Il decreto sull’intelligenza artificiale affida alle procure un potere invasivo sugli italiani

01 Agosto 2026 - 06:10
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Il decreto sull’intelligenza artificiale affida alle procure un potere invasivo sugli italiani

La frenetica e sgangherata produzione legislativa nel settore penale del governo Meloni culmina con l’ennesimo decreto legislativo, questa volta dedicato al riconoscimento facciale e all’uso dell’intelligenza artificiale. Tecnicamente si tratterebbe di una legge attuativa di un regolamento europeo in materia (AI Act). Se si considera che esso è stato pubblicato nel 2024 e che la relativa legge delega è del 2025, i tempi di produzione sono assai celeri e denotano una certa apprensiva urgenza del legislatore. C’è del metodo anche nella confusione del governo Meloni e, infatti, scorrendo i 21 articoli in cui si dipana il decreto, balza all’occhio la parte dedicata all’uso dei dati biometrici in funzione di prevenzione (contrasto) dei reati. C’è chi, come Oliviero Mazza, a tale proposito parla di «transizione da uno Stato di diritto a uno Stato di prevenzione tecnologica».

Una delle più forti tendenze del moderno diritto penale è lo sviluppo del cosiddetto diritto della prevenzione penale, in cui l’applicazione di misure restrittive delle libertà personali e della disponibilità di beni è svincolata dall’accertamento di un reato specifico per fare riferimento a condizioni e qualità personali del soggetto che ne viene colpito (i suoi precedenti, il tenore di vita eccessivo). Da settore residuale del diritto penale, la materia delle misure di prevenzione è diventata una sorta di secondo settore, con regole proprie e autonomo campo di applicazione.

Il decreto, traendo spunto dal regolamento europeo, dedica spazio a quello che definisce «il contrasto» di attività criminose come il traffico di esseri umani, lo sfruttamento sessuale di minori e il terrorismo. Il decreto legislativo distingue e regolamenta l’uso dei dati biometrici nell’ordinaria attività di indagine a seguito di un crimine e nel settore della prevenzione. Il punto cruciale riguarda la delega alla polizia giudiziaria del settore del contrasto preventivo e l’efficacia dei controlli della magistratura su di esso. Come si legge nella relazione dell’Ufficio studi del Senato, «l’articolo 8 individua i casi e le condizioni in cui le Forze di polizia possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici o aperti al pubblico».

L’utilizzo è ammesso per finalità di prevenzione, vale a dire la prevenzione di «una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica delle persone, ovvero di una minaccia, reale e attuale o reale e prevedibile, di attacco terroristico; nonché, altresì, per la ricerca di una persona scomparsa o di vittime dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale». In sostanza, l’oggetto è il potenziale riconoscimento o rilevamento dei nostri dati durante una manifestazione pubblica e l’uso che ne viene fatto.

Laddove la procedura negli ordinari casi di indagine dopo un reato prevede espressamente la necessità di autorizzazione del giudice delle indagini preliminari, nel caso dell’attività di prevenzione «la richiesta è formulata dal questore o dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero dai responsabili dei Servizi centrali ed è rivolta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca».

La richiesta indica la finalità perseguita; la durata prevista (massimo 15 giorni, prorogabili); l’area territoriale; le persone interessate e ricercate; le banche dati di riferimento utilizzate; i sistemi e le tecnologie impiegati. Su tale aspetto si è manifestato un primo forte contrasto con la regolamentazione europea, come sottolineato espressamente dal portavoce della Commissione europea Thomas Regnier, che ha spiegato che «il riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili è proibito secondo la legge europea sull’Intelligenza artificiale».

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato che «qualora l’accesso ai dati personali da parte delle autorità nazionali competenti comporti il rischio di un’ingerenza grave […] nei diritti fondamentali dell’interessato, è essenziale che l’accesso sia subordinato a un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente». Ed infatti proprio tale aspetto ha costituito uno dei punti di contrasto più forti nelle commissioni parlamentari e su cui sembra si sia pervenuti a una modifica, inserendo come organo di controllo il giudice delle indagini preliminari e non più il solo pubblico ministero.

Il decreto invece prevede che, quando vi è «fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile per le finalità indicate, l’impiego può essere avviato, su disposizione del questore, dei comandanti o dei responsabili dei servizi di polizia ed intelligence, previa comunicazione anche orale al pubblico ministero e nei limiti dello stretto necessario, con delimitazione dell’area e indicazione delle persone ricercate». Quest’ultimo, entro ventiquattro ore dall’inizio delle operazioni, ove ne ravvisi le condizioni, provvede, nelle successive ventiquattro ore, a rilasciare l’autorizzazione. Intanto i dati vengono acquisiti.

Fortunatamente (ma è il minimo sindacale), gli elementi così rilevati non sono utilizzabili nel procedimento penale ed è vietato «menzionare tali attività e le notizie da esse acquisite negli atti di indagine, nonché di farne oggetto di deposizione o di altra forma di divulgazione». Da più parti si sono levate voci e proteste contro un’impalcatura che è sembrata incombere minacciosa su diritti fondamentali come la libertà di movimento, la riservatezza e la tutela di dati sensibili. Curioso che tra esse vi siano strenui sostenitori della riforma della giustizia (penso alle Camere penali, alla Fondazione Luigi Einaudi, a Libertà Eguale).

Il decreto in questione ha un suo preciso antecedente, di cui costituisce il perfezionamento e di cui questo giornale diede notizia per primo. Uno dei primi atti del governo Meloni, nel gennaio 2023, fu quello di inserire un emendamento alla legge finanziaria con cui si portava sotto il controllo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio il delicatissimo settore delle intercettazioni preventive. Esso è stato affidato, al pari dei dati biometrici, al controllo di un organo inquirente, il procuratore generale della Corte d’appello di Roma, senza intervento di un’autorità terza come un giudice.

È sintomatico che questo governo abbia mostrato e mostri particolare attenzione e favore alle procure, laddove non risparmia critiche violentissime e diffidenza verso i giudici. È noto come il governo abbia sollecitamente recepito l’invito del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo perché vengano autorizzate in via legislativa le intercettazioni a strascico (quelle che attengono a reati diversi da quelli per cui il GIP ha autorizzato le intercettazioni), con buona pace delle esternazioni dell’inutile ministro Carlo Nordio.

Ciò che emerge è una diffusa ansia di esteso controllo, peraltro elemento tipico di un regime populista che del rapporto col popolo fa la sua ragione di vita. Stupisce dolorosamente che pezzi delle istituzioni vi aderiscano.

In tale ottica appare chiaro che la sbandierata riforma costituzionale della separazione delle carriere aveva solo finalità di controllo della funzione inquirente e dell’esercizio dell’azione penale nonché, come si comprende oggi, di controllo invasivo della libertà dei cittadini, cui viene riconosciuto il diritto di sparare a un ladro, ma non di manifestare senza essere spiato.

Il liberalismo non c’entra nulla col populismo, che va respinto in ogni sua manifestazione, comprese le false promesse.

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