Il quinto d’obbligo nel valore stimato dell’appalto: un orientamento in via di consolidamento
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Il quinto d’obbligo nel valore stimato dell’appalto: dalla qualificazione SOA all’autovincolo della lex specialis. Note a margine di TAR Puglia, Sez. I, sent. 2026 (ric. 1566/2025); Cons. Stato, Sez. V, n. 3278/2026; quesito MIT n. 4199/2026
Atti commentati
- A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sentenza resa all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, ric. n. 1566/2025 (Impresa DELTA c. Comune di Corato).
- Stato, Sez. V, sent. n. 3278/2026, pubbl. 27 aprile 2026, ric. n. 2980/2026 (RTI F&I c. Provincia di Teramo), in riforma di T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 213/2026.
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Servizio di supporto giuridico, quesito/risposta n. 4199 del 21 aprile 2026 (estensione del quinto d’obbligo agli affidamenti diretti).
Il principio di diritto
Il valore stimato dell’appalto calcolato ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 — comprensivo dell’importo massimo delle opzioni esplicitamente previste nei documenti di gara, ivi incluso il c.d. quinto d’obbligo di cui all’art. 120, comma 9 — costituisce il parametro vincolante cui ancorare i requisiti speciali di qualificazione ex art. 100. L’opzione inserita nella lex specialis non è elemento “virtuale” o “teorico”, ma obbligazione giuridicamente vincolante che genera autovincolo per l’amministrazione e definisce, ex ante, la capacità tecnico-economica che ogni concorrente deve possedere a pena di esclusione.
1. Premessa: una questione apparentemente tecnica, in realtà di sistema
La corretta determinazione del valore stimato dell’appalto è spesso percepita, nella prassi degli uffici, come un adempimento meramente contabile, rilevante al più per stabilire la soglia di rilevanza europea e, con essa, il regime procedurale applicabile. Le pronunce qui esaminate dimostrano, al contrario, che la stima del valore costituisce un nodo nevralgico dell’intero impianto della gara: da essa discendono, a cascata, l’individuazione dei requisiti di qualificazione, l’ampiezza della platea dei concorrenti, la legittimità delle esclusioni e, in ultima analisi, la tenuta dell’aggiudicazione.
Il filo conduttore che lega le quattro fonti — due sentenze (T.A.R. Puglia e Consiglio di Stato), un parere reso in sede di supporto giuridico dal MIT e una delibera di vigilanza dell’ANAC — è la centralità del momento genetico della procedura e il valore conformativo della lex specialis: tutto ciò che la stazione appaltante prevede negli atti di gara (opzioni, quinto d’obbligo, criteri premiali) diventa vincolante e dispiega effetti sui requisiti e sulle valutazioni, secondo il principio dell’autovincolo procedimentale. Le prime tre fonti affrontano il versante del valore stimato e della qualificazione; la delibera ANAC ne rappresenta il corollario sul versante della predeterminazione dei criteri di valutazione.
Si tratta, peraltro, di un orientamento che mostra evidenti segni di consolidamento: T.A.R. Puglia e Consiglio di Stato pervengono a conclusioni sovrapponibili, richiamando le medesime disposizioni (art. 14, comma 4, art. 100, art. 120 del Codice; art. 72 della direttiva 2014/24/UE) e — il T.A.R. Puglia in modo espresso — il medesimo precedente di merito (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 329/2025).
2. Il quadro normativo di riferimento
Il punto di partenza è l’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale «il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante» e «tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, premi o pagamenti per i candidati o per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara». La norma recepisce, sul punto, l’art. 5 e l’art. 72 della direttiva 2014/24/UE.
A questa disposizione si salda l’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 (requisiti di ordine speciale). Il comma 2 impone requisiti «proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto»; il comma 3 stabilisce che, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, gli operatori devono essere qualificati e che «il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse, è disciplinato dall’allegato II.12». Il possesso di attestazione SOA in categorie e classifiche adeguate è «condizione necessaria e sufficiente» per la dimostrazione dei requisiti.
