Spese scolastiche, dal 2027 cambia la comunicazione con il Fisco

13 Ottobre 2026 - 13:30
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lentepubblica.it

Le spese sostenute dalle famiglie per alcuni servizi scolastici entreranno in modo più strutturato nei flussi informativi diretti all’Amministrazione finanziaria. A partire dal periodo d’imposta 2027, gli enti locali saranno infatti tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai costi dei servizi ausiliari all’istruzione e agli eventuali rimborsi. Per il 2026, invece, l’invio dei dati resterà facoltativo.


La novità riguarda prestazioni utilizzate quotidianamente da migliaia di nuclei familiari, dalla mensa al trasporto scolastico, fino alle attività di assistenza e ai servizi di pre e post scuola. L’obiettivo è rendere disponibili al Fisco le informazioni necessarie per predisporre le dichiarazioni dei redditi, ampliando la platea dei soggetti coinvolti nella comunicazione delle spese detraibili.

Un passaggio importante nell’iter della misura è arrivato con il provvedimento n. 632 del 23 settembre 2026, attraverso il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il documento esamina le modalità con cui dovranno essere raccolte e trasmesse le informazioni, soffermandosi anche sulle condizioni che consentono di rispettare la normativa sulla riservatezza.

Quali spese scolastiche saranno comunicate al Fisco

Il perimetro delle informazioni interessate comprende i costi sostenuti per i cosiddetti servizi ausiliari all’istruzione, ossia quelle prestazioni che accompagnano l’attività didattica e contribuiscono a rendere più agevole la frequenza scolastica. Non si tratta, quindi, soltanto delle somme pagate direttamente alla scuola per l’iscrizione o la frequenza, ma anche degli importi relativi a determinati servizi complementari.

Tra le voci considerate rientra innanzitutto la mensa scolastica, un servizio che interessa le famiglie degli alunni iscritti a istituti con attività organizzate anche durante la pausa pranzo. Sono comprese inoltre le spese per il trasporto degli studenti e quelle sostenute per l’assistenza durante il pasto.

La comunicazione riguarda anche i servizi di pre e post scuola, utilizzati soprattutto dai genitori che, per esigenze lavorative o organizzative, hanno necessità di accompagnare i figli prima dell’inizio delle lezioni o di riprenderli dopo il termine dell’orario ordinario.

La rilevanza fiscale di queste uscite non è una novità assoluta. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, richiamate nel parere del Garante, riconoscono infatti che determinate spese per l’istruzione possono comprendere anche i costi dei servizi integrativi, purché ricorrano le condizioni previste dalla disciplina tributaria.

Un elemento significativo riguarda il soggetto che materialmente eroga la prestazione. Il servizio può essere organizzato dalla stessa istituzione scolastica, ma anche dal Comune o da un altro operatore incaricato. Questa circostanza non esclude, di per sé, la possibilità che la spesa possa beneficiare della detrazione fiscale.

Dal 2027 l’invio diventa obbligatorio per gli enti locali

La modifica interviene su un sistema di comunicazioni già esistente, estendendo agli enti locali non appartenenti al sistema nazionale di istruzione gli adempimenti relativi alle spese per i servizi accessori alla frequenza scolastica.

La distinzione temporale è fondamentale. Per le spese riferite al periodo d’imposta 2026, la trasmissione delle informazioni sarà facoltativa. Dal periodo d’imposta 2027, invece, gli enti locali dovranno procedere all’invio secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

La scelta di prevedere una prima fase non obbligatoria consente di distinguere il periodo iniziale di applicazione dal momento in cui la comunicazione diventerà un adempimento ordinario. Per le amministrazioni interessate sarà quindi importante organizzare per tempo le procedure interne, verificando quali dati siano effettivamente disponibili e come possano essere trasmessi attraverso i canali previsti.

Il nuovo sistema si inserisce nel percorso di progressivo ampliamento della dichiarazione dei redditi precompilata. L’Amministrazione finanziaria può già utilizzare informazioni provenienti da diverse fonti per predisporre il modello destinato ai contribuenti. L’estensione dei flussi informativi ai servizi scolastici gestiti dagli enti territoriali punta a completare ulteriormente il quadro delle spese che possono assumere rilievo nella dichiarazione.

È opportuno precisare che il parere favorevole del Garante riguarda lo schema di provvedimento sottoposto alla sua valutazione. Le modalità operative devono essere lette alla luce degli atti attuativi e delle disposizioni che disciplinano la trasmissione telematica.

Comuni e gestori esterni: quali dati dovranno essere trasmessi

Un aspetto centrale riguarda la gestione dei servizi affidati a operatori esterni. In numerosi territori, infatti, mensa, trasporto e altre attività integrative non sono svolti direttamente dal Comune, ma vengono organizzati attraverso contratti con imprese o altri soggetti incaricati.

Lo schema esaminato dal Garante chiarisce che, quando la gestione dei servizi ausiliari è affidata a terzi, l’ente locale dovrà trasmettere le informazioni soltanto se queste risultano nella sua disponibilità. Non viene quindi configurato un obbligo di comunicazione di dati che l’amministrazione non possiede.

