I pescatori sportivi gestiranno le aree marine protette. Sea Shepherd: incompatibile con la Costituzione e il diritto Ue

La Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (Fipsas) esulta e ne ha ben donde: il 29 aprile la Camera ha approvato in via definitiva con 149 voti favorevoli, 32 contrari e 63 astensioni, la Legge 7 maggio 2026, n. 70, sulla valorizzazione della risorsa mare che all’articolo 33 disciplina in particolare lo svolgimento delle attività di immersione subacquea. Un disegno di Legge emanazione diretta del ministero per la Protezione civile e le politiche del mare di Nello Musumeci che entra a gamba tesa nelle competenze dell’ormai ectoplasmatico ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di Pichetto Fratin e cambia di fatto anche la legge 394/91 sulle Aree protette per la quale sia maggioranza che opposizione avrebbero presentato (vedi M5S) proposte di modifica strutturali.
La novità che interessa la Fipsas è che all’articolo 33 si legge: «Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette 1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “;da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'università e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee; da n esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
Per il presidente nazionale della Fipsas, Ugo Carlo Matteoli, ha commentato: Il provvedimento rappresenta soprattutto il risultato di un lavoro corale e un migliore coordinamento istituzionale tra Stato, Regioni, enti territoriali e associazioni come la FIPSAS che rappresentano migliaia di appassionati sportivi e ricreativi delle attività subacquee e di pesca e per garantire un’applicazione uniforme delle norme, valorizzando il ruolo delle Capitanerie di porto e delle Aree Marine Protette, anche attraverso la presenza dei nostri rappresentanti all’interno delle commissioni di riserva».
Un entusiasmo per niente condiviso da Sea Shepherd Italia che, con una lettera al Parlamento ha chiesto formalmente al Parlamento di «Correggere un errore nella Legge 70/2026 che compromette la governance delle Aree Marine Protette italiane».
Il 18 maggio 2026 Sea Shepherd Italia ha presentato una dichiarazione istituzionale formale al Parlamento che pubblichiamo integralmente:
Legge 7 maggio 2026, n. 70, art. 33 – Aree Marine Protette:
Sea Shepherd Italia chiede al Parlamento la presa d’atto formale di un errore normativo incompatibile con la Costituzione e con il diritto europeo.
La disposizione inserisce nelle Commissioni di riserva delle AMP un rappresentante nominativo della FIPSAS, introducendo un conflitto di interessi strutturale incompatibile con la funzione conservativa delle aree protette e con i principi costituzionali di tutela degli ecosistemi e imparzialità amministrativa.
I. La premessa: un vizio di architettura istituzionale, non una questione di rappresentanza
Sea Shepherd Italia prende formalmente posizione sull’art. 33 della Legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni in materia di valorizzazione della risorsa mare, nella parte in cui modifica la composizione delle Commissioni di riserva delle Aree Marine Protette.
La disposizione prevede l’ingresso nelle suddette Commissioni di quattro nuove figure: un esperto designato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; un esperto designato dal Ministero dell’università e della ricerca; un esperto designato dalle associazioni nazionali della pesca professionale; e qui risiede il vizio normativo centrale: un rappresentante della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).
Sea Shepherd Italia non esprime alcuna valutazione sulla FIPSAS come soggetto associativo né sulle attività dalla stessa promosse. La questione è esclusivamente di architettura istituzionale: le Commissioni di riserva delle Aree Marine Protette non sono sedi di rappresentanza degli interessi legati all’utilizzo del mare, ma organismi di governance tecnico-scientifica deputati alla tutela prioritaria della biodiversità, alla protezione degli ecosistemi marini e all’applicazione del principio di precauzione. L’inserimento stabile di un soggetto portatore di interessi diretti nell’utilizzo della risorsa biologica marina altera questa funzione in modo strutturale.
II. Il vizio tecnico: la distinzione tra esperto e rappresentante
La tecnica legislativa adottata dall’art. 33 rivela, già nella scelta lessicale, il vizio della norma. Per le figure designate dai Ministeri e dalle associazioni della pesca professionale, la disposizione utilizza il termine “esperto”. Per la figura designata dalla FIPSAS, utilizza il termine “rappresentante”.
