Il paradosso del diritto penale del lavoro: più si alzano le pene, meno cresce la sicurezza
Il diritto penale del lavoro vive da tempo un paradosso: più si alzano le pene, meno cresce la sicurezza. I numeri sono eloquenti: nel 2025 l’Inail ha registrato 1.093 denunce di infortunio mortale, quasi tre al giorno; una cifra che decenni di politiche di inasprimento sanzionatorio non hanno scalfito. La diagnosi è consequenziale: si punisce molto e si previene poco e la sola minaccia di pena finisce per alimentare una sterile cultura solo formale della sicurezza, fondata su un’elefantiasi di onerosi obblighi documentali non sempre utili a evitare infortuni e responsabilità.
Occorre muovere da questa consapevolezza per cogliere portata e senso della proposta di riforma presentata lo scorso 12 maggio dalla Commissione di studio presieduta dal viceministro della Giustizia Sisto, il cui nucleo centrale non risiede nel consueto ritocco verso l’alto delle cornici edittali (pur previsto verso chi nulla predispone), ma in un più impegnativo obiettivo: sdoganare l’adempimento premiante e lanciare il messaggio virtuoso che investire in prevenzione conviene. Il punto di svolta è segnato dal nuovo articolo 590-septies del codice penale, per il quale il datore di lavoro che abbia adottato e attuato un modello organizzativo adeguato (art. 30 del testo unico) risponde di omicidio e lesioni colpose soltanto per colpa grave. Chi si limita al minimo risponde per intero; chi trasforma la sicurezza da mero onere burocratico in virtuosa scelta organizzativa, documentata e verificabile, ottiene un trattamento più mite. Si badi: il beneficio resta agganciato a indici esterni e controllabili, dalle buone prassi validate all’asseverazione: conta l’efficace attuazione, non la sola esistenza cartolare del modello organizzativo. La soglia della gravità della colpa evapora se il datore ha violato obblighi fondamentali, dalla valutazione dei rischi alla formazione, fino ai dispositivi di protezione: in tal caso, la colpa è sempre e comunque grave.
Nella stessa prospettiva si colloca l’intervento sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, elevato da collaboratore a garante a titolo originario e assoggettato a sanzioni proprie (nuovo art. 58-bis), alla stregua del medico competente: non un trasferimento di responsabilità, ma il rimedio all’incoerenza di addossare al datore valutazioni specialistiche che non può sindacare; la nuova esposizione è bilanciata da poteri effettivi (autonomia operativa, risorse dedicate, organico minimo) secondo il canone, sperimentato già in tema di delega di funzioni, per cui la responsabilità segue il potere solo quando è reale.
Resta l’ambizione, culturale prima che tecnica, di un cambio di paradigma: chiedere al diritto penale di orientare le condotte premiando chi, adempiendo, previene, trasformando un modello organizzativo ben funzionante in un limite all’imputazione, nello sforzo di ancorare le responsabilità apicali a una colpa effettiva. Con un chiarimento essenziale: nessun arretramento nella tutela delle vittime, semmai il contrario. Non v’è dubbio che prevenendo di più, senza indugiare in automatismi verticistici, si protegge meglio: la vera tutela è quella che impedisce l’infortunio, non quella che lo processa a cose fatte, sublimando in chiave accusatoria la logica del senno di poi. Certo, è un’impostazione che stride con il mantra del vittimismo e con la diffusa retorica che confonde la giustizia con il giustizialismo della quantità di pena e saluta come una resa ogni riforma che non innalza i limiti edittali; ma è un passo coraggioso verso una giustizia meno cieca, che non aggiunga alla sofferenza dell’infortunio l’afflizione di un processo senza colpa.
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