La previsione assume particolare importanza sul piano pratico. L’organizzazione dei servizi può variare sensibilmente da un territorio all’altro e non tutte le amministrazioni dispongono delle medesime informazioni sui pagamenti effettuati dalle famiglie. La regola tiene conto di queste differenze, collegando l’adempimento alla disponibilità effettiva dei dati.

Tra le informazioni considerate rientra anche il codice fiscale della persona che ha sostenuto la spesa, ma la sua indicazione è prevista quando il dato è disponibile presso l’ente locale che effettua la comunicazione.

Il flusso informativo comprende inoltre i dati relativi agli eventuali rimborsi delle spese per i servizi ausiliari all’istruzione. Questo elemento è rilevante perché, per ricostruire correttamente la posizione fiscale del contribuente, non è sufficiente conoscere soltanto quanto è stato pagato: occorre considerare anche le somme eventualmente restituite.

Privacy e dichiarazione precompilata: le garanzie previste

L’ampliamento delle informazioni disponibili per il Fisco richiede attenzione anche sotto il profilo della protezione dei dati personali. Le comunicazioni riguardano infatti spese riconducibili a singoli contribuenti e devono essere gestite nel rispetto delle regole che disciplinano il trattamento delle informazioni personali.

Nel parere del 23 settembre 2026, il Garante ha ritenuto che lo schema sottoposto all’esame fosse conforme al quadro normativo di riferimento. L’Autorità ha inoltre rilevato che rimangono invariate le misure tecniche e organizzative già previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2021, che aveva disciplinato le precedenti modalità di trasmissione dei dati sulle spese scolastiche.

Il riferimento normativo è costituito, tra gli altri, dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e dal Codice italiano in materia di privacy. Il trattamento delle informazioni deve quindi avvenire entro i limiti e secondo le garanzie stabiliti da queste disposizioni.

Il parere favorevole non elimina gli obblighi di tutela che gravano sui soggetti coinvolti. Gli enti locali dovranno attenersi alle modalità di trasmissione previste, mentre l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni nell’ambito delle finalità fiscali per cui sono raccolte.

La disciplina contempla anche la possibilità per il contribuente di opporsi all’utilizzo dei dati relativi alle spese per i servizi ausiliari nella dichiarazione precompilata. Le modalità e le scadenze per esercitare questa facoltà cambiano a seconda dell’anno di riferimento.

Come funziona l’opposizione all’utilizzo delle spese

Per gli importi sostenuti nel 2026, l’opposizione potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata e fino alla scadenza prevista per la trasmissione dei relativi dati.

Per le spese sostenute dal 2027, lo schema prevede una possibilità aggiuntiva: il contribuente potrà manifestare la propria opposizione anche direttamente al soggetto destinatario del pagamento, nel momento in cui sostiene la spesa oppure, comunque, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

La differenza amplia le modalità attraverso cui le famiglie possono esercitare il proprio diritto, prevedendo per i periodi d’imposta dal 2027 un’opzione che può essere attivata anche nei confronti del soggetto che riceve il pagamento.

Per i cittadini sarà quindi importante prestare attenzione alle procedure e ai termini applicabili all’anno fiscale interessato, soprattutto se intendono impedire che le informazioni sulle spese vengano utilizzate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Cosa cambia per famiglie e amministrazioni

La nuova disciplina punta a rendere più completo il patrimonio informativo utilizzato per la dichiarazione dei redditi, includendo anche le spese per servizi scolastici gestiti dagli enti territoriali. Per le famiglie, il cambiamento riguarda soprattutto il percorso attraverso cui determinati costi possono essere acquisiti dall’Amministrazione finanziaria, senza che venga meno la necessità di rispettare i requisiti previsti per le agevolazioni fiscali.

Per i Comuni e gli altri enti interessati, invece, la principale novità è organizzativa: dal 2027 la comunicazione diventerà obbligatoria e dovrà essere gestita in conformità alle indicazioni tecniche applicabili. Sarà necessario verificare la disponibilità delle informazioni, prestare attenzione agli eventuali rimborsi e distinguere i servizi gestiti direttamente da quelli affidati a soggetti esterni.

Il provvedimento segna dunque un ulteriore passaggio nel processo di integrazione dei dati destinati alla dichiarazione precompilata. Il parere favorevole del Garante rappresenta un tassello di questo percorso, mentre la distinzione tra fase facoltativa e obbligo a regime definisce il calendario entro cui gli enti locali dovranno adeguarsi.

La data da tenere presente è il 2027, quando l’invio delle informazioni diventerà obbligatorio. Per il 2026 resta invece prevista una fase facoltativa, accompagnata da regole specifiche sull’opposizione all’utilizzo dei dati e dalla conferma delle misure di protezione già applicate alle comunicazioni fiscali sulle spese scolastiche.

Il testo del parere del Garante della Privacy

Qui il documento completo.

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