Assegno unico 2026, cambiano le regole per figli all’estero e lavoratori UE non residenti
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Si amplia il perimetro dell’Assegno unico e universale per le famiglie con situazioni transfrontaliere. Le novità riguardano in particolare i figli fiscalmente a carico che risiedono in un altro Paese dell’Unione europea e i cittadini comunitari che lavorano in Italia pur non avendovi la residenza. A definire le modalità operative è l’INPS con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, emanata dopo le modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge 19/2026 e confermate dalla legge di conversione n. 50 del 20 aprile 2026. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 aprile.
La portata dell’intervento è significativa anche considerando le dimensioni raggiunte dalla misura. Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile dell’Osservatorio INPS, nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati 9,9 miliardi di euro di Assegno unico a 6.095.716 nuclei familiari, per complessivi 9.613.178 figli. A giugno l’importo medio mensile, comprese le eventuali maggiorazioni, si attestava a 175 euro per figlio.
Assegno unico per i figli residenti in un altro Paese UE
La prima modifica interviene su una questione particolarmente rilevante per le famiglie che vivono tra più Stati europei. Ai soli fini del riconoscimento dell’Assegno unico vengono ora considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché siano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.
Prima della modifica, la disciplina dell’AUU collegava la nozione di figlio a carico anche alla composizione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 230/2021 introduce invece una specifica apertura per i figli che vivono in un altro Paese UE. La novità riguarda esclusivamente l’attribuzione dell’assegno e non modifica le regole generali utilizzate per stabilire chi fa parte del nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della situazione economica equivalente.
Questo significa che la residenza del figlio fuori dall’Italia, purché all’interno dell’Unione europea e in presenza del requisito fiscale richiesto, non rappresenta più di per sé un ostacolo al riconoscimento della prestazione. Non si tratta però di un’estensione indiscriminata a qualsiasi figlio residente all’estero. La disposizione infatti fa espressamente riferimento agli Stati membri dell’UE e richiede che il figlio risulti fiscalmente a carico secondo la legislazione italiana. Restano quindi fuori da questa specifica innovazione i casi relativi a figli residenti in Paesi extraeuropei.
Lavoratori europei non residenti: come cambia il diritto all’AUU
La seconda novità riguarda i cittadini di altri Stati dell’Unione europea che lavorano in Italia senza esservi residenti. La nuova disciplina supera alcuni dei precedenti vincoli collegati alla residenza e al soggiorno e consente l’accesso alla prestazione anche sulla base dell’effettivo rapporto con il sistema lavorativo e previdenziale italiano.
Tra i requisiti introdotti figura infatti la possibilità di accedere all’Assegno unico quando il richiedente è titolare di un contratto di lavoro subordinato. Oppure quando il richiedente svolge un’attività autonoma che comporta l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana. Questo però a condizione che risulti in regola con il versamento dei contributi dovuti. Contestualmente, la modifica ha eliminato, nell’ipotesi prevista dalla nuova disciplina, il precedente riferimento al possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Per i lavoratori non residenti l’Assegno non viene tuttavia automaticamente riconosciuto per l’intero anno. La legge stabilisce che l’erogazione debba essere commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia. Se, ad esempio, l’attività nel nostro Paese copre soltanto una parte dell’anno, anche il diritto alla prestazione deve essere rapportato a quel periodo.
Cambia di conseguenza anche la gestione della domanda. Il lavoratore non residente deve presentarla in relazione alla durata dell’attività svolta in Italia e deve rinnovarla annualmente a decorrere dal 1° marzo. Il legame con l’attività lavorativa diventa quindi centrale non soltanto per stabilire l’accesso alla misura, ma anche per determinarne la durata effettiva.
La nuova disciplina si inserisce nel più ampio sistema europeo di coordinamento della sicurezza sociale. Il Regolamento CE n. 883/2004 ricomprende infatti le prestazioni familiari e stabilisce criteri specifici quando, per la stessa famiglia, possono sorgere diritti in più Stati membri. In presenza di prestazioni concorrenti non si produce automaticamente una duplicazione dei benefici. Di fatto si applicano regole di priorità che individuano lo Stato competente in via principale e, quando previsto, consentono all’altro Stato di riconoscere un’eventuale integrazione differenziale.
Domande dal 21 aprile e ricalcolo degli importi
Un ultimo aspetto riguarda la gestione della fase transitoria. Le nuove disposizioni sono operative dal 21 aprile 2026 e l’INPS ha previsto che le domande presentate da quella data vengano definite in via provvisoria nelle more del completo adeguamento delle procedure informatiche.
Anche gli importi relativi alle mensilità interessate dalle nuove regole possono essere sottoposti a successiva verifica. Per le competenze decorrenti da maggio 2026 l’Istituto può quindi procedere alla rielaborazione delle somme sulla base delle informazioni acquisite e dell’effettiva situazione del beneficiario. L’esito può tradursi nella conferma dell’importo già corrisposto, in un ricalcolo oppure nel riconoscimento di ulteriori somme spettanti. Al contrario, qualora dalle verifiche emerga che una parte dell’Assegno non era dovuta, l’INPS può procedere al recupero dell’indebito.
Le modifiche del 2026 segnano dunque un passaggio importante per l’Assegno unico con figli all’estero e per i lavoratori europei che esercitano la propria attività in Italia senza trasferirvi la residenza. Il principio seguito dal legislatore è quello di attribuire maggiore rilievo al rapporto effettivo con il sistema lavorativo e previdenziale italiano e, parallelamente, di adeguare la disciplina nazionale alla dimensione transfrontaliera delle famiglie europee. Resta però indispensabile valutare ogni situazione alla luce dei requisiti previsti dalla normativa italiana e delle regole europee di coordinamento, soprattutto quando analoghe prestazioni familiari possono essere riconosciute anche da un altro Stato membro.
Si può presentare domanda sul portale INPS.
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