La differenza non è stilistica: è funzionale e giuridicamente rilevante. L’esperto contribuisce all’attività dell’organo mediante una competenza tecnica personale, verificabile, coerente con le finalità di tutela dell’area protetta. Il rappresentante porta nell’organo la posizione istituzionale dell’ente di appartenenza, ed è vincolato per definizione e per funzione a rappresentare gli interessi di quella organizzazione.
In una Commissione di riserva chiamata a contribuire agli indirizzi di tutela di un ecosistema marino, questa distinzione ha rilievo decisivo. L’art. 33 colloca, all’interno di un organismo di governance conservativa, un soggetto la cui funzione istituzionale è quella di rappresentare un’organizzazione che opera nell’utilizzo diretto della risorsa biologica protetta.
Emerge inoltre un vuoto di razionalità normativa insanabile: in base a quale criterio la FIPSAS riceve una presenza nominativa diretta dalla legge, mentre la FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee) e ogni altra organizzazione attiva nel medesimo ambito ne restano escluse? Se il criterio è la rappresentanza della pesca sportiva o ricreativa, ogni organizzazione analoga ha pari titolo. Se il criterio è la competenza tecnica, la figura dovrebbe essere qualificata come esperto, non come rappresentante di una sigla nominata per legge. L’art. 33 non risponde a questa domanda, perché non può rispondervi.
III. Il quadro costituzionale: un vincolo che non ammette deroghe
La riforma dell’articolo 9 della Costituzione italiana, introdotta dalla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha elevato la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi — anche nell’interesse delle future generazioni — a valore costituzionale primario. Questo principio non è una dichiarazione di intenti: è un vincolo che orienta e condiziona l’azione legislativa e amministrativa in materia ambientale.
La protezione degli ecosistemi marini, e dunque la governance delle Aree Marine Protette, deve essere costruita in modo coerente con questo valore primario. Una Commissione di riserva che include stabilmente soggetti portatori di interessi diretti nell’utilizzo della risorsa biologica protetta non realizza questo valore: lo indebolisce strutturalmente.
L’articolo 97 della Costituzione impone l’imparzialità della pubblica amministrazione. Un organo consultivo di un’area protetta, chiamato a contribuire agli indirizzi di tutela e conservazione, deve presentare una composizione tale da garantire autonomia valutativa, prevalenza delle competenze tecnico-scientifiche e assenza di condizionamenti derivanti da interessi direttamente collegati all’utilizzo della risorsa oggetto di tutela. La norma in esame non soddisfa questo requisito.
A livello europeo e internazionale, la Marine Strategy Framework Directive (Direttiva 2008/56/CE) impone agli Stati membri di perseguire il buono stato ecologico delle acque marine mediante una governance coerente con l’approccio ecosistemico. La Strategia Europea per la Biodiversità 2030 richiede che la protezione degli ecosistemi sia progressivamente emancipata dagli interessi di sfruttamento diretto delle risorse naturali. L’art. 33 muove nella direzione opposta.
IV. Il test della coerenza: due esempi che rendono evidente l’errore
La portata dell’errore normativo emerge con piena evidenza quando si applica il principio sottostante alla norma ad altri contesti di governance ambientale. Due esempi sono sufficienti.
Il tabacco americano e le commissioni sanitarie
Per decenni, le grandi compagnie del tabacco americane, Philip Morris, R.J. Reynolds, Brown & Williamson, condussero una strategia sistematica volta a mantenere propri rappresentanti all’interno degli organismi di regolazione e consulenza scientifica federale. Questa presenza, documentata e poi sancita come illecita dalla sentenza della Corte Federale statunitense nel caso United States v. Philip Morris (2006), fu riconosciuta come uno strumento di alterazione della funzione regolatoria: l’industria del tabacco, collocata all’interno degli organi chiamati a valutarne i prodotti, era in condizione di condizionare sistematicamente gli indirizzi di tutela della salute pubblica.
Il Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act del 2009 sancì definitivamente il principio opposto: chi ha un interesse diretto nella risorsa regolata non può sedere stabilmente nell’organo chiamato a regolarla.
