Mobilità volontaria: in via generale no alla reviviscenza della graduatoria
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Con la nota prot. n. 0011573/2026 del 3 agosto 2026, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la graduatoria approvata all’esito di una procedura di mobilità volontaria può essere utilizzata esclusivamente ai fini del perfezionamento della procedura cui essa accede, consentendosi, tuttavia, l’individuazione del candidato utilmente collocato nella graduatoria soltanto nell’ipotesi in cui il trasferimento del candidato originariamente individuato non si perfezioni per rinuncia, mancato rilascio del nulla osta o altra causa impeditiva sopravvenuta prima della conclusione del procedimento.
Il caso
Un ente locale ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica un parere in merito alla legittimità del rilascio del nulla osta definitivo ai fini dello scorrimento della graduatoria relativa ad una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare, è fatto presente che l’amministrazione richiedente, dopo aver perfezionato il trasferimento del candidato utilmente collocato al primo posto della graduatoria, ha inteso procedere alla copertura di un ulteriore posto mediante scorrimento della medesima graduatoria, richiedendo il rilascio del nulla osta definitivo nei confronti di altro candidato risultato idoneo.
Il parere della Funzione Pubblica
Il Dipartimento di Palazzo Vidoni, dopo aver ricordato che l’istituto in argomento costituisce una modalità di acquisizione di personale già dipendente di altra pubblica amministrazione mediante cessione del contratto di lavoro e non integra una forma di accesso dall’esterno in senso proprio, ha evidenziato che proprio la natura della mobilità volontaria finisce con il rilevare anche con riguardo agli effetti della procedura selettiva, non essendo quest’ultima finalizzata alla formazione di una graduatoria destinata a permanere efficace per la copertura di ulteriori posti che si rendessero successivamente disponibili, bensì all’individuazione del candidato maggiormente rispondente alle esigenze organizzative correlate allo specifico posto oggetto dell’avviso, precisando, pertanto, che la valutazione comparativa effettuata è strettamente funzionale alla copertura della singola posizione vacante, tenendo conto delle caratteristiche professionali richieste, dell’organizzazione dell’ente e delle esigenze esistenti al momento dell’indizione della procedura.
Proprio la predetta peculiarità induce, quindi, a ritenere che la graduatoria eventualmente formata costituisca un mero esito della selezione svolta, non assumendo l’autonoma funzione propria delle graduatorie concorsuali. Pertanto, nel rispetto della natura ontologica dell’istituto giuridico in parola, argomentando diversamente, si finirebbe per stravolgere la funzione propria della mobilità volontaria, che resta quella – come ha ulteriormente precisato la Funzione Pubblica – di consentire il trasferimento di personale tra amministrazioni in relazione ad uno specifico e puntuale fabbisogno organizzativo, con l’effetto che, una volta perfezionato il trasferimento del candidato individuato per la copertura del posto oggetto dell’avviso, la procedura deve ritenersi esaurita, non essendo consentito procedere allo scorrimento della medesima graduatoria per la copertura di ulteriori posti che dovessero rendersi successivamente disponibili, dovendo, in tal caso, l’amministrazione interessata attivare una nuova procedura di mobilità ovvero ricorrere agli ulteriori strumenti di reclutamento previsti dall’ordinamento.
L’unica possibilità che Palazzo Vidoni individua ai fini dello “scorrimento” della graduatoria della procedura di mobilità è quella in cui il trasferimento del candidato originariamente individuato non si perfezioni per rinuncia, mancato rilascio del nulla osta o altra causa impeditiva sopravvenuta prima della conclusione del procedimento.
La giurisprudenza
L’approdo cui sono giunti i tecnici di Palazzo Vidoni si pone nella scia di un orientamento giurisprudenziale della suprema magistratura amministrativa.
Ed invero, il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 19 dicembre 2022, n. 11065, aveva già escluso la possibilità di ricondurre le cosiddette graduatorie di mobilità alla disciplina propria delle graduatorie dei concorsi pubblici, proprio alla luce della differenza ontologica tra concorso e mobilità e della considerazione che la reviviscenza degli esiti della procedura di mobilità non è prevista dal legislatore, né può tradursi in uno scorrimento analogo a quello delle graduatorie concorsuali, considerato che gli stessi si esauriscono con l’assunzione cui la procedura è finalizzata.
Inoltre, il parere in argomento ha inteso richiamare anche la recente pronuncia (sentenza 24 marzo 2026, n. 2468), con cui il Consiglio di Stato-Sez. V, ancorché con riferimento alla procedura selettiva ex art. 28, comma 1-ter, del d.lgs. n. 165/2001, ha ribadito il principio generale secondo cui il regime dello scorrimento costituisce una prerogativa delle graduatorie approvate all’esito di concorsi pubblici, non essendo estensibile a procedure aventi natura e finalità differenti, evidenziando, in particolare, che le procedure speciali o riservate, in quanto derogatorie rispetto al principio del pubblico concorso, sono di stretta interpretazione e non possono essere utilizzate per la copertura di ulteriori posti resisi successivamente disponibili oltre quelli cui la procedura era originariamente finalizzata.
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