Pubblico impiego: effetti del titolo falso nella semplicità della prestazione

01 Luglio 2026 - 11:50
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lentepubblica.it

La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenzialein merito agli effetti del titolo falso ai fini di un’assunzione nel pubblico impiego. Focus a cura dell’Avv. Maurizio Lucca.


Secondo tale orientamento il danno erariale per l’assunzione di un “posto pubblico”, con la produzione di un titolo falso, viene quantificato nel 50% della retribuzione percepita, quando la prestazione resa non risulta complessa ma di semplice esecuzione, avente caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, riconoscendo (in questo caso) una qualche utilità (beneficio) per la PA; mentre la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità e la mancanza (del titolo) determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore) [1].

Fatto

Nella sua essenzialità, la Procura contesta alla parte convenuta di aver conseguito l’accesso all’impiego pubblico (nei ruoli del personale scolastico ATA – collaboratore scolastico) mediante produzione di un titolo di studio falso, fornendo ampio supporto probatorio (segnalazione Procura della Repubblica in ordine alla falsità del titolo speso per ottenere il posizionamento in graduatoria, nonché l’assenza dell’espletamento delle prove d’esame mai avvenute, accertamento della falsità delle firme sui titoli e sui verbali d’esame), quantificando il danno erariale corrispondente alle retribuzioni percepite.

Il convenuto assume la mancanza di prove del dolo, di aver effettuato gli esami, di aver svolto regolarmente e senza difficoltà la prestazione lavorativa prevista dal contratto senza ricevere alcuna lamentela, richiedendo la riduzione del danno.

La condotta

La Corte osserva che:

  • la vicenda rientra in una casistica ben nota, ovvero ottenere l’accesso all’impiego pubblico producendo un titolo di studio, necessario per ricoprire l’incarico ottenuto, successivamente risultato falso a seguito dei controlli effettuati dall’Amministrazione datrice di lavoro (una segnalazione a cura della Procura), con un danno corrispondente nelle retribuzioni percepite dall’autore della frode;
  • il caso di specie (prestazione di collaboratore scolastico con produzione di titoli provenienti apparentemente da un determinato istituto) è stato già oggetto di giudizio [2] con utilizzo del falso diploma;
  • le circostanze oggettive probatorie dei fatti rendono del tutto inverosimile che la sessione d’esame a cui la convenuta avrebbe partecipato si sia realmente tenuta (vengono richiamate le modalità delle prove avvenute di sabato e domenica, con elevato numero di candidati e con votazioni tutte al massimo), nonché le indagini penali hanno dato conto della organizzazione criminale nella “stamperia” dei titoli falsi;

L’insieme delle condotte confermano l’oggettiva illiceità, avendo dimostrato in modo incontestabile l’elemento psicologico del dolo, non potendo la parte “infedele” non essere consapevole di produrre all’Amministrazione un titolo artefatto (una plateale violazione del c.d. minimo etico), così, al contempo, rendendo al futuro datore di lavoro dichiarazioni non veritiere in ordine al titolo di studio posseduto.

Siamo in presenza del dolo intenzionale, caratterizzato dalla volontà immediata e consapevole di danneggiare l’Amministrazione con la presentazione di una falsa dichiarazione o certificazione: l’evento dannoso rappresenta l’obiettivo primario della condotta, ovvero il risultato direttamente perseguito dal soggetto agente come mezzo per conseguire il fine egoisticamente voluto (l’inserimento in graduatoria), senza alcuna esitazione nel produrre un’alterazione del proprio curriculum scolastico, in un contesto di ordinaria corruzione dei principi posti a presidio della legalità: il falso è la negazione di quell’immagine imparziale che dovrebbe governare l’azione e la condotta di chi è al servizio esclusivo della Nazione, con disciplina ed onore (perso).

