La Cassazione ridisegna i confini del demansionamento nel pubblico impiego
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Infermieri costretti a fare i portantini per dieci anni: la Cassazione ridisegna i confini del demansionamento nel pubblico impiego. Non basta la prevalenza delle mansioni proprie del profilo: le attività inferiori devono essere marginali o meramente occasionali.
Sei un infermiere professionale con anni di formazione alle spalle, responsabilità cliniche previste dalla legge, un’iscrizione all’albo e un profilo contrattuale ben definito. Ogni giorno, però, oltre a fare il tuo lavoro, vieni sistematicamente chiamato a raccogliere i rifiuti di reparto, a cambiare la biancheria ai pazienti, a distribuire i pasti, a trasportare salme. E tutto questo non succede a causa di un’emergenza improvvisa o solo in determinate occasioni, ma costantemente, perchè in ospedale manca il personale ausiliario. È legale tutto ciò? Puoi ottenere un risarcimento?
A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9435/2026, affermando che la tutela della professionalità del lavoratore pubblico non è una questione meramente quantitativa, ma qualitativa. Non basta, dunque, che le mansioni proprie del profilo restino prevalenti, occorre anche che quelle inferiori siano davvero marginali o, in alternativa, meramente occasionali.
Infermieri del Molise adibiti a mansioni da OSS per oltre un decennio
I protagonisti della storia sono alcuni infermieri professionali, inquadrati nella categoria D, alle dipendenze dell’ASREM, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Per più di dieci anni, questi lavoratori hanno svolto, accanto alle attività proprie della professione infermieristica, una serie di compiti riconducibili ai profili degli OTA (Operatori Tecnici Addetti all’Assistenza, cat. B) e degli OSS (Operatori Socio-Sanitari, cat. Bs), ossia assistenza ai pazienti nell’igiene personale, cambio della biancheria, distribuzione dei pasti, disinfezione e riordino delle unità di degenza, accompagnamento dei ricoverati ai laboratori diagnostici, trasporto salme, raccolta e stoccaggio di rifiuti, pulizia e disinfezione dei pavimenti.
Per giustificare questo demansionamento, l’Azienda adduceva una cronica carenza di personale ausiliario, ulteriormente aggravata dalla pendenza di un piano di rientro dal deficit sanitario regionale che bloccava di fatto le nuove assunzioni. Nel 2018, dopo anni di silenzio, gli infermieri decidevano di agire in giudizio davanti al Tribunale di Larino, chiedendo il risarcimento del danno da demansionamento e il pagamento di differenze retributive in forza dell’art. 36 della Costituzione, che garantisce la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Il Tribunale di Larino rigettava entrambe le domande. Gli infermieri proponevano appello, ma la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 25/2022 del 31 marzo 2022, confermava il rigetto. Secondo i giudici di merito, le mansioni inferiori non avevano impedito lo svolgimento prevalente di quelle proprie del profilo infermieristico. Inoltre, alcune attività contestate non erano del tutto estranee alla professione, ma comunque relative alla cura e all’assistenza del paziente. Quanto alla carenza di organico, sebbene non assoluta, giustificava le scelte dell’azienda sul piano organizzativo. Infine, i lavoratori avevano atteso un decennio prima di protestare formalmente. Gli infermieri ricorrevano dunque in Cassazione.
La prevalenza non basta, conta la marginalità qualitativa
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.
Gli Ermellini elaborano un principio di diritto richiamando la precedente pronuncia n. 12128/2025, secondo cui nel pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro può assegnare al dipendente mansioni inferiori rispetto al profilo contrattuale, ma solo in presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, le mansioni inferiori non devono essere completamente estranee alla professionalità del lavoratore. In secondo luogo, deve sussistere un’obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza che le giustifichi. E, infine, tale assegnazione deve avvenire in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento, oppure, quando la marginalità non ricorra, le mansioni inferiori devono essere meramente occasionali.
La Corte territoriale si era limitata alla valutazione dei primi due requisiti, ritenendo sufficiente che le attività infermieristiche fossero rimaste prevalenti nel complesso. Secondo la Cassazione, è necessario abbandonare il controllo quantitativo – quante ore si dedicano alle une o alle altre attività – in favore di un controllo qualitativo, che riguarda l’integrità della professionalità e della dignità lavorativa nel suo insieme. Quando compiti propri di figure di categoria inferiore si inseriscono in modo stabile nella prestazione quotidiana, essi incidono sul patrimonio professionale del lavoratore a prescindere dal fatto che le mansioni di livello superiore restino numericamente predominanti.
Lo svolgimento sistematico di mansioni inferiori, chiarisce la Cassazione, “viola in sé, sul piano qualitativo, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità”, anche quando sia formalmente rispettato il parametro della prevalenza. Pertanto, la professionalità non è un dato astratto ricavabile dalla sola classificazione contrattuale, ma una condizione concreta che si forma nel tempo attraverso l’esercizio specifico di competenze. Il ripetersi, anno dopo anno, di attività proprie di profili inferiori produce un effetto di progressiva despecializzazione. Non si tratta però solo di un rischio di svalutazione delle competenze nel tempo. Infatti, il ripetersi di compiti inferiori distrugge l’immagine professionale del lavoratore e la percezione stessa del suo ruolo all’interno del reparto, davanti a colleghi e pazienti.
Altro tema è quello della contiguità professionale tra la figura infermieristica e quella dell’OSS. La circostanza per cui entrambe le professionalità abbiano nella cura della persona il proprio tratto comune e che il codice deontologico degli infermieri, all’art. 49, preveda che il professionista compensi eccezionalmente carenze e disservizi della struttura, esclude l’incompatibilità delle mansioni richieste con il profilo professionale. Tuttavia, questa contiguità è idonea a giustificare un intervento eccezionale in presenza di una situazione emergenziale e non a creare una vera e propria prassi organizzativa strutturale. Ne discende che il datore di lavoro pubblico non può invocare la carenza di organico come giustificazione per l’utilizzo promiscuo dei propri dipendenti. Deve dimostrare non solo l’esigenza organizzativa, ma anche l’effettiva occasionalità dell’impiego in compiti inferiori.
Sul fronte delle differenze retributive, la Cassazione conferma invece l’orientamento tradizionale. Lo svolgimento di mansioni aggiuntive inferiori, anche quando risulti potenzialmente illecito sotto il profilo dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 (T.U.P.I), non fa sorgere automaticamente il diritto a una retribuzione maggiore. Per ottenerlo, il lavoratore non può limitarsi ad allegare lo svolgimento di compiti estranei al profilo, ma deve fornire elementi precisi che dimostrino l’inadeguatezza del trattamento economico complessivamente percepito rispetto al parametro costituzionale di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost. e deve altresì dimostrare un incremento della prestazione in termini di orario, intensità od onerosità.
Nel caso di specie, gli infermieri avevano prodotto una sola busta paga (maggio 2018) e indicato come base di calcolo una percentuale del trattamento spettante al livello inferiore, senza offrire alcuna ricostruzione complessiva del decennio. Secondo la Cassazione, dunque, la documentazione prodotta era insufficiente per fondare la pretesa.
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