Il TAR si pronuncia sull'ordinanza ad horas per la manutenzione delle ripe stradali
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In questo approfondimento l’Avvocato Maurizio Lucca analizza una recente sentenza del TAR Campania che fornisce chiarimenti in merito all’ordinanza ad horas per la manutenzione delle ripe stradali.
La sez. V Napoli del TAR Campania, con ordinanza 7 ottobre 2026 n. 2766 (estensore Palmarini), dichiara la piena legittimità di un’ordinanza sindacale, ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, ad horas che obbliga i proprietari di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade (le parti di terreno scoscese che si trovano immediatamente sopra o sotto i lati di una strada), sia a valle che a monte, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento (fenomeno ricorrente, potenziale fonte di danno, sicuramente di pericolo attuale), meglio definito (l’obbligo) nell’art. 31, Manutenzione delle ripe, del Codice della strada.
La fonte del Codice della strada
Infatti, la cit. ultima norma del d.lgs. n. 285/1992, prevede espressamente a carico dei proprietari di «mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno», (ossia, i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade) [1], «lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada», con l’ulteriore obbligo di «realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi», sanzionando la violazione con il pagamento di una somma «da euro 173 ad euro 694».
Risulta, dal testo normativo, evidente che la manutenzione delle ripe, situate nei fondi limitrofi alle strade, spetta al proprietario del fondo confinante e non all’ente proprietario della strada, incluso l’obbligo di mantenere le ripe in stato tale da prevenire la caduta di vegetazione o altri materiali che possano compromettere la sicurezza stradale [2], mentre l’art. 14, Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade, del Codice della strada assegna all’Ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, non estendendo, conseguentemente, alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade [3].
L’approdo comporta che le ripe devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale: incombono sui proprietari gli obblighi manutentivi relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno [4].
Il potere sindacale
Pare utile rammentare che, in presenza di elementi probatori sul pericolo, l’esercizio del potere contingibile e urgente trova una motivazione nell’esistenza di una adeguata istruttoria dalla quale si può giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, dal momento che le ordinanze contingibili ed urgenti hanno una configurazione residuale, a chiusura del sistema di protezione.
L’accertamento della situazione di pericolo viene rimessa all’Autorità pubblica, ad es. un verbale/relazione della Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico, del geologo incaricato, che appura la condizione di rischio e, se del caso, individua in maniera analitica le opere da intraprendersi per rimuovere il rischio.
In questo senso, all’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente non si applicano le norme procedimentali a presidio della partecipazione del privato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto incompatibili con l’urgenza di provvedere, soprattutto nei casi di perdurante attualità dello stato di pericolo, aggravatasi con il trascorrere del tempo; invero, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze sindacali contingibili e urgenti non può che essere di pregiudizio per l’urgenza di provvedere [5].
Inoltre, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente, emanata ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, è legittima anche con riferimento alla rimozione di situazioni risalenti nel tempo e in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo sufficiente, a tal fine, la permanenza della situazione di pericolo al momento dell’emanazione dell’ordinanza.
Ed invero, la circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende illegittima l’ordinanza contingibile e urgente, atteso che, in alcune e determinate ipotesi il trascorrere del tempo non elimina il pericolo, ma può, anzi, aggravarlo, dovendo, in definitiva, la situazione di pericolo essere attuale rispetto al momento dell’adozione del provvedimento.
Ciò posto, richiamando l’art. 31 del Codice della strada, l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale gravante sull’Ente proprietario della strada non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerli in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale, con piena legittimità di un’ordinanza sindacale ad horas [6].
Si comprende che tali provvedimenti non hanno carattere sanzionatorio, non presupponendo la responsabilità del soggetto intimato (proprietario del costone roccioso interessato dai distaccamenti), bensì solo ripristinatorio, in quanto diretti alla rimozione dello stato di pericolo ed alla prevenzione di qualsiasi danno alla salute e all’incolumità pubblica, con la conseguenza che il relativo ordine potrà essere legittimamente indirizzato al proprietario dell’area, quale soggetto che si trova con questa in un rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo ancorché detta situazione non possa essergli imputata, ben potendo costui, poi, eventualmente rivalersi nei confronti di eventuali soggetti terzi ritenuti responsabili [7].
Fatto
Il Sindaco di un Comune costiero ordina la rimozione ad horas del pericolo proveniente dal costone roccioso prospiciente ad una strada statale: un obbligo di procedere alla messa in sicurezza, ed adottare ad horas tutte le cautele necessarie ad eliminare la potenziale situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Contro il provvedimento si propone ricorso.
Decisione
Il Tribunale, respinge l’istanza cautelare, rilevando che il ricorso «non sembra dedurre motivi di censura suscettibili di probabile accoglimento nel merito», richiamando i seguenti orientamenti:
- le ordinanze contingibili e urgenti, ex 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, possono essere adottate anche a fronte di un pericolo potenziale per l’incolumità pubblica, qualora esso sia noto da tempo o si protragga per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell’agire potrebbe sempre aggravare la situazione [8];
- il provvedimento sembra legittimamente fondarsi sul disposto dell’art. 31 del Codice della strada, il quale impone ai proprietari l’obbligo di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento;
- l’esistenza di una rete parasassi metallica, anche ad ammettere che i relativi lavori siano stati eseguiti dall’Autorità preposta, non vale a escludere la responsabilità dei proprietari che si basa sul cit. art. 31 [9].
- sul piano del danno, appare prevalente quello pubblico a mantenere la sicurezza della circolazione sulla strada.
Note
[1] Il muro di contenimento di un fondo privato, anche se posto a margine di una strada pubblica, è estraneo alla sede stradale e il suo onere di manutenzione e conservazione grava sul proprietario del fondo, ai sensi degli artt. 30 e 31 del CdS.: se l’opera è immediatamente funzionale al sostegno e contenimento del fondo privato, gli interventi necessari per evitare rischi di frane o cedimenti restano a carico del proprietario del fondo, e non dell’ente proprietario o gestore della strada, Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2024, n. 9807.
[2] TAR Umbria, sez. I, 12 febbraio 2026, n. 47.
[3] Questo obbligo è indipendente dal titolo di proprietà o dalla gestione della strada sottostante, ma è finalizzato alla prevenzione di eventi pericolosi per la pubblica incolumità e per la sicurezza stradale, Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2024, n. 9216; 14 giugno 2024, n. 5362; 28 maggio 2024, n. 4774.
[4] Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2025, n. 3773.
[5] Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2022, n. 7885.
[6] Cons. Stato, sez. V, 10 agosto 2026, n. 6456 e 9 giugno 2021, n. 5666.
[7] TAR Campania, Salerno, sez. III, 26 gennaio 2024, n. 290.
[8] Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5610.
[9] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4184.
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