Servizi sociali sottosoglia, niente più scorciatoie sul prezzo più basso

Maggio 1, 2026 - 02:30
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Servizi sociali sottosoglia, niente più scorciatoie sul prezzo più basso

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Servizi sociali sottosoglia niente scorciatoie il prezzo più basso non passa più nemmeno negli affidamenti diretti. Focus a cura di Luca Leccisotti.


Nel sottosoglia, l’istinto di molte stazioni appaltanti è sempre lo stesso: se l’importo è contenuto e l’istituto utilizzabile è l’affidamento diretto, allora si può “semplificare” anche la selezione, riducendola a un confronto economico e magari confinando la parte qualitativa a qualche formula di stile. Per i servizi sociali questa logica oggi è giuridicamente pericolosa.

Il quadro normativo del d.lgs. 36/2023, letto insieme agli orientamenti applicativi più recenti, ha imposto un cambio di paradigma: anche quando l’ente procede con affidamento diretto, la selezione dell’operatore per i servizi alla persona deve necessariamente incorporare una valutazione qualitativa strutturata e non può essere costruita come aggiudicazione al prezzo più basso, neppure “parziale” sulla sola quota ribassabile.

Chiarimenti operativi

Il chiarimento operativo identificato con il codice 526/2026 nasce da un caso tipico: affidamento biennale di un progetto di servizi ausiliari di tipo sociale (Intervento 3.3.D – L.P. 19/1983), valore complessivo inferiore a 140.000 euro, quindi astrattamente collocabile nell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, e contestualmente inquadrabile come servizio sociale sottosoglia ex art. 128. L’ente chiede due cose molto concrete: se la richiesta di preventivi possa avvenire via PEC per poi formalizzare tutto su piattaforma certificata, e se, non trattandosi di “gara”, sia possibile confrontare i preventivi col criterio del prezzo più basso limitatamente alla parte ribassabile, posto che il costo della manodopera (e comunque alcuni costi incomprimibili) non sarebbe soggetto a ribasso.

La risposta è netta e, per certi versi, spartiacque.

Digitalizzazione

Sul primo tema, la digitalizzazione, il principio è chiaro: l’intero ciclo di vita del contratto pubblico deve transitare su piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, perché è lì che si assolvono gli obblighi informativi verso la BDNCP e si garantisce la tracciabilità legale dell’affidamento. Questo vale anche per gli affidamenti diretti. Tuttavia, viene precisato un punto spesso frainteso: la fase informale di selezione dell’operatore (indagini di mercato, acquisizione di uno o più preventivi) può avvenire anche fuori piattaforma, perché non coincide ancora con la parte “procedimentale digitale” dell’affidamento.

La condizione, però, è rigorosa: la modalità utilizzata deve garantire provenienza certa dei preventivi e tracciabilità delle operazioni. In sostanza, la PEC può essere uno strumento ammissibile, ma non può diventare un buco nero documentale; deve essere usata come canale che lascia impronte verificabili. Inoltre, si ricorda un vincolo ulteriore, tipico dei sistemi territoriali: l’obbligo di utilizzare, ove disponibile, il mercato elettronico provinciale per individuare l’operatore economico da contrattualizzare secondo le disposizioni locali richiamate nella risposta. Questo passaggio è importante perché segnala una doppia cintura di sicurezza: digitale nazionale (BDNCP) e canali di acquisto locali obbligatori ove previsti.

Criterio di selezione

Il secondo tema è quello che interessa davvero chi fa affidamenti di servizi alla persona: il criterio di selezione. Qui la risposta compie un’operazione giuridicamente molto precisa. Viene richiamato un precedente parere del supporto giuridico del MIT (n. 2103 del 4 aprile 2025) che esclude la possibilità di applicare il prezzo più basso nei servizi sociali, valorizzando il dato testuale dell’art. 128, comma 7: per l’affidamento dei servizi sociali il criterio deve essere, in via esclusiva, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Il vincolo è ribadito anche come principio generale dall’art. 108, comma 2, lett. a), che, rispetto al passato, non lascia più “falle” interpretative per gli affidamenti sotto soglia: non c’è una zona franca in cui il prezzo più basso rientra dalla finestra solo perché l’istituto usato è l’affidamento diretto.

