Testimoniare contro il datore di lavoro: quali tutele per il dipendente?

14 Ottobre 2026 - 13:30
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lentepubblica.it

Quando un lavoratore viene chiamato a testimoniare in una causa intentata da un familiare contro la sua azienda, non può rifiutarsi di deporre e non può dire il falso. Ma se la sua versione si rivela infondata e attribuisce all’impresa alcune scelte gravi, il datore può reagire con il licenziamento?


L’ordinanza n. 25687, pubblicata il 22 settembre 2026 dalla Cassazione, sezione lavoro, chiarisce che la testimonianza  contro il datore di lavoro è tutelata, ma la tutela non copre le accuse prive di un reale fondamento.

Una check-list inutilizzabile e un licenziamento contestato

Protagonista della vicenda è la dipendente di una società, sentita come testimone in una causa civile avviata da sua sorella contro l’azienda. Dinanzi al giudice, la donna aveva dichiarato che, in caso di guasti ai macchinari, è prevista una check-list, di fatto inutilizzabile perchè la società non vorrebbe far emergere problemi di sicurezza.

La risposta dell’azienda non si è fatta attendere. Quelle frasi pronunciate dalla lavoratrice contenevano, a suo dire, un’accusa falsa e pesantemente lesiva del suo buon nome, cioè quella di ostacolare le misure di prevenzione al fine di nascondere problemi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, al termine dell’iter disciplinare la lavoratrice è stata licenziata.

Il Tribunale di Velletri ha dichiarato nullo il licenziamento, qualificandolo come ritorsivo e ritenendo inesistente la mancanza contestata, con conseguente ordine di riammettere in servizio la lavoratrice e di risarcirla.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1369/2025, ha confermato la pronuncia di primo grado. Per i giudici romani una deposizione conosciuta soltanto da chi partecipa al processo non può incidere sulla reputazione di un’impresa, quindi non occorreva verificarne la falsità. Inoltre, la dipendente era comunque obbligata dalla legge a rispondere.

Contro tale pronuncia l’azienda ha presentato ricorso per cassazione.

La tutela del testimone e il suo limite

La Cassazione parte dalla natura della testimonianza. Chi depone svolge una funzione pubblica, disciplinata dagli artt. 244 e ss. del codice di procedura civile, nonché dall’art. 372 del codice penale. Il testimone non sceglie il momento né le modalità con cui parlare, ma risponde soltanto alle domande ammesse e ha il dovere di dire la verità. Per queste ragioni, il datore non può punirlo qualora la versione da lui raccontata sia sfavorevole, nè può sanzionarlo in caso di imprecisioni o di passaggi poco chiari.

Discorso diverso se la dichiarazione attribuisce all’impresa comportamenti privi di fondamento. La libertà di opinione del lavoratore, tutelata dagli artt. 21 della Costituzione e 1 dello Statuto dei lavoratori, trova un limite nell’onore e nella reputazione del datore di lavoro. Chi riferisce fatti a carico dell’azienda deve poterli ritenere veri sulla base di una valutazione prudente. Anche chi riferisce in giudizio circostanze non vere, con consapevolezza o per negligenza, può dunque essere soggetto a conseguenze disciplinari, a condizione che la sua dichiarazione, a causa del contenuto, del contesto e della gravità, sia tale da incrinare il rapporto di fiducia tra le parti, che rappresenta la colonna portante di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

La Corte aveva già ammesso, con la pronuncia n. 2626/1998 e, in senso conforme, con la n. 5546/2000, che possa integrare giusta causa di licenziamento il comportamento del testimone che, in una causa civile, dichiara il falso attribuendo al datore fatti gravemente lesivi della sua dignità e onorabilità, tanto da spezzare la fiducia reciproca. Tuttavia, non è previsto alcun automatismo. Il giudice, infatti, deve valutare caso per caso la gravità del comportamento, in base al dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.) e ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), in modo da stabilire se esista una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo soggettivo.

Perché la Corte d’appello ha sbagliato

Secondo la Cassazione i giudici di appello non hanno effettuato quest’esame, negando rilievo alla possibile falsità delle parole e respingendo le prove offerte dalla società, basandosi su due argomenti ritenuti insufficienti.

Il primo è che la deposizione restava confinata al processo. In realtà la stessa era stata ascoltata da più persone, a partire dalla società. Il fatto che le parole siano circolate in una cerchia ristretta può rilevare nel decidere quanto severa debba essere la risposta dell’azienda, ma non esclude a priori ogni profilo disciplinare. Nel caso di specie, la contestazione non riguardava la diffusione del contenuto della testimonianza all’esterno, ma piuttosto l’asserita consapevole alterazione della verità dinanzi al giudice e l’effetto sul rapporto di fiducia con l’azienda.

Il secondo argomento è che la lavoratrice doveva testimoniare per legge. L’obbligo, tuttavia, non rende irrilevanti parole non corrispondenti ai fatti e dannose per l’immagine dell’impresa, soprattutto se chiamano in causa il mancato rispetto delle regole antinfortunistiche, materia di particolare rilevanza sociale.

La ritorsione va dimostrata, non data per scontata

Il secondo errore riguarda la nullità del licenziamento. Si ha licenziamento ritorsivo quando il datore reagisce in modo ingiusto e arbitrario a un comportamento lecito del lavoratore. La nullità deriva dal motivo illecito che ha determinato il recesso (artt. 1345 e 1418 c.c.). In questi casi, lo Statuto dei lavoratori prevede il rimedio di cui all’art. 18, comma 1, ossia la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

La prova spetta a chi invoca la ritorsione, che deve dimostrare che la volontà di rivalsa sia stata l’unica ragione del licenziamento. Si tratta di una prova difficile, per la quale sono ammesse anche le presunzioni. Ma il giudice non può dare la ritorsione per scontata. Occorre che il motivo dichiarato sia un semplice pretesto, così da rendere il licenziamento non solo eccessivo, ma voluto come punizione.

La Corte d’appello aveva ritenuto provata la ritorsione sulla base di un solo elemento, la non rilevanza disciplinare della deposizione, senza chiarire se le parole fossero vere o false e senza cercare altri riscontri.

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