La Sentenza 63/2026 della Consulta: è stravolta la natura dello ius sanguinis?

Maggio 11, 2026 - 10:16
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lentepubblica.it

Approfondimento a cura dell’Avv. Claudia Antonini, vicepresidente di Natitaliani

La pubblicazione della Sentenza n. 63 della Corte Costituzionale, avvenuta il 30 aprile 2026, ha innescato un dibattito tecnico di alto profilo tra accademici, avvocati internazionalisti e la comunità dei discendenti italiani. Il provvedimento è giunto nel pieno del confronto sull’udienza tenutasi il 14 aprile dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a decidere sulla perdita della cittadinanza in caso di naturalizazione del genitore. Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione degli effetti della naturalizzazione dei genitori durante la minorità dei figli, con particolare riferimento alla vigenza della Legge n. 555 del 1912.

Uno dei punti di maggiore attrito giuridico, sollevato dagli avvocati Monica Restanio e Marco Mellone, riguarda la qualificazione stessa della cittadinanza italiana. È la Corte di Cassazione ad aver affermato, in modo costante nel tempo, che la cittadinanza iure sanguinis ha natura meramente accertativa e non costitutiva: l’individuo nasce cittadino italiano e il successivo riconoscimento amministrativo o giudiziale si limita a confermare una situazione giuridica già cristallizzata al momento del primo vagito, senza in alcun modo generarla.

La Sentenza 63/2026 della Consulta: è stravolta la natura dello ius sanguinis?

Al contrario, l’orientamento emergente dalla Sentenza n. 63 e dal recente indirizzo politico-amministrativo suggerisce uno status di cittadinanza “in aspettativa” o precario fino all’accertamento ufficiale. Tale visione è oggetto di severe critiche, poiché trasformerebbe un diritto nativo in un diritto soggetto a termini di decadenza o prescrizione, come osservato in recenti provvedimenti legislativi.

La strategia legale si sposta ora dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Mentre la Corte Costituzionale ha emesso una decisione che molti osservatori definiscono di impronta politica, spetta alla Cassazione esercitare la sua funzione nomofilattica: garantire l’uniforme interpretazione della legge.

L’avvocato Mellone sostiene che la Cassazione abbia generato per decenni un legittimo affidamento nei cittadini, ribadendo che il diritto alla cittadinanza è azionabile in ogni tempo. Di conseguenza, le nuove normative non potrebbero avere efficacia retroattiva su situazioni giuridiche già consolidate dal fatto della nascita sotto il vigore delle leggi precedenti.

L’avvocato Restanio sottolinea inoltre una distinzione fondamentale tra la cittadinanza acquisita per comunicazione e quella spettante per nascita. Per il minore nato italiano, la perdita dello status non dovrebbe essere un automatismo derivante dalla naturalizzazione del genitore, bensì l’esito di una manifestazione di volontà espressa.

Anche la Procura Generale, nell’ambito del procedimento in corso dinanzi alle Sezioni Unite, ha avallato questa posizione, indicando che privare un minore di un diritto già acquisito alla nascita senza il suo consenso costituisca un’imposizione negativa che altera gravemente la sua situazione giuridica di bipolidia (doppia cittadinanza).

La Sentenza n. 63 rappresenta una sfida senza precedenti per la stabilità del diritto iure sanguinis. Ora tutto dipende dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla loro capacità di riaffermare i principi consolidati nel corso dei decenni: quello per cui il decorso del tempo non può cancellare il diritto di sangue, e quello per cui uno status giuridico acquisito alla nascita non può essere travolto retroattivamente da normative sopravvenute. Il mese di giugno potrebbe portare nuovi sviluppi processuali, pur senza che vi siano ragioni per attendersi svolte definitive in tempi brevi.

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