Affidamento diretto non significa libertà di scegliere “come si vuole”

Qui sta il passaggio che molti enti devono metabolizzare: affidamento diretto non significa libertà di scegliere “come si vuole”. Significa assenza di una procedura di gara competitiva, ma non significa assenza di regole sostanziali sulla qualità della scelta. E nei servizi sociali, per espressa opzione legislativa, la qualità non è un elemento accessorio: è la ragione stessa della disciplina speciale. La risposta richiama anche la Relazione illustrativa al Codice, che evidenzia come, per l’art. 128, il legislatore abbia scelto consapevolmente di non “riagganciare” la disciplina dei servizi sociali alla liberalizzazione del sottosoglia, imponendo invece il rispetto di principi qualificanti come qualità, continuità, accessibilità, disponibilità, completezza, con particolare attenzione all’utenza e alla specificità delle prestazioni.

Elementi economici e elementi qualitativi

La conseguenza operativa è chiara e non negoziabile: anche sotto soglia, anche in affidamento diretto, l’ente deve selezionare l’operatore considerando elementi economici e elementi qualitativi. Non basta dire che il prezzo più basso si applica solo alla quota ribassabile e che la manodopera è fissa: quel ragionamento, per quanto “economicamente ordinato”, non sostituisce il requisito della valutazione qualitativa. Il miglior rapporto qualità-prezzo non è una formula estetica, è un vincolo strutturale di metodo.

E la qualità, nel perimetro dei servizi alla persona, deve essere declinata con parametri coerenti con l’art. 128, comma 3 (e con i corrispondenti richiami della normativa locale citata): continuità del servizio, organizzazione, accessibilità, disponibilità, capacità di presa in carico, adeguatezza delle risorse umane, gestione delle sostituzioni, strumenti di monitoraggio e rendicontazione, integrazione con i servizi territoriali, tutela dell’utenza vulnerabile.

Questo non significa che l’ente debba costruire, sotto soglia, la stessa architettura di una grande gara OEPV con commissione, sub-criteri complessi e formule di valutazione sofisticate. Significa, però, che deve predisporre un confronto “qualitativo minimo ma vero”, in cui il RUP non si limiti a sommare prezzi, ma valuti anche la capacità tecnica e organizzativa dell’operatore di erogare il servizio secondo standard coerenti con i principi di settore. Il TAR Sicilia, Catania, 11 aprile 2024, n. 1370, richiamato nella risposta, viene indicato proprio come conferma della necessità di valorizzare, anche nel sottosoglia, il contenuto qualitativo della scelta nei servizi sociali.

Implicazioni pratiche

In pratica, il messaggio è doppio.

  1. Sul “come” della digitalizzazione: l’affidamento (CIG, atti, stipula, flussi informativi) deve passare su piattaforma certificata; la selezione informale può avvenire anche fuori piattaforma, ma deve essere tracciabile e con provenienza certa dei preventivi.
  2. Sul “come” della scelta del contraente: per i servizi alla persona non è più difendibile una selezione fondata solo sul prezzo, nemmeno se il prezzo riguarda solo una componente ribassabile. La scelta deve essere basata su un equilibrio qualità-prezzo e deve rendere leggibile quali elementi qualitativi hanno orientato l’affidamento.

La conclusione, in termini di rischio giuridico, è altrettanto chiara. Chi imposta servizi sociali sottosoglia come “affidamento diretto comparativo al prezzo più basso” si espone a contestazioni non marginali: violazione del vincolo dell’art. 128 e dell’art. 108, indebito svuotamento della disciplina speciale, difetto di istruttoria e motivazione, e vulnerabilità complessiva dell’affidamento.

Viceversa, chi costruisce un confronto semplice ma sostanziale, in cui il prezzo è solo una componente e la qualità viene valutata con parametri minimi coerenti con il settore, porta l’affidamento dentro il perimetro corretto del Codice e riduce drasticamente l’area di contenzioso.

La morale, per chi lavora nei servizi alla persona, è brutale ma utile: nel sottosoglia puoi semplificare la procedura, non puoi semplificare il merito della scelta.

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