Il quinto d’obbligo trova oggi fondamento nell’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui «nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste». La Relazione illustrativa al Codice chiarisce che la necessità di stimare il quinto d’obbligo nei documenti di gara iniziali risponde all’esigenza di rendere la disciplina compatibile con le fattispecie di modifica contrattuale consentite dall’art. 72 della direttiva 2014/24/UE.
Ne discende la chiave di volta del ragionamento: il quinto d’obbligo, per poter essere esercitato, deve essere espressamente previstonegli atti di gara; ma proprio in quanto previsto, assume natura di opzione contrattuale e va computato nel valore stimato ex art. 14, comma 4, con conseguente incidenza sui requisiti di qualificazione ex art. 100 e All. II.12.
3. T.A.R. Puglia, Sez. I, ric. 1566/2025: l’esclusione per SOA insufficiente è legittima
3.1. La vicenda
Il Comune di Corato (tramite la C.U.C. dell’Unione dei Comuni di Montedoro) indiceva una procedura aperta per l’affidamento, con la formula dell’accordo quadro ex art. 59, comma 3, del Codice, dei lavori di manutenzione di strade, marciapiedi e sottoservizi per 24 mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo stimato era pari a € 1.519.250,00, incrementato a € 1.823.100,00 per effetto dell’opzione del quinto d’obbligo espressamente prevista negli atti di gara.
All’esito di un articolato sub-procedimento (autotutela su istanza della ricorrente, riduzione di punteggio al RTI inizialmente aggiudicatario, riformulazione della graduatoria), il RUP, con determina n. 1138 del 10 settembre 2025, escludeva l’impresa DELTA «poiché la qualificazione SOA posseduta non copriva il valore stimato dell’appalto». La ricorrente possedeva la sola attestazione OG3, classifica III-bis (valida fino a € 1.500.000,00, elevabile a € 1.800.000,00 per effetto dell’incremento di un quinto), ma era priva della SOA per la categoria scorporabile OG2, classifica II.
3.2. La tesi della ricorrente e la decisione
La ricorrente fondava le proprie censure sulla distinzione tra «importo a base di gara» e «valore stimato dell’appalto», sostenendo che tale distinzione rilevasse soltanto ai fini dell’individuazione del regime (sotto/sopra soglia) e non anche ai fini dei requisiti di qualificazione; deduceva, inoltre, che l’opzione vertesse su lavori aggiuntivi di carattere «incerto» e che, attesa l’entità del ribasso offerto (27,8%), l’incremento del quinto non avrebbe comunque superato il valore globale stimato.
Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Il valore stimato della procedura «non serve soltanto a stabilire se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra le soglie di rilevanza europea, ma concorre anche a determinare i requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100». L’Allegato II.12 qualifica gli operatori in base al valore stimato della gara, «comprensivo di tutte le forme di opzioni e rinnovi del contratto, che la Stazione Appaltante si sia espressamente riservata di richiedere». Ne consegue che «solo l’ammontare complessivo della procedura e non già l’importo a base di gara o il prezzo offerto» costituisce il parametro di riferimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Decisiva l’affermazione per cui le prestazioni opzionali «non rappresentano elementi virtuali dello stesso, ma concorrono a definire l’oggetto del contratto, rappresentando obblighi certi, concreti e giuridicamente vincolanti per l’offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis» (con espresso richiamo a T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 329). Il Collegio valorizza altresì l’art. 72, par. 1, lett. e) e par. 4, della direttiva 2014/24/UE e il principio di proporzionalità ex art. 100, comma 2: ancorare i requisiti alla sola base d’asta lascerebbe «fuori una parte essenziale delle obbligazioni contrattuali».
