Equivalenza nelle forniture: cosa conta di più nel Codice Appalti

22 Maggio 2026 - 08:34
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lentepubblica.it

Equivalenza nelle forniture, la qualità conta più del millimetro e il Codice degli Appalti premia l’effetto utile.


Nel diritto dei contratti pubblici la parola “equivalente” è una delle più abusate e, paradossalmente, una delle meno comprese. È abusata perché spesso viene inserita nelle specifiche tecniche come formula di cortesia, quasi un rito di neutralizzazione preventiva delle contestazioni concorrenziali.

È poco compresa perché, quando arriva il momento di applicarla, molte stazioni appaltanti oscillano tra due estremi ugualmente sbagliati: il formalismo rigido, che pretende l’identicità del prodotto e trasforma la specifica in un marchio occulto, e il relativismo privo di criteri, che accetta qualsiasi cosa in nome della concorrenza, svuotando la lex specialis e mettendo a rischio il risultato. Il d.lgs. 36/2023 ha scelto una terza via, più matura e più difficile: l’equivalenza come giudizio tecnico di conformità sostanziale alle prestazioni richieste, orientato al risultato e limitato solo dal confine dell’aliud pro alio.

Il parere del TAR della Sardegna

La decisione del TAR Sardegna, Cagliari, Sezione I, 2026 n. 728, è utile perché cristallizza questo approccio con un linguaggio che parla direttamente alla pratica. Il giudice afferma che l’equivalenza deve garantire una corrispondenza sostanziale con le specifiche tecniche, e che l’offerta è valida quando è idonea a conseguire il fine dell’affidamento.

Tradotto in termini operativi: nelle forniture la stazione appaltante può pretendere un certo livello prestazionale e funzionale, ma non può trasformare il “come” in un recinto che esclude soluzioni tecnicamente idonee solo perché diverse nella forma, nel dettaglio costruttivo o in caratteristiche non decisive per il risultato finale. È una regola che riduce l’area del contenzioso “di etichetta” e costringe tutti, amministrazioni e operatori, a stare sul terreno vero: la prestazione, non l’apparenza.

L’art. 79 del Codice Appalti e l’equivalenza delle forniture

Per capire la portata dell’equivalenza occorre partire dal suo statuto normativo. L’art. 79 del Codice disciplina l’equivalenza delle specifiche tecniche e richiama l’Allegato II.5, che traduce nel diritto interno i principi eurounitari sulla neutralità tecnologica e sulla contendibilità. Il punto cruciale è l’onere della prova, che non grava sulla stazione appaltante, ma sull’offerente.

Chi propone una soluzione diversa da quella descritta nella lex specialis deve dimostrare, con mezzi appropriati, che la soluzione ottempera in maniera equivalente alle prestazioni e alle specifiche tecniche prescritte. È un ribaltamento rispetto a molte aspettative di mercato: non basta dire “è equivalente”, non basta sostenere che “funziona allo stesso modo”, non basta invocare genericamente l’innovazione. Occorre costruire una dimostrazione tecnica e documentale, e occorre farlo dentro i tempi e le regole della gara.

Il principio dell’equivalenza

Questa impostazione, però, non significa che la stazione appaltante possa rifugiarsi nel formalismo e respingere l’equivalenza come se fosse un fastidio. L’equivalenza è un principio di derivazione europea e opera come limite alla discrezionalità conformativa della lex specialis quando questa scivola in requisiti “chiusi” o, peggio, in specifiche tagliate su un solo prodotto. La stazione appaltante ha certamente discrezionalità tecnica nel definire il fabbisogno e nel tradurlo in requisiti minimi, ma deve farlo in modo ragionevole, proporzionato e non discriminatorio.

Il TAR Sardegna 728/2026 lo ribadisce con chiarezza: l’amministrazione esercita discrezionalità tecnica nella verifica di equivalenza e deve farlo secondo ragionevolezza e proporzionalità; il giudizio non può essere formalistico, deve essere un giudizio di conformità sostanziale e funzionale, tale che le specifiche di bando risultino, nella pratica, soddisfatte. Qui sta il punto: l’equivalenza non è un favore al concorrente, è una tecnica di corretta applicazione della concorrenza, ma resta un giudizio tecnico serio, non un automatismo.

