Sciopero dei voli: quando si ha diritto al rimborso e quando no
Se il volo viene cancellato, il passeggero può scegliere tra rimborso del biglietto e trasporto alternativo, anche quando lo sciopero è esterno alla compagnia. L’indennizzo da 250 a 600 euro dipende invece dal tipo di sciopero, dal preavviso e dalle misure adottate dal vettore. Qui l’elenco completo degli scioperi dei trasporti in programma a luglio 2026.
Sciopero aerei: rimborso e volo alternativo
Quando un volo viene cancellato, il Regolamento europeo 261 del 2004 consente al passeggero di scegliere tra tre possibilità:
- rimborso della parte di viaggio non effettuata;
- riprotezione sul primo volo disponibile;
- volo alternativo in una data successiva scelta dal passeggero, in base ai posti disponibili.
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Questi diritti valgono anche quando la cancellazione è causata da una circostanza straordinaria. Lo sciopero può escludere la compensazione economica, ma non cancella il diritto al rimborso o alla riprotezione.
Se il volo parte ma accumula almeno cinque ore di ritardo, il passeggero può rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso della parte non effettuata.
Sciopero voli: quando spettano fino a 600 euro
La compensazione pecuniaria è distinta dal rimborso del biglietto. Gli importi previsti sono:
- 250 euro per tratte fino a 1.500 chilometri;
- 400 euro per voli interni all’Unione europea oltre 1.500 chilometri e per altre tratte tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 600 euro per tratte extracomunitarie superiori a 3.500 chilometri.
L’ENAC conferma queste soglie per i voli ai quali si applica la normativa europea. Sono poi previste delle fasce di garanzia.
Uno sciopero del personale della stessa compagnia, organizzato per sostenere rivendicazioni dei lavoratori, non è automaticamente una circostanza eccezionale. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che un’astensione interna può rientrare nella normale attività del vettore. In questi casi la compensazione può essere dovuta.
La situazione cambia per uno sciopero esterno al controllo della compagnia, come quello dei controllori di volo, del personale aeroportuale o dei servizi di sicurezza. Il vettore può invocare una circostanza straordinaria, purché dimostri di avere adottato tutte le misure ragionevoli per limitare il disservizio.
Sciopero aerei: quando l’indennizzo non viene pagato
La compensazione non è dovuta quando il passeggero viene informato della cancellazione con almeno due settimane di anticipo. Può essere esclusa anche con un preavviso più breve se la compagnia offre un volo alternativo con orari vicini a quelli originari.
Non basta che il vettore scriva genericamente “sciopero”. Deve indicare quale agitazione ha causato la cancellazione e spiegare perché non poteva essere evitata.
Il passeggero conserva il diritto all’assistenza durante l’attesa. La compagnia deve fornire pasti e bevande adeguati, due comunicazioni, pernottamento in albergo quando necessario e trasferimenti tra aeroporto e struttura.
Chi anticipa personalmente le spese deve conservare ricevute e fatture. Gli acquisti devono essere ragionevoli e collegati all’attesa.
La richiesta va presentata prima alla compagnia che ha operato o avrebbe dovuto operare il volo, non necessariamente al sito sul quale è stato acquistato il biglietto. In assenza di risposta soddisfacente, è possibile presentare una segnalazione all’ENAC. L’Ente può accertare la violazione e avviare un procedimento sanzionatorio, ma non recupera direttamente il denaro per conto del passeggero.
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