Conclusione: è all’importo complessivo di € 1.823.100,00 che deve riferirsi la valutazione della capacità, sia per la categoria prevalente sia per quella scorporabile; essendo la ricorrente qualificata fino a € 1.800.000,00 e priva della SOA OG2, l’amministrazione «non ha introdotto una nuova causa di esclusione, né ha violato la lex specialis». Da ciò ne è derivato, in rito, l’improcedibilità del ricorso incidentale del controinteressato.
4. Cons. Stato, Sez. V, n. 3278/2026: il quinto d’obbligo non è un “refuso”
4.1. La vicenda e la sentenza di primo grado
La Provincia di Teramo indiceva una procedura aperta per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale di strade provinciali, per un valore complessivo di € 14.779.542,07, con aggiudicazione all’OEPV. L’art. 3.3 del disciplinare quantificava il «valore globale stimato» in tale importo, comprensivo del quinto d’obbligo, qualificato espressamente come modifica del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a). Aggiudicataria risultava ALFA S.r.l., seconda graduata l’RTI BETA.
Il T.A.R. Abruzzo (sent. n. 213/2026) respingeva il ricorso di BETA ritenendo che la clausola sul valore globale stimato fosse un «mero refuso» o una clausola «teorica» priva di effetti sulla qualificazione, anche per la riferita mancanza di copertura finanziaria del quinto d’obbligo nel quadro economico.
4.2. La riforma in appello
Il Consiglio di Stato riforma la sentenza e accoglie l’appello di BETA sul primo motivo (assorbiti gli altri, secondo lo schema dell’assorbimento logico necessario di cui ad Ad. Plen. n. 5/2015). Il ragionamento è lineare e si articola nei seguenti passaggi:
- L’art. 3.3 del disciplinare indicava il valore globale stimato in € 14.779.542,07 e tale previsione non è mai stata oggetto di rettifica o errata corrige pubblicata nelle forme di legge; essa ha quindi vincolato tutte le imprese nella calibrazione delle scelte partecipative e di qualificazione (SOA diretta, ATI, avvalimento).
- La clausola, una volta inserita nella lex specialis, «costituisce autovincolo per l’amministrazione e determina il perimetro delle obbligazioni contrattuali che l’aggiudicatario deve essere in grado di sostenere».
- La copertura finanziaria attiene alla fase dell’impegno di spesa e dell’efficacia del contratto, mentre il valore stimato ex art. 14 serve a definire la capacità tecnica necessaria per partecipare: se l’amministrazione si riserva di imporre l’aumento fino a 14,7 milioni, l’appaltatore deve essere qualificato per tale importo già al momento dell’offerta.
- L’importo coperto da ALFA — in avvalimento con due ausiliarie e pur applicando l’incremento del 20% di cui all’art. 2 dell’All. II.12 — era pari a € 13.496.400,00, inferiore al valore globale stimato; donde la carenza del requisito di cui all’art. 30 dell’All. II.12 (possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori) e la conseguente esclusione.
La Sezione enuncia, in termini di principio, che «la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell’appalto ex art. 14, comma 4» e che «la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell’operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto». Le opzioni e i rinnovi previsti nella legge di gara «non costituiscono elementi virtuali o teorici, ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l’offerente» — formula che riecheggia testualmente quella del T.A.R. Puglia.
Il rilievo è notevole: la pronuncia smentisce in modo netto la tesi “riduzionista” (quinto d’obbligo come clausola di stile, refuso o opzione meramente eventuale) e conferma che la sua previsione negli atti di gara produce effetti immediati e cogenti sul piano della qualificazione.
5. Il quesito MIT n. 4199/2026: il quinto d’obbligo anche negli affidamenti diretti
Sul medesimo crinale si colloca la risposta resa dal MIT (Servizio di supporto giuridico) al quesito n. 4199 del 21 aprile 2026. Il dubbio interpretativo nasceva dal tenore letterale dell’art. 120, comma 9 («nei documenti di gara iniziali»), che parrebbe circoscrivere l’istituto alle sole procedure di gara, con esclusione degli affidamenti diretti ex art. 17.