Conformità sostanziale

L’idea della “conformità sostanziale” porta con sé una conseguenza spesso sottovalutata: molte specifiche tecniche non sono davvero “caratteristiche”, sono prestazioni. In altre parole, ciò che la stazione appaltante dovrebbe descrivere non è il modello del bene, ma l’effetto utile che quel bene deve produrre. Quando invece la lex specialis descrive un quomodo rigido, cioè una modalità esecutiva o costruttiva specifica, rischia di trasformare un requisito funzionale in un requisito identitario.

Il TAR Sardegna riprende proprio questo criterio: le caratteristiche minime non vanno intese in modo rigidamente formalistico sulle modalità di esecuzione, ma vanno considerate vincolanti per il risultato finale da raggiungere, quoad effectum. È un passaggio che, se interiorizzato, cambia il modo di scrivere capitolati e schede tecniche: meno aggettivi di prodotto, più parametri prestazionali verificabili; meno dettagli che non incidono sul risultato, più requisiti minimi che incidono sulla funzionalità.

Limiti all’equivalenza

Il confine, tuttavia, è altrettanto netto e non va addolcito. L’equivalenza trova un limite quando la difformità integra un aliud pro alio. Questa formula, molto usata in giurisprudenza, non va banalizzata. Non significa “è diverso quindi è aliud”. Significa che la soluzione offerta non è idonea a soddisfare le prestazioni essenziali e le caratteristiche minime tali da definire l’oggetto dell’affidamento.

Se il bene offerto appartiene a una categoria diversa, se non garantisce la funzione richiesta, se compromette requisiti di sicurezza o compatibilità, o se manca di elementi minimi che il capitolato ha qualificato come essenziali, allora non si è più nel campo dell’equivalenza ma in quello dell’inammissibilità. Il limite serve a proteggere l’interesse pubblico: l’equivalenza non può diventare un modo per cambiare l’oggetto della gara.

Il bandolo della matassa

Qui emerge la questione più delicata, che nella pratica genera ricorsi a raffica: come distinguere difformità non sostanziale da aliud pro alio? Il TAR Sardegna 728/2026 indica una direzione chiara: la stazione appaltante deve motivare il proprio giudizio, descrivendo le caratteristiche del prodotto offerto e spiegando perché esse soddisfano le esigenze dell’amministrazione.

Non basta recepire le affermazioni dell’aggiudicatario, non basta dire “è equivalente”. Serve una motivazione che renda leggibile l’iter logico. Ma qui va chiarito un punto importante: la motivazione non deve trasformarsi in una perizia enciclopedica. Deve essere proporzionata, ma deve essere reale. La motivazione è la difesa preventiva dell’aggiudicazione: se manca, il ricorso ha spazio; se c’è ed è tecnicamente coerente, il giudice tende a rispettare la discrezionalità tecnica, sindacandola solo per macroscopica illogicità, travisamento o difetto istruttorio.

Rapporto tra discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale

Questo rapporto tra discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale è un altro snodo da maneggiare con precisione. Il giudice amministrativo non si sostituisce alla stazione appaltante nella valutazione tecnica dell’equivalenza. Verifica se il giudizio è stato svolto secondo regole di ragionevolezza, se l’istruttoria è adeguata, se la motivazione esiste e se non emergono contraddizioni evidenti.

In sostanza, la regola non è “passa tutto” né “passa solo l’identico”. La regola è “passa ciò che è sostanzialmente conforme e motivato”. È il diritto che prova a premiare la capacità amministrativa: chi sa motivare e verificare governa l’equivalenza; chi non lo sa la subisce.

Il principio del risultato

L’equivalenza, inoltre, dialoga strettamente con il principio del risultato. Non è un caso che la giurisprudenza più recente utilizzi spesso il lessico dell’effetto utile. Nel d.lgs. 36/2023 il principio del risultato non è una bandiera retorica: è un criterio interpretativo che impone alle stazioni appaltanti di scegliere soluzioni idonee a soddisfare il bisogno pubblico nel modo più efficiente, evitando formalismi inutili che restringono la concorrenza senza migliorare la prestazione.

