Decreto ecoreati, Legambiente denuncia gravi lacune nel recepimento della direttiva Ue

Domani entrano in vigore le norme del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea per la tutela penale dell’ambiente ma, come sottolinea Legambiente, siamo di fronte a una «occasione mancata». Il motivo? Pur introducendo elementi positivi, denuncia l’associazione ambientalista, il dispositivo presenta gravi lacune e non recepisce sanzioni fondamentali previste dall’Unione europea a tutela dei beni ambientali e contro i traffici illeciti.
Il Cigno verde sottolinea che questa doveva essere l’occasione giusta per completare e rafforzare la «riforma di civiltà» varata nel 2015 nel nostro Paese con l’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel Codice penale, ma il rischio insito nel decreto messo a punto dal governo è di «depotenziare l’efficacia di scelte positive, come il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, previsto dall’art. 452 bis.1 del Codice penale, la creazione presso la Procura generale della Cassazione di un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale e la definizione, da parte del governo, entro il 21 maggio 2027, di una Strategia nazionale di contrasto ai reati ambientali, che dovrà definire obiettivi, priorità, strumenti di coordinamento, risorse disponibili e misure di sensibilizzazione».
Nel decreto legislativo, come segnalato da Legambiente in occasione dell’audizione svolta presso la commissione Giustizia della Camera a febbraio, non sono recepite precise indicazioni della direttiva che impone agli Stati membri di adottare sanzioni adeguate per diverse tipologie di reati particolarmente gravi. Spiegano gli esperti dell’associazione: «Nelle norme che entrano in vigore dal 2 giugno non c’è traccia di quanto previsto dall’art. 3, paragrafo 2, lettere “n” e “o” della direttiva, che impone agli Stati membri di sanzionare con almeno tre anni di reclusione l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di prodotti e parti. Una lacuna grave, considerato sia l’impatto del bracconaggio e della pesca illegale nel nostro Paese (7.222 reati nel 2025, accertati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto) sia le dimensioni globali di queste attività criminali: l’Interpol e l’Agenzia mondiale delle Dogane, nell’ultima operazione “Thunder” svoltasi dal 15 settembre al 15 ottobre del 2025, hanno sequestrato 30mila animali trafficati illegalmente, 6mila tonnellate di carne di fauna selvatica protetta e identificato 1.100 persone coinvolte».
Legambiente segnala anche che resta fuori dal sistema penale italiano «l’estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei», sanzionata come delitto dall’art. 3, paragrafo 2, lettera “m” della direttiva, anche in questo caso con una pena massima di almeno tre anni di reclusione. Inoltre non scattano sanzioni penali adeguate per chi si rende responsabile (lettera “p”) della «immissione o la messa a disposizione sul mercato dell’Unione o l’esportazione dal mercato dell’Unione di materie prime o prodotti pertinenti», in violazione del Regolamento europeo 2023/1115, con cui anche l’Italia è impegnata a garantire che i prodotti immessi sul mercato non siano frutto di pratiche di deforestazione. In questo caso la pena massima prevista è di almeno cinque anni di reclusione.
Per l’associazione «è francamente incomprensibile, inoltre, la disomogeneità sanzionatoria prevista dalle nuove norme penali in vigore nel nostro Paese tra la commercializzazione di prodotti che danneggiano lo strato di ozono, con una pena da due a cinque anni di reclusione, e i traffici illegali di gas fluorurati responsabili dell’effetto serra, gli F-gas, per cui la direttiva prevedeva le stesse pene e che in Italia si è deciso di “declassificare” a reato di natura contravvenzionale, con sanzioni molto meno efficaci». Non solo. Resta anche disattesa, la richiesta di inserire norme specifiche per recepire quanto previsto dalla direttiva europea all’art. 15, frutto di un emendamento specifico proposto da Legambiente, che impegna gli Stati membri affinché sia favorita la partecipazione, nei procedimenti giudiziari, delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, rimuovendo l’ostacolo rappresentato da costi spesso insostenibili.
«Chiediamo al governo di colmare quanto prima queste gravi lacune – afferma Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – che a nostro avviso pregiudicano l’effettivo recepimento della direttiva nel nostro Paese. Vale la pena ricordare che l’Italia, con l’introduzione nel 2001 del delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e con la riforma del 2015 che ha inserito nel Codice penale i delitti contro l’ambiente, ha dato l’esempio in Europa. Il governo fa ancora in tempo a correggere il tiro, per contrastare con maggiore efficacia gravi forme di criminalità ambientale».
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