Mare, la «Zona contigua» è stata dichiarata: aspettiamo fiduciosi la sua attuazione

In Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio viene pubblicata la legge n. 70 del 7 maggio 2026 che, tra le altre importanti novità, introduce un istituto giuridico che si attendevano da tempo: la «Zona Contigua», che risulta perfettamente in linea col potenziamento della «risorsa mare»; finalmente, quindi, sembra sia stato compiuto un passaggio assai importante verso la disciplina degli «Spazi Marittimi Nazionali», in piena adesione con le linee tracciate dal «Piano del Mare 2023/2025» e di cui molti settori della marittimità nazionale sentono l’assoluto bisogno.
Spendiamo poche righe per richiamare ai nostri pochi lettori il concetto di «Zona Contigua», chiamata anche «Fascia Contigua»; si tratta di uno spazio di mare che si estende per un limite massimo di 24 miglia marine a partire dalle linee di base della costa; in sostanza, quindi, alle 12 miglia delle acque territoriali se ne devono aggiungere altre 12 per un totale complessivo di 24 miglia, pari a circa 46 chilometri. Per correttezza espositiva, aggiungiamo che, a differenza delle acque territoriali, queste ultime non producono diritti sovrani allo Stato costiero ma solo diritti di controllo sulle navi in transito, tesi a prevenire o reprimere infrazioni alle leggi doganali, fiscali, sanitarie o di immigrazione; punire le violazioni delle commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale; assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente; inoltre, va anche aggiunto che, a differenza delle acque territoriali, la «zona contigua» è opzionale, quindi, deve essere dichiarata dallo Stato costiero affinché venga poi riconosciuta a livello internazionale.
La legge in parola consta di 37 articoli e interviene in una molteplicità di settori marittimi assai rilevanti per l’economia marittima italiana, quali, tra l’altro, cantieristica, attività diportistiche, la pesca, la ricerca scientifica, etc. Tuttavia, nella nostra rapida disamina, ci soffermeremo sugli articoli che vanno dal tre al sette e che tracciano compiutamente il concetto di «Zona Contigua».
Ricordiamo che l'istituzione della «zona contigua» non compromette l'esercizio, conformemente a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalla normativa internazionale vigente.
In altre e più semplici parole, l’istituzione della «zona contigua» consentirà di estendere i controlli dello Stato italiano anche nella fascia che si estende oltre le 12 miglia dalla linea di base e che da questo limite si protrae ancora per altre 12 fino ad arrivare nel cosiddetto «alto mare», rafforzando, di fatto, la potestà dello Stato nell’esercitare le attività finalizzate al controllo giuridico sulle attività marittime.
Un effetto di rilievo introdotto dalla normativa in esame riguarda il processo di pianificazione degli usi e delle attività afferenti alla gestione dello spazio marittimo la cui realizzazione, ricordiamo, è stata affidato ad un Tavolo di coordinamento interministeriale, che ha il compito di pianificazione dello spazio marittimo, accentrato presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. A questo Tavolo siedono, nell’ordine, un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: Maeci (ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale); Mit (ministero delle Infrastrutture e dei trasporti); Mise (ministero dello Sviluppo economico ora del “Made in Italy”); Mipaf (ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali); Mase (ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio); Mic (ministero dei Beni culturali e delle attività culturali e del turismo); Difesa (ministero della difesa); Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica; ministero della Salute; ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Mef (ministero dell'Economia e delle finanze) nonché dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e, dulcis in fundo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Abbiamo voluto elencare one by one tutti i membri che siedono a quel tavolo per richiamare la complessità del lavoro che il Tavolo medesimo, presieduto dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, è chiamato a sostenere.
A questo punto, il Tavolo di coordinamento interministeriale, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, deve definire, per ogni sotto-regione marittima, le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare; infine, è appena il caso di accennare che la direttiva comunitaria del 2014 (direttiva 2014/89 Ue) non risulta, purtroppo, ancora essere stata compiutamente recepita nell’ordinamento italiano e conosciamo bene gli effetti provocati da questo mancato recepimento, che si riverberano in maniera significativa sulla mancata individuazione delle aree marine del «piano di gestione degli spazi marittimi!, di assoluto rilievo per lo sviluppo degli impianti eolici offshore.
Adesso, con l’istituzione delle zone contigue, si spera, potrebbero esserci delle accelerazioni, che noi seguiremo e saluteremo con particolare interesse.
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