Applicare la logica dell’art. 33 alle Aree Marine Protette equivale a collocare nelle Commissioni di riserva un rappresentante della FIPSAS esattamente come le compagnie del tabacco chiedevano di collocare propri rappresentanti nelle commissioni sanitarie: non perché abbiano torto su tutto, ma perché il loro interesse strutturale è incompatibile con la funzione dell’organo.
I parchi nazionali terrestri e le federazioni venatorie
Il secondo test di coerenza è ancora più diretto. Se il principio dell’art. 33 rappresentanza stabile degli utilizzatori della risorsa naturale nell’organo consultivo dell’area protetta fosse applicato con uniformità a tutte le aree protette italiane, le conseguenze sarebbero le seguenti.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise tutela il lupo appenninico, l’orso marsicano e il camoscio d’Abruzzo, specie protette da divieti di caccia assoluti. Per coerenza con l’art. 33, la FIDC (Federazione Italiana della Caccia) o l’ENALCACCIA dovrebbero ottenere per legge un seggio permanente e nominativo nella Commissione di riserva di quel parco.
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, istituito nel 1922 proprio per proteggere lo stambecco alpino dalla caccia che lo stava portando all’estinzione, dovrebbe includere stabilmente nelle proprie commissioni i rappresentanti delle federazioni venatorie.
Lo stesso varrebbe per il Parco Nazionale della Sila, per le Foreste Casentinesi, per il Parco del Gargano, per ogni area protetta terrestre italiana.
«Nessuno ha mai proposto questo. E nessuno lo proporrà, perché la contraddizione è riconoscibile a chiunque: l’organo deputato a proteggere la fauna selvatica non può includere stabilmente chi quella fauna preleva. La stessa evidenza deve applicarsi alle Aree Marine Protette. Se non vale per i parchi terrestri, non può valere per il mare.»
V. La domanda: presa d’atto immediata e intervento correttivo
Sea Shepherd Italia non ritiene utile speculare sulle ragioni che hanno condotto all’inserimento dell’art. 33 nel testo della Legge n. 70/2026. Ritiene invece necessario che il Parlamento e il Governo prendano formalmente atto dell’errore normativo e procedano con tempestività all’intervento correttivo.
La domanda è precisa e immediata: il Parlamento riconosca che l’art. 33, nella parte in cui prevede la presenza nominativa di un rappresentante FIPSAS nelle Commissioni di riserva delle AMP, costituisce un vizio normativo incompatibile con gli articoli 9 e 97 della Costituzione, con il diritto europeo vigente e con la funzione propria delle aree marine protette, e avvii senza indugio la procedura di correzione.
La correzione deve intervenire su quattro profili specifici:
• Eliminare ogni designazione nominativa di singole sigle associative dalla composizione delle Commissioni di riserva delle AMP.
• Distinguere con nettezza tra competenza tecnica e rappresentanza di interessi, riservando ai componenti delle Commissioni profili scientifici indipendenti e verificabili.
• Rafforzare la presenza di esperti con competenze ecologiche, biologiche marine e ambientali, coerenti con la finalità primaria dell’istituto.
• Collocare il confronto con le categorie della pesca professionale e sportiva in sedi partecipative separate, autonome rispetto agli organi di governance conservativa delle AMP.
La partecipazione del mondo della pesca al dialogo istituzionale sulle aree marine protette è legittima e necessaria. Il confronto deve svolgersi attraverso consultazioni pubbliche, tavoli partecipativi e processi di pianificazione condivisa, non attraverso la presenza stabile nell’organo chiamato a contribuire agli indirizzi di tutela dell’ecosistema protetto. Assicurare partecipazione senza compromettere l’imparzialità: questa è la soluzione istituzionalmente corretta.
Il Mediterraneo attraversa una fase di pressione ecologica senza precedenti: aumento delle temperature marine, regressione delle praterie di Posidonia oceanica (habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, codice 1120*), perdita di biodiversità, vulnerabilità degli stock ittici. In questo contesto, rafforzare l’indipendenza e la competenza scientifica della governance delle AMP non è un’opzione: è un obbligo costituzionale, europeo e scientifico.
«Sea Shepherd Italia chiede al Parlamento di riconoscere questo errore e di correggerlo. Il mare non ha partiti, non ha interessi economici e non ha tempo. Ha bisogno di istituzioni all’altezza della sua tutela.»
Sea Shepherd Italia
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