Il TAR Sardegna, in questa linea, segnala che l’equivalenza è funzionale a ottenere il miglior risultato possibile, soprattutto quando il criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso e quindi non opera un confronto qualità/prezzo. Questa osservazione è importante e va letta con attenzione.

Quando la gara è al minor prezzo, l’amministrazione sta già rinunciando a un confronto qualitativo strutturato; in quel contesto, irrigidire le specifiche tecniche in modo identitario significa restringere il mercato e, spesso, aumentare il rischio di prezzi meno competitivi o di ridotta innovazione. L’equivalenza, in quel contesto, è una valvola di concorrenza e di razionalità tecnica.

Ciò non significa che in OEPV l’equivalenza sia meno importante; significa che nel minor prezzo diventa spesso l’unico strumento per evitare che la gara si riduca a un “monoprodotto”.

L’impatto dell’equivalenza sulla progettazione della lex specialis

Non va poi sottovalutato l’impatto dell’equivalenza sulla progettazione della lex specialis. Il modo in cui l’amministrazione scrive le specifiche tecniche determina, in larga misura, la difficoltà o la facilità del giudizio di equivalenza. Se la specifica è prestazionale e contiene parametri misurabili, il concorrente può dimostrare più facilmente l’equivalenza e la commissione o il RUP possono valutarla in modo più oggettivo.

Se la specifica è descrittiva e “per immagine”, fatta di caratteristiche di prodotto non sempre essenziali, la gara diventa una guerra di schede tecniche, e la stazione appaltante rischia di trasformarsi in arbitro di dettagli irrilevanti, esponendosi a contestazioni su ogni aggettivo.

È qui che molte stazioni appaltanti commettono l’errore più comune: pretendono di evitare equivalenze scrivendo specifiche iper-dettagliate, ma così facendo aumentano il contenzioso, perché ogni difformità diventa potenzialmente un motivo di esclusione e ogni esclusione diventa un motivo di ricorso.

Leve tecniche

È utile, allora, chiarire quali sono le leve tecniche che rendono l’equivalenza governabile, senza trasformare l’acquisto in un esperimento incontrollabile.

La prima leva è definire correttamente le “caratteristiche minime” come requisiti essenziali, distinguendole da caratteristiche accessorie. Le caratteristiche essenziali sono quelle senza le quali la prestazione non è idonea a soddisfare il bisogno pubblico; su quelle non si può transigere e l’equivalenza deve dimostrare piena funzionalità. Le caratteristiche accessorie possono essere oggetto di miglioramento, ma non dovrebbero essere inserite come “minime” se non sono realmente tali.

La seconda leva è indicare, quando possibile, standard tecnici, norme UNI/EN/ISO, requisiti di compatibilità e requisiti di sicurezza, perché questi elementi costituiscono un terreno comune di misurazione che riduce l’arbitrarietà.

La terza leva è gestire i mezzi di prova: se l’offerente deve dimostrare equivalenza “con qualsiasi mezzo appropriato”, la stazione appaltante deve chiarire quali documenti o prove considera idonei, evitando di scoprire dopo che la scheda tecnica non basta o che servono test, certificazioni, report, manuali. Non serve un catalogo chiuso, ma serve una cornice ragionevole.

Le equivalenze per gli operatori economici

Dal lato degli operatori economici, l’equivalenza non è un colpo di teatro: è un dossier. Chi offre un prodotto non identico deve anticipare il conflitto e costruire una dimostrazione solida. La scheda tecnica è necessaria, ma spesso non sufficiente. Serve spiegare perché la soluzione proposta, pur diversa in alcune caratteristiche, raggiunge lo stesso effetto utile.

Serve dimostrare con dati, certificazioni, prove di conformità, e, quando necessario, comparazioni tecniche su parametri misurabili. Chi si limita a dichiarare “equivalente” e lascia alla stazione appaltante il compito di indovinare, si espone al rigetto; e se poi impugna, si ritrova con un problema probatorio perché l’onere era suo. L’equivalenza non è una presunzione, è una dimostrazione.