Il danno

La Corte si allinea con i precedenti [3], in presenza di una prestazione lavorativa che non esige grande professionalità, quale quella del “collaboratore scolastico”, ammettendo la non applicazione della seconda parte dell’art. 2126, Prestazioni di fatto con violazione di legge, c.c., laddove non consente al contratto di lavoro nullo di produrre comunque effetti per il periodo in cui è stato eseguito quando la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa, affermando che la quantificazione del danno erariale prescinde dalla questione della nullità del relativo contratto di lavoro e della spettanza o meno della retribuzione (che seguono lo specifico regime civilistico cit.)

In termini diversi, viene chiarito che la disciplina codicistica si pone in un’ottica di tutela della posizione del contraente debole e senza valutare profili qualitativi o quantitativi dell’attività svolta in base al rapporto di lavoro di fatto, mentre in sede giuscontabile vanno accertate e quantificate le conseguenze economiche negative subite dal datore di lavoro pubblico a causa della condotta illecita dell’agente: va valutata la sussistenza o meno di una effettiva utilità della prestazione espletata dal dipendente privo delle capacità professionali conseguite con un regolare percorso di studio e all’uopo richieste per l’assunzione.

L’approdo si differenzia dai casi in cui il titolo richiesto esprime una elevata professionalità, da cui discende che l’assenza del cit. titolo non può che confluire in una prestazione priva di una qualche utilità, diversamente a fronte di prestazioni minimali (c.d. semplici), nel senso che non esigono un’elevata competenza o possesso di professionalità si perviene ad un (parziale) correttivo con la presenza di utilità ricevuta dall’Amministrazione, come «nelle attività esecutive e d’ordine, quali quelle dei commessi, degli uscieri, dei custodi, degli operai generici e simili. In tali casi l’assenza del titolo di studio, pur previsto, non vale, di per sé sola, ad escludere nelle prestazioni svolte ogni utilità: essa andrà quindi valutata caso per caso» [4].

Dunque in questo senso, viene osservato l’assenza di prova di eventuali inadeguatezze o inadempienze imputabili alla parte convenuta nell’esecuzione della prestazione lavorativa a comprova della prestazione regolarmente eseguita (senza contestazioni): una lode di merito che evidentemente non è correlata al titolo.

In presenza dell’assenza del titolo e di una prestazione non specialistica, il danno erariale viene quantificato equo nella misura dell’utilità nel 50% della retribuzione corrisposta.

Osservazioni

Invero, se queste sono le conclusioni si potrebbe anche argomentare che il titolo non è determinante ad assicurare la bontà del lavoro svolto, con la conseguenza della sua indifferenza (inutilità) se si guarda sotto la prospettiva del risultato utile: la prestazione resa è risultata effettivamente utile per l’Amministrazione ma la violazione della regola posta per l’accesso al pubblico impiego costituisce un vulnus ai principi di imparzialità e buon andamento, canonizzati nell’art. 97 Cost., oltre ad altre norme di settore.

Ammettere, quindi, una riduzione del danno al ristoro del solo 50% della retribuzione percepita, significa effettuare una graduazione o comparazione della prestazione lavorativa, differenziando la competenza in base al valore del titolo richiesto, nel senso della “laboriosità” per il suo conseguimento, formando una scala di imputazione diversa del “falso prodotto”: un temperamento del merito intrinseco della prestazione, una disparità di valutazioni tali da ammettere che non tutti i lavori sono uguali, alterando un fondamento della Repubblica (ex art. 1 della Cost: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro»), strumento principale di realizzazione personale e di partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese.

In parallelo, non è superfluo rammentare che in molte occasioni – a distanza di anni – viene scoperto che il “laureato”, titolare di prestigiose cattedre o primariati o altro ancora, con esemplare prestazione professionale ha esercitato efficacemente e con qualità l’incarico pubblico ricoperto, pur non avendo alcun valido titolo.

La riduzione del 50% risponde ad una esigenza di preservare la prestazione resa, quando di fatto il titolo d’accesso non risulta determinante per la prestazione richiesta.

