TFR neoassunti, come si regolarizzano le quote dei primi 60 giorni
lentepubblica.it
Un neoassunto entra in azienda il 1° luglio 2026. Da quel giorno ha 60 giorni di tempo per decidere dove far confluire il proprio TFR. Nel frattempo l’ufficio paghe non sa ancora a quale forma pensionistica versare i contributi maturati in quella finestra.
Con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026 l’INPS colma proprio questo vuoto operativo, con istruzioni rivolte a chi gestisce le buste paga. La questione riguarda in primo luogo le aziende private. Non è però estranea agli uffici del personale di enti pubblici economici e organismi pubblici privatizzati, per la quota di personale assunta con rapporti regolati dal diritto comune, per cui trovano applicazione le stesse logiche di alimentazione del Fondo di Tesoreria.
Perché le quote dei primi 60 giorni diventano competenze arretrate
Finché il lavoratore non decide, il TFR maturato può confluire nella previdenza complementare oppure, qualora si preferisca restare ancorati al regime dell’art. 2120 del codice civile, rientrare nel Fondo di Tesoreria INPS, quando ricorrano i requisiti dimensionali dell’azienda.
Da questa indeterminatezza discende una conseguenza contabile precisa. Le somme accantonate nel periodo di attesa diventano, agli occhi dell’INPS, competenze arretrate. Nessun versamento è dovuto durante il periodo di scelta. Solo con l’avvio del mese successivo alla scadenza dei 60 giorni scatta l’obbligo verso la forma pensionistica individuata, obbligo che però copre retroattivamente anche le settimane già trascorse dall’assunzione. È quanto stabilisce il co. 7-quinquies dell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005.
Il codice CF05 e la sua collocazione nel flusso Uniemens
Per sanare gli arretrati serve un codice specifico. È il CF05, introdotto dalla circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, che nel flusso Uniemens è identificato come “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Il codice trova posto nell’elemento TipoImpPregCMT, lungo il percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso. Si tratta di un dettaglio tecnico che i software paghe dovranno recepire nei prossimi aggiornamenti.
Le scadenze seguono la scelta del lavoratore, non un calendario fisso
Il termine utile per regolarizzare senza sanzioni non coincide automaticamente con la fine dei 60 giorni, ma con il mese successivo al momento in cui il lavoratore perfeziona la propria decisione, che può arrivare anche molto prima della scadenza naturale.
Un caso pratico aiuta a comprendere il meccanismo. Un’impresa assume un magazziniere il 15 settembre 2026. I 60 giorni scadono a metà novembre e se il lavoratore resta in silenzio l’ufficio paghe dovrà muoversi entro dicembre, recuperando con il CF05 le quote maturate da settembre a novembre. Le cose cambiano se la scelta arriva prima del previsto, per esempio già a inizio ottobre: da quel momento il termine si accorcia e la regolarizzazione va anticipata a novembre, senza attendere la scadenza naturale del bimestre. Chi in quel caso rimandasse a dicembre, confidando nel calendario standard, sforerebbe il termine e dovrebbe passare al CF02.
Oltre il termine scattano i codici CF02 e CF11
Chi denuncia le quote arretrate oltre il mese successivo alla decisione del lavoratore perde il beneficio dell’esonero da sanzioni. La regolarizzazione richiede allora il codice CF02, insieme al codice CF11 per la maggiorazione dovuta. Un aggravio che ricade sull’impresa, non sul lavoratore.
Un secondo CF05, da non confondere con questo
Il codice CF05 non nasce con il messaggio 2325/2026, ma già da tempo riguarda un’altra categoria, ossia i datori entrati per la prima volta nell’obbligo verso il Fondo di Tesoreria per effetto delle nuove soglie dimensionali dinamiche volute dalla Legge di bilancio 2026. Le soglie scendono nel tempo: 60 dipendenti nel biennio 2026-2027, 50 dal 2028 al 2031, 40 dal 2032. Per questi datori il recupero delle competenze da gennaio a giugno 2026 aveva un termine autonomo, fissato al 16 luglio 2026 dal messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026. Un’azienda già sopra soglia che abbia anche assunto personale dopo il 30 giugno potrebbe quindi trovarsi a gestire, nello stesso anno, due regolarizzazioni distinte sotto lo stesso codice causale.
Chi rientra nella nuova disciplina e come si può cambiare idea
La platea coinvolta è quella dei lavoratori di prima assunzione, assunti dopo il 30 giugno 2026, con esclusione dei lavoratori domestici. Entro 60 giorni possono rinunciare all’adesione automatica, indirizzare il TFR verso un fondo pensione diverso da quello di categoria, oppure restare nel regime dell’art. 2120 del codice civile.
Il co. 7-quater dell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005 permette di revocare la scelta in un secondo momento, per poi conferire il TFR maturando a un fondo scelto successivamente. Diverso il caso di chi ha già aderito alla previdenza complementare, anche per effetto del meccanismo automatico: il conferimento diventa a quel punto irrevocabile, ai sensi dell’art. 8, co. 7, lettera a), dello stesso decreto. Solo chi rimane fuori dalla previdenza complementare, con il TFR ancora in azienda o già destinato al Fondo di Tesoreria, mantiene aperta la porta per un’adesione successiva.
Per i lavoratori non di prima assunzione la disciplina cambia. L’art. 8, co. 9-bis, del d.lgs. n. 252/2005 impone al datore di informarli sulla possibilità di indicare, sempre entro 60 giorni, la forma pensionistica di destinazione. Se il lavoratore non risponde, scatta comunque l’adesione automatica, ma senza la via d’uscita prevista dal co. 7-quater, che resta riservata a chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
Il testo del messaggio dell’INPS
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