Il TAR Sardegna 728/2026, nel caso esaminato, evidenzia proprio questa dinamica: l’aggiudicatario aveva illustrato adeguatamente le caratteristiche descrittive del prodotto, consentendo di desumerne l’idoneità a soddisfare le esigenze della PA; l’amministrazione aveva motivato la decisione delineando le caratteristiche del bene offerto e spiegando perché le reputava equivalenti; per questo il ricorso è stato respinto. Il messaggio pratico è chiaro: l’equivalenza regge quando ci sono due cose insieme, la prova dell’operatore e la motivazione dell’amministrazione. Se manca una delle due, la gara diventa vulnerabile.

Ricostruzioni giurisprudenziali recenti

È interessante che, nella ricostruzione giurisprudenziale recente, il tema dell’equivalenza si colleghi anche al rischio opposto, quello del formalismo espulsivo. Una stazione appaltante che esclude per difformità non sostanziali rischia di violare i principi di concorrenza e proporzionalità, e rischia di trasformare la specifica tecnica in una barriera ingiustificata. Ma attenzione: questa non è una licenza di superficialità.

L’amministrazione deve verificare e motivare anche quando ammette. Il formalismo si supera con istruttoria, non con indulgenza. E l’istruttoria, nei casi complessi, può richiedere supporti tecnici interni o esterni, soprattutto quando la fornitura riguarda beni sanitari, dispositivi tecnici, tecnologie integrate, compatibilità con sistemi esistenti. Qui torna la centralità del RUP e della struttura tecnica: l’equivalenza non è solo un concetto giuridico, è una valutazione tecnica. Se la stazione appaltante non ha competenze, deve strutturarsi, perché altrimenti l’equivalenza diventa un terno al lotto.

L’equivalenza nel sistema delle tutele

Questo quadro consente anche di collocare l’equivalenza nel sistema delle tutele. Molti ricorsi su equivalenza sono, in realtà, ricorsi “strategici”: il concorrente non contesta davvero la non conformità, contesta l’ammissione dell’altro per spostare l’esito della gara, spesso quando la gara è al minor prezzo e quindi la differenza economica è decisiva. Il giudice, in questa materia, tende a essere rigoroso: non premia ricorsi fondati su difformità minime o non sostanziali, soprattutto quando il prodotto è funzionalmente idoneo e la motivazione è seria.

Ma, simmetricamente, non perdona ammissioni non motivate o equivalenze dichiarate senza verifica. In questo senso, l’equivalenza è un banco di prova della qualità amministrativa: chi governa bene la valutazione, riduce ricorsi; chi la governa male, li moltiplica.

Le conclusioni giuridiche e pratiche

Vale la pena, infine, trarre una conclusione sistemica che interessa la cultura degli acquisti pubblici. In molti uffici l’equivalenza è vissuta come un rischio, perché “apre il mercato” e rende più complessa la valutazione. Ma l’equivalenza è un rischio solo per chi compra male. Per chi compra bene è un vantaggio: permette di evitare lock-in, di valorizzare innovazione, di aumentare concorrenza, spesso di ottenere condizioni economiche migliori, e soprattutto di selezionare soluzioni tecniche più adatte al risultato. Il formalismo identitario, invece, non protegge: irrigidisce, restringe, e spesso produce una gara più costosa e più litigiosa.

In conclusione, il d.lgs. 36/2023 e la giurisprudenza recente, con TAR Sardegna 728/2026 come arresto emblematico, spingono verso un modello di equivalenza “ad effetto utile”: l’oggetto dell’affidamento non è il prodotto in sé, è la prestazione che quel prodotto deve rendere. La stazione appaltante deve saper descrivere la prestazione in modo prestazionale e verificabile; l’operatore deve saper dimostrare, con prova tecnica, che la soluzione proposta è sostanzialmente conforme; il giudice controlla ragionevolezza e motivazione, non sostituisce il proprio giudizio tecnico. È la fine del millimetro come idolo, ma non è il trionfo dell’approssimazione. È, più semplicemente, il ritorno alla funzione: se il bene fa ciò che serve, in modo conforme e dimostrato, l’equivalenza è diritto. Se il bene cambia l’oggetto o non garantisce l’effetto utile, è aliud pro alio e deve restare fuori.

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