Il MIT chiarisce che l’art. 120, comma 9, può essere applicato anche in caso di affidamento diretto e che, in tal caso, «l’importo della procedura ai fini dell’art. 14 del Codice dei contratti pubblici deve comprendere anche il “sesto quinto”», in coerenza con il comma 4 dello stesso art. 14 (calcolo basato sull’importo massimo stimato).
La risposta conferma la portata generale del principio: l’incidenza del quinto d’obbligo sul valore stimato non dipende dal tipo di procedura, ma dalla natura dell’istituto come opzione contrattuale che deve essere preventivamente quantificata e indicata. Sul piano operativo, ciò impone, anche nell’affidamento diretto, di esplicitare l’opzione (nella determina a contrarre/di affidamento e nei documenti propedeutici) e di darne evidenza nel quadro economico ex art. 14.
6. Il corollario dell’autovincolo
Le tre pronunce sopra richiamate affrontano da angolazioni diverse il seguente tema, riconducibile al medesimo architrave logico: tutto ciò che incide sulla partecipazione, ma anche sulla valutazione delle offerte, deve essere predeterminato ex ante nella lex specialis la quale impone la propria forza conformativa e l’obbligo, per la stazione appaltante, di definire compiutamente a montegli elementi della gara — il valore (e quindi i requisiti) da un lato, i criteri di valutazione e premiali dall’altro. La predeterminazione è presidio di trasparenza, par condicio e sindacabilità della discrezionalità tecnica.
7. Inquadramento sistematico: i legami tra le pronunce
Ricomponendo il mosaico, emergono tre direttrici unitarie.
- a) Il valore stimato come perimetro unico e plurifunzionale. L’art. 14, comma 4, non ha funzione meramente “soglia”: il valore stimato è contemporaneamente parametro per il regime procedurale, per i requisiti di qualificazione (art. 100, All. II.12) e per la proporzionalità dei requisiti stessi (art. 100, comma 2). T.A.R. Puglia e Consiglio di Stato lo affermano in modo convergente; il MIT ne estende la portata anche fuori dalle procedure di gara in senso stretto.
- b) Le opzioni come obbligazioni, non come ipotesi. Quinto d’obbligo, rinnovi e proroghe esplicitati negli atti di gara sono “obblighi certi, concreti e giuridicamente vincolanti”: l’operatore deve possedere la qualificazione per l’intero valore massimo già al momento dell’offerta. La copertura finanziaria è questione successiva e distinta, che non degrada l’opzione a clausola teorica (Cons. Stato n. 3278/2026).
- c) L’autovincolo della lex specialis. Ciò che è scritto negli atti di gara vincola sia i concorrenti sia l’amministrazione. Sul versante dei requisiti, ciò impedisce di “disapplicare” a posteriori la clausola sul valore globale (Cons. Stato); sul versante valutativo, impone di predeterminare criteri e premialità, pena l’illegittimità (si veda la deliberazione ANAC n. 106/2026).
Quanto al grado di consolidamento: la coincidenza di soluzioni e riferimenti tra T.A.R. Puglia e Consiglio di Stato, unitamente al precedente T.A.R. Lombardia n. 329/2025 e alla prassi MIT, autorizza a ritenere l’indirizzo tendenzialmente consolidato. Resta tuttavia opportuna prudenza: si tratta di pronunce recenti, la sentenza del Consiglio di Stato è resa in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare (art. 60 c.p.a.) e non risultano, allo stato, arresti dell’Adunanza Plenaria specificamente dedicati alla questione.
8. Profili critici e ricadute operative
Le pronunce, lette congiuntamente, generano indicazioni operative immediate per gli uffici, ma anche alcuni profili di rischio da presidiare.
8.1. Ricadute operative per le stazioni appaltanti
- Computo del quinto d’obbligo nel valore stimato. Ove si intenda riservare l’opzione ex art. 120, comma 9, occorre quantificarla e includerla nel valore stimato ex art. 14, comma 4, dandone anche evidenza nel quadro economico.
