Esenzione dal bollo auto: non tutte le aziende possono beneficiarne
Un’auto aziendale con una potenza inferiore a 80 kW non può evitare di pagare il bollo nel 2027. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre riserva l’agevolazione alle persone fisiche. Restano quindi fuori le vetture intestate a società, enti e altri soggetti diversi dai privati, anche quando rispettano il limite di potenza fissato dalla norma.
In ballo c’è appunto l’esenzione dalla tassa automobilistica destinata a un solo veicolo regolarmente assicurato per ciascuna persona fisica. Il decreto deve comunque essere convertito in legge dal Parlamento e il suo contenuto potrà ancora subire modifiche.
Le società devono continuare a pagare il bollo
Il primo requisito da controllare è allora la natura del soggetto tenuto al pagamento. Prima ancora della potenza del motore, dell’alimentazione o della classe ambientale del veicolo. Secondo la formulazione scelta dal legislatore sono esentate le persone fisiche che rispettano le condizioni indicate. Di conseguenza, una S.r.l, una S.p.a, una società di persone, una cooperativa o un altro ente continueranno a versare il bollo sulle auto intestate, anche se si tratta di utilitarie con pochi kilowatt.
Il limite degli 80 kW entra in gioco soltanto dopo aver superato il requisito soggettivo. Una city car aziendale da 55 kW non accede all’agevolazione mentre la stessa vettura intestata a una persona fisica rientra nel beneficio. La regola comprende anche i veicoli appartenenti alle flotte aziendali.
Anche perché nel linguaggio comune si parla spesso di auto aziendale riferendosi a situazioni molto diverse tra loro. Un veicolo può essere di proprietà della società, intestato a un imprenditore individuale, preso in leasing oppure concesso da un’impresa di noleggio a lungo termine. Queste configurazioni non producono lo stesso risultato. La norma fa riferimento alla persona che nel 2027 risulta soggetto passivo della tassa automobilistica, vale a dire al soggetto sul quale ricade l’obbligo tributario.
Un dipendente che utilizza ogni giorno una vettura intestata al datore di lavoro non acquista il diritto all’esenzione. Il mezzo resta legato alla posizione tributaria della società, che deve versare il bollo secondo le regole in vigore.
Lo stesso criterio vale per amministratori, soci e collaboratori ai quali sia stata assegnata un’auto della flotta. L’utilizzatore può sostenere parte delle spese o subire la tassazione del fringe benefit, ma non trasforma il veicolo societario in un mezzo intestato a una persona fisica.
Partita Iva e ditta individuale, il caso è diverso
L’esclusione non coinvolge chiunque svolga un’attività economica. Il possesso di una partita Iva non fa perdere la qualità di persona fisica. Di conseguenza un professionista o un imprenditore individuale può beneficiare dell’esenzione se risulta personalmente soggetto al pagamento del bollo e il veicolo rispetta tutte le condizioni fissate dal decreto. A differenza di una società, la partita Iva non crea un soggetto distinto dalla persona dell’imprenditore.
Si pensi a un artigiano titolare di partita Iva che utilizza per il lavoro un’autovettura intestata a proprio nome. Se il mezzo è alimentato a benzina o gasolio, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, non supera gli 80 kW ed è regolarmente assicurato, il suo impiego professionale non impedisce di per sé l’accesso al beneficio.
Diversa è la posizione di un socio di una S.r.l. che guida un’auto intestata alla società. In questo caso il proprietario e soggetto passivo non è la persona fisica, bensì l’organizzazione societaria. Il bollo rimane quindi dovuto.
Cosa accade con leasing e noleggio a lungo termine
Il fatto che il veicolo appartenga formalmente a una società finanziaria o a un’impresa di noleggio non consente di individuare chi debba pagare la tassa. In questi contratti bisogna accertare chi sia il soggetto passivo del bollo secondo la disciplina applicabile al rapporto e alla regione competente. Se l’obbligo ricade su una persona fisica che utilizza l’auto in leasing o a noleggio, il beneficio può spettare in presenza degli altri requisiti. Se il soggetto passivo è un’impresa, l’esenzione resta preclusa.
Per un’automobile presa a noleggio da una società e assegnata a un dipendente, la presenza di un utilizzatore privato non apre una scorciatoia. Va esaminato il contratto e stabilire a chi faccia capo l’obbligazione tributaria.
Gli 80 kW e l’auto intestata all’impresa
Superato il requisito relativo alla persona fisica, il decreto delimita le autovetture agevolabili. Devono essere alimentate a benzina o gasolio, anche insieme a un’altra fonte di propulsione, e avere una potenza non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 109 CV.
Sono compresi anche gli 80 kW esatti. Il dato va verificato alla voce P.2 della carta di circolazione o del Documento unico, senza affidarsi ai cavalli pubblicizzati dalla casa automobilistica. Per le ibride la potenza commerciale complessiva può essere superiore mentre ai fini del bollo assume rilievo il valore riferito al motore termico riportato nella documentazione del mezzo.
Queste condizioni non modificano l’esclusione delle aziende. Una società proprietaria di una vettura ibrida da 74 kW dovrà continuare a pagare il tributo, così come accadrà per un’impresa che possiede una piccola auto a benzina da 60 kW.
L’agevolazione riguarda poi le autovetture. Un furgone o un autocarro classificato in un’altra categoria non rientra solo perché sviluppa meno di 80 kW. Questo aspetto interessa molte imprese poiché buona parte dei mezzi da lavoro appartiene alla categoria N1 e non a quella delle autovetture.
Un solo mezzo esente per ogni persona fisica
Anche i privati che rispettano i requisiti non potranno eliminare il bollo da tutte le auto possedute. Il decreto assegna l’esenzione a un solo veicolo per contribuente. Quando una persona fisica risulta soggetto passivo per più autovetture agevolabili, il beneficio va a quella con la potenza più bassa. In presenza dello stesso numero di kilowatt viene esentata la vettura sulla quale sarebbe dovuto l’importo meno elevato.
Non spetta quindi al contribuente scegliere il mezzo che garantisce il maggiore risparmio. Una persona con due auto da 50 e 78 kW otterrà l’esenzione sulla prima, anche se il bollo della seconda pesa di più sul bilancio familiare. Per motocicli e ciclomotori valgono criteri distinti, ma resta fermo il tetto di un solo veicolo agevolato. Il beneficio sulle due ruote scatta quando il contribuente non risulta tenuto al bollo di un’autovettura fino a 80 kW.
Il limite di potenza non è l’unica condizione tecnica. L’articolo 2 richiede che il mezzo interessato sia assicurato. Una vettura priva della copertura prevista dalla legge non può accedere all’esenzione pur essendo intestata a una persona fisica e collocandosi sotto gli 80 kW. In ogni caso le imprese non possono aggirare l’esclusione dimostrando di aver assicurato regolarmente la propria flotta.
L’esenzione si applica infine ai versamenti il cui termine ordinario cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. I bolli dovuti nel 2026 devono essere pagati, mentre un arretrato non diventa esente soltanto perché viene saldato l’anno seguente. Conta la scadenza originaria del versamento.
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