeguato.
Il documento è stato redatto da un collegio di sei esperti indipendenti, che si sono avvalsi anche del contributo di oltre 180 portatori di interessi, tra cui sviluppatori di sistemi di IA, operatori del settore, piccole e medie imprese, istituzioni accademiche, enti pubblici e organizzazioni della società civile.
Cosa cambierà dal 2 agosto: i tre pilastri della trasparenza
A partire dalla data di applicazione, tre obblighi specifici diventeranno vincolanti per chiunque sviluppi o distribuisca contenuti generati dall’intelligenza artificiale in Europa.
Il primo riguarda la marcatura automatica, per cui audio, immagini, video e testi prodotti o modificati da sistemi di IA dovranno essere contrassegnati in modo leggibile dalle macchine, così da consentire il rilevamento automatico della loro origine artificiale.
Il secondo obbligo impone un’etichettatura visibile per i cosiddetti deepfake – ovvero quei contenuti che riproducono in modo realistico persone, oggetti o situazioni al punto da sembrare autentici – e per i testi su questioni di interesse pubblico generati o manipolati dall’IA in assenza di revisione editoriale umana.
Il terzo, infine, tutela gli utenti che interagiscono con sistemi conversazionali. Chiunque utilizzi un chatbot dovrà essere informato in modo chiaro che si trova di fronte a un’intelligenza artificiale e non a un interlocutore umano.
Gli impegni per chi sviluppa sistemi di IA generativa
Il codice distingue nettamente tra chi produce i sistemi di IA e chi li utilizza per pubblicare contenuti. Per i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa sono previsti quattro impegni principali.
Sul fronte della marcatura tecnica, i firmatari sono tenuti ad adottare almeno due tecniche sovrapposte tra quelle disponibili, ossia metadati firmati digitalmente con marca temporale oppure watermark impercettibili. Per i testi di lunghezza superiore ai 200 token, il ricorso al watermark è obbligatorio.
I fornitori devono inoltre rendere disponibili strumenti di rilevamento dei contenuti artificiali, in linea di principio gratuiti. Fa eccezione chi conta meno di un milione di utenti attivi mensili, che può prevedere un corrispettivo, ma garantendo sempre l’accesso gratuito alle autorità di controllo del mercato. Entro il 2 febbraio 2027 questi strumenti dovranno essere interoperabili, fondati su standard aperti o su API pubbliche.
Sono previsti, infine, diversi impegni in materia di efficacia e affidabilità delle soluzioni tecniche adottate, nonché la cooperazione strutturata con le autorità nazionali competenti.
Gli obblighi per chi pubblica contenuti
La seconda sezione del codice si rivolge ai deployer, ossia agli operatori che utilizzano i sistemi di IA generativa per pubblicare contenuti rivolti al pubblico. L’obbligo di etichettatura visibile si applica in modo rigoroso ai deepfake – come definiti dall’art. 3, par. 60, dell’AI Act, ossia “un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona” – e ai testi su temi di rilevanza pubblica che non abbiano ricevuto un controllo editoriale umano prima della pubblicazione.
Per garantire la riconoscibilità, la Commissione ha predisposto un set di icone standardizzate a livello europeo, disponibili in varie tonalità di colore e da apporre direttamente sul contenuto. Le etichette previste indicano se un contenuto è stato interamente generato dall’IA (AI generated), modificato da essa (AI modified) oppure riportano semplicemente la sigla “AI” all’interno di un cerchio nella versione più essenziale.
Documenti utili
The post Contenuti generati dall’IA: dal 2 agosto 2026 scattano gli obblighi di trasparenza dell’AI Act appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Wow
0
Triste
0
Furioso
0
Commenti (0)