- Coerenza tra valore globale e requisiti SOA. I requisiti di qualificazione (categoria prevalente e scorporabili) vanno parametrati sul valore globale comprensivo dell’opzione. È buona prassi esplicitare nella lex specialis che la qualificazione richiesta copre il valore globale stimato, evitando formulazioni ambigue sul rapporto tra prevalente e scorporabili.
- Divieto di clausole “teoriche”. Inserire l’opzione “per sicurezza”, salvo poi qualificarla come refuso, espone a duplice rischio: se la si disconosce, si viola l’autovincolo (Cons. Stato); se la si applica senza adeguare i requisiti, si ammette chi non è qualificato. La previsione deve essere consapevole e coerente.
- Affidamenti diretti. Anche nell’affidamento diretto ex art. 17, l’eventuale quinto d’obbligo va esplicitato (nella determina e negli atti propedeutici) e computato nel valore ex art. 14 (MIT n. 4199/2026).
- Predeterminazione dei criteri premiali. I requisiti di partecipazione, ma anche i criteri premiali e i criteri motivazionali, vanno definiti in modo chiaro, analitico e graduato (ANAC n. 106/2026).
8.2. Profili di rischio e questioni aperte
- Rischio di esclusioni “a sorpresa”. Quando la lex specialis è ambigua sul valore di riferimento dei requisiti, l’applicazione del principio in sede di verifica può condurre a esclusioni contestate come “nuove cause espulsive”. Il T.A.R. Puglia ha escluso tale qualificazione, ma il rischio contenzioso è concreto: la chiarezza redazionale degli atti di gara è la migliore difesa.
- Tensione con il favor partecipationis e la proporzionalità. Ancorare i requisiti al valore massimo (comprensivo del quinto) restringe la platea. La scelta è legittima solo se l’opzione è effettivamente voluta: prevedere il quinto d’obbligo in modo routinario, senza reale interesse all’incremento, può tradursi in una barriera sproporzionata all’accesso (art. 100, comma 2), con possibili censure di eccesso di potere.
- Disallineamento quadro economico/valore stimato. L’argomento del T.A.R. Abruzzo (mancata copertura finanziaria del quinto) è stato disatteso in appello, ma evidenzia una prassi diffusa: indicare l’opzione negli atti senza appostarla nel quadro economico. La soluzione corretta è l’allineamento documentale (atti di gara, quadro economico, importo a base d’asta).
- Natura non vincolante del parere MIT. La risposta n. 4199/2026 orienta la prassi ma non vincola; in caso di contestazione, occorrerà argomentare comunque sulla base dell’art. 14, comma 4, e dell’art. 120, comma 9.
- Maturità dell’orientamento. L’indirizzo è convergente ma recente; non si rinvengono pronunce dell’Adunanza Plenaria sul punto. È prudente monitorare gli sviluppi, specie sull’incidenza del quinto d’obbligo negli accordi quadro (dove il valore massimo è già di per sé “stimato”) e sul rapporto con l’avvalimento ai fini del raggiungimento della classifica.
9. Conclusioni
Le quattro fonti convergono verso un principio di sistema: la gara si “forma” nei suoi atti iniziali, e tutto ciò che in essi è previsto — valore, opzioni, requisiti, criteri premiali — vincola l’amministrazione e i concorrenti. Sul versante che qui più interessa, il quinto d’obbligo non è una formula di stile: è un’opzione contrattuale che, se prevista, eleva il valore stimato ex art. 14, comma 4, e, con esso, i requisiti di qualificazione ex art. 100 e All. II.12. La copertura finanziaria è questione distinta e successiva; l’autovincolo della lex specialis impedisce ripensamenti postumi.
Per gli uffici, il messaggio operativo è univoco: coerenza e chiarezza redazionale. Quantificare le opzioni, allinearle al quadro economico, parametrare i requisiti sul valore globale, predeterminare i criteri premiali. È in questa disciplina del momento genetico che si gioca, oggi, la tenuta dell’aggiudicazione.
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