Proiezioni

È noto che la decadenza dall’impiego può presentarsi quando l’assunzione nella PA sia stata conseguita mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile: un atto dovuto non rientrante tra la figura speciale di autotutela o di annullamento d’ufficio [5], atteso che la decadenza non comporta valutazioni relative a interessi pubblici tutelati dall’Amministrazione procedente e non è quindi subordinata a valutazioni di natura discrezionale: il provvedimento di decadenza ha natura strettamente vincolata, i cui presupposti sono predeterminati dalla norma, dovendo pronunciarsi indipendentemente dagli stati soggettivi (colpa o dolo) dell’interessato, ossia di colui che ha utilizzato la documentazione rivelatasi falsa o viziata in modo insanabile [6].

Fatta questa premessa sulla doverosità di disporre la decadenza in presenza del mendacio [7], appare utile, anzi necessario [8], prima di disporre l’assunzione, ossia prima di sottoscrivere il contratto di lavoro, di verificare, in relazione ai titoli richiesti, la genuinità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione [9], con l’acquisizione d’ufficio dei titoli di ingresso: la falsificazione, «determina una forma di occultamento doloso del danno, avendo lo scopo di ingannare l’amministrazione circa il possesso del titolo richiesto, con conseguente differimento del dies a quo del termine prescrizionale al momento della scoperta dell’occultamento medesimo» [10].

Un presidio di legalità postula di effettuare controlli sulle dichiarazioni autocertificative [11] e sui titoli, controlli che possono essere fatti a campione ma sicuramente mirati al singolo candidato al momento di procedere all’assunzione: solo dopo aver effettuato – con esito negativo – le verifiche e accertata la presenza della piena regolarità si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto, prevenendo le frodi e mantenendo una condotta diligente.

La sentenza, una delle tante sulla stessa questione, lascia nello sfondo un’amarezza (miseria) nell’animo per gli artifici seguiti, finalizzati all’assunzione di un posto “basico”, e, allo stesso tempo, la consapevolezza (forse) dell’infedele prestatore nell’assunzione di un “rischio” inevitabile (condotta dolosa); aspetti che segnano una crisi di valori e una loro superficialità d’interessi che si contrappone ad una prestazione, che seppure non specialistica, alimenta un circuito altamente valoriale, che coinvolge le giovani generazioni (gli alunni) nell’apprendere le basi formative erogate dall’Istituzione scolastica.

Note

[1] La mancanza del titolo di studio specialistico rende del tutto inconferente la prestazione effettivamente svolta, «è chiaro anche al profano che il possesso dei requisiti culturali e professionali … si pone come necessaria premessa per l’utile svolgimento della relativa attività, in assenza del quale il sinallagma tra prestazione e retribuzione deve considerarsi irrimediabilmente e integralmente mancante… Nè appaiono compensabili le utilità derivanti da condotte contra legem in quanto l’utilità di fatto non può diventare utilità di diritto altrimenti si eluderebbe il divieto normativo (C. conti, sez. Lazio, 4 settembre 2012, n. 864 e id., sez. Toscana, 3 ottobre 2011, n. 363, entrambe riguardanti fattispecie relativa a dirigente assunto sulla base di laurea falsa: avendo la legge stabilito che la retribuzione sia commisurata al possesso di determinati standard qualitativi, la mancanza di laurea determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione; id., sez. Sicilia, 4 maggio 2011, n. 127, relativa ad insegnante di sostegno privo di specializzazione; id., sez. Lazio, 6 febbraio 1998, n. 16; id., sez. Calabria, 31 ottobre 1997, n. 44; id., sez. Calabria, 15 luglio 1998, n. 14)», Corte conti, sez. giur. Lombardia, 28 novembre 2022, n. 263, idem sez. giur. Lombardia, 4 febbraio 2026 n. 31.

[2] Sentenze, stessa Corte, nn. 76/2026, 45/2026, 31/2026, 187/2025, 176/2025.

