Telecamere di sicurezza urbana: niente multe senza una base di legge

18 Giugno 2026 - 14:23
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I filmati raccolti dalle telecamere installate dai Comuni sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana non possono essere riutilizzati automaticamente per ricostruire incidenti stradali, accertare responsabilità e contestare violazioni del Codice della strada. Se manca una norma che autorizzi espressamente quel trattamento, le immagini usate per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria non possono essere recuperate dopo, magari perché tornano utili, per elevare una sanzione o avviare passaggi collegati alla patente.

Il caso arriva dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha ammonito il Comune di Reggio Calabria dopo l'uso di un filmato di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare a un'automobilista una violazione del Codice della strada. Per l'Autorità, quelle immagini non possono essere trattate come materiale sempre disponibile per ogni esigenza successiva dell'ente. Le telecamere che riprendono ad ampio raggio e in modo continuativo la pubblica via hanno un vincolo di finalità preciso: servono alla sicurezza urbana, quindi alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, non a fornire un riscontro video ogni volta che il Comune deve gestire una pratica amministrativa.

Il riutilizzo per altre finalità è possibile solo quando esiste una base giuridica idonea, cioè una disposizione che preveda e disciplini in modo espresso quel trattamento. In questo caso, secondo il Garante, quella base non c'era. L'utilizzo dei filmati per accertare una violazione stradale è stato quindi ritenuto incompatibile con la finalità per cui le immagini erano state raccolte, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità.

Cambia scenario se, in un incidente stradale, emergono condotte rilevanti sotto il profilo penale. In quel caso, i filmati di videosorveglianza possono essere conservati e utilizzati. Diverso è l'impiego delle stesse immagini per finalità soltanto amministrative, come la contestazione di una violazione del Codice della strada, quando questa possibilità non è prevista dalla disciplina applicabile.

Il Garante ha ritenuto illecito anche l'invio del filmato alla Motorizzazione civile per l'eventuale procedimento di revisione della patente dell'interessata. Anche per questo passaggio, infatti, non risultava una previsione nel Codice della strada o in altre disposizioni di settore. Considerate le circostanze del caso e la collaborazione fornita dal Comune durante l'istruttoria, l'Autorità ha ritenuto sufficiente l'ammonimento.


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