[3] Sentenze, stessa Corte, nn. 97/2024 e 27/2025.

[4] Corte conti, sez. III Appello, sentenza n. 279/2001.

[5] Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2020, n. 4901; sez. III, 23 settembre 2019, n. 6351; sez. III, 10 luglio 2013, n. 3707.

[6] Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2026, n. 2547, si annota che l’Amministrazione può valutare autonomamente la falsità della documentazione, senza la necessaria intermediazione del giudice, quando la falsità dell’atto sia immediatamente evidente, raffrontando la documentazione prodotta con quella in possesso dell’amministrazione, Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2010, n. 4796. La valutazione può investire anche la validità della documentazione e degli atti sempre nei limiti in cui i vizi siano riscontrabili attraverso l’esame diretto o anche attraverso l’acquisizione di notizie informazioni o valutazioni presso quei soggetti pubblici o privati che appaiono come coloro che hanno emesso l’atto o hanno formato la documentazione utilizzata.

[7] La menzogna mette a rischio il funzionamento dell’ordinamento giuridico e calpesta il primo dovere del dipendente pubblico: “la fiducia”, ledendo i principi costituzionali del lavoro pubblico, ex artt. 3, 54, 97 e 98 Cost.: «nella fase di assunzione (concorso o colloquio), mentire su titoli di studio, iscrizioni in albi, precedenti esperienze o requisiti essenziali per l’ingresso o per le mansioni specifiche, può portare, fermi restando i profili penali (truffa o falso) ed erariali (le somme stipendiali introitate vanno restituite al datore, senza alcuna compensatio lucri cum damno), al licenziamento anche a distanza di anni, poiché il datore (pubblico o privato) è stato indotto a contrattare sulla base di presupposti falsi e viene così irrimediabilmente incrinata la fiducia lavoristica», TENORE, Riflessioni sulla menzogna nei rapporti umani e sul piano giuridico, corteconti.it., 23 giugno 2026, pag. 7.

[8] Nel pubblico impiego, la produzione di una falsa attestazione, mediante produzione di certificazione contraffatta, comporta l’instaurazione di un rapporto affetto da illiceità della causa, in quanto contrastante con norme imperative espressive di principi di ordine pubblico (ex artt. 6, 32 e 97 Cost.), con conseguente irrilevanza, ai fini della ripetibilità degli emolumenti, dell’art. 2126 c.c. e dell’azione di arricchimento senza causa, ex artt. 2041 ‑ 2042 c.c., Corte conti, sez. giur. Trentino-Alto Adige, 12 maggio 2026, n. 28.

[9] È stato affermato che la perdita del beneficio acquistato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dPR n. 445/2000, non presenta una connotazione sanzionatoria, ma opera in funzione della speditezza dell’azione amministrativa: speditezza che non può considerarsi pregiudicata da una dichiarazione eccedente il minimo indispensabile ai fini del possesso del requisito di partecipazione, ancorché non corrispondente alla realtà dei fatti, Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172.

[10] Corte conti, sez. II Appello, sentenze n. 568/2018 e n. 625/2015; sez. I Appello, sentenza n. 146/2015.

[11] Nel pubblico impiego contrattualizzato, qualora la dichiarazione sostitutiva resa dal lavoratore all’atto dell’accesso alle graduatorie o dell’assunzione risulti non veritiera in ordine al possesso di un requisito di ammissione imprescindibile, trova applicazione l’art. 75 del dPR n. 445/2000, che determina la decadenza dai benefici conseguiti e la nullità ab origine del rapporto, con possibilità per la PA di farne cessare l’esecuzione “ora per allora”, restando salvi unicamente gli effetti ex art. 2126 c.c.; in tale ipotesi non rileva la disciplina del licenziamento disciplinare, ex art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, né la dedotta tardività della contestazione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970, Cass. civ., sez. lavoro, 3 giugno 2026, n. 17547.

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