Danno erariale dalla negligente mancata annotazione di separazione matrimoniale

18 Settembre 2026 - 10:15
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lentepubblica.it

In questo recente approfondimento, relativo a una sentenza della Corte dei Conti, un focus sul danno erariale dalla negligente mancata annotazione di separazione matrimoniale a cura dell’Avv. Maurizio Lucca.


La sentenza non definitiva e ordinanza di sospensione n. 139 del 17 settembre 2026, della sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, accerta il danno erariale (indiretto) dalla condotta gravemente colposa, di un dipendente di stato civile di un Comune, per non aver riportato lo stato matrimoniale nelle certificazioni rilasciate per le “pubblicazioni”; causa di un risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dall’Ente di appartenenza, a seguito di transazione, per la sentenza nullità del matrimonio civile contratto.

Nella sua linearità, fornisce indicazioni operative di condotta e, allo stesso tempo, si allinea alle innumerevoli (ormai) sentenze di rinvio, in attesa del vaglio costituzionale della riforma FOTI (sulla fatica di amministrare, comunemente annoverata tra le malattie etiche: l’anoreossite, da altri chiamata, firmite o burocrazia difensiva) [1].

Fatto

Nella sua essenzialità, il Comune non riportava la sentenza di “separazione” comunicata (in modo incontrovertibile) dal Tribunale, riportando erroneamente sull’atto di matrimonio la seguente annotazione: «Con sentenza del Tribunale…è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio cui si riferisce l’atto controscritto».

Certificazione (errata) acquisita da altro Comune per procedere alle pubblicazioni: a matrimonio contratto, il Comune procedeva alla correzione dell’annotazione sull’atto di matrimonio, dando comunicazione, come per legge, anche ai diretti interessati; anche se successivamente provvedevano ad adire il Tribunale per statuire effettivamente lo scioglimento degli effetti civili del proprio matrimonio.

La circostanza non impediva gli inevitabili riflessi negativi sulle seconde nozze: il Tribunale dichiarava con sentenza la nullità del matrimonio contratto (il secondo), seguiva, per tali fatti imputabili all’Amministrazione, una “condanna” (accordo stragiudiziale) per il danno procurato con le proprie errate annotazioni e informazioni dello Stato civile.

La condotta della convenuta, era frutto, in assenza di complesse scelte discrezionali e a fronte di semplice attività materiale, di colpa grave, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come integrata dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, della legge n. 1/2026, ravvisandosi nella suddetta condotta «la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento».

La difesa della parte convenuta invocava lo scudo erariale (inapplicabile per l’epoca dei fatti), nonché la responsabilità del “nubendo” per aver omesso, al momento della richiesta delle pubblicazioni, la reale situazione: separato e non di essere di libero stato (non evocabile).

Condanna

La sentenza, al di là della sospensione sulla condanna al quantum del danno erariale (sino all’esito della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’artt. 1, comma 1 octies della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, nonché dell’art. 6 della legge 7 gennaio 2026, n. 1) [2], individua profili di interesse pratico: in primis l’esigenza di verificare sempre la corretta redazione degli atti di stato civile, coerenti con le indicazioni della magistratura, operazione che il giudice contabile ritiene non di difficile interpretazione o complessa, anzi routinaria, ben verificabile anche dal pubblico ufficiale del Comune ricevente (non evocato in giudizio), che dalla sentenza di cessazione degli effetti civile non trova riscontro della precedente di separazione (profilo “annotato” dal giudice erariale «ricevendo un atto di matrimonio con l’unica annotazione dello scioglimento del matrimonio del Sig. …, non aveva verificato come mai non vi fosse la annotazione della precedente separazione dei coniugi»).

Fatta questa premessa (extra), la Corte annota:

  • i fatti nella loro materialità risultano provati e non sono contestati;
  • l’esborso per il pagamento (danno indiretto) coincide con l’esborso transattivo, avvenuto entro i termini prescrizionali;
  • l’errata annotazione di un atto dotato di fede pubblica e rilevanza esterna, esige una particolare attenzione per le conseguenze dirette sui cittadini e sulle relazioni sociali, non esigendo, tuttavia, scelte discrezionali e, a fronte di semplice attività materiale (recepimento di una chiarissima sentenza di separazione nei registri ed atti pubblici), qualifica normativamente la colpa grave nella codificazione della riforma di cui alla legge n. 1/2026;
  • lo scudo erariale risulta inapplicabile in relazione all’epoca dei fatti (anno 2013, mentre la norma speciale coinvolge il periodo dal 17 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2025);
  • in sede transattiva la disciplina di riferimento non prevede il coinvolgimento del dipendente pubblico, ciononostante in sede erariale, a fronte del contestato danno patrimoniale indiretto, può far valere pienamente i propri argomenti difensivi: «non patisce alcun vincolo assoluto dalle risultanze civili (o penali o disciplinari)», autonomamente rivalutabile dal giudice erariale, che, nel caso di specie, dimostrano la condotta gravemente colposa (per gli effetti diretti provocati sugli interessati, oggetto di ristoro della PA, il cd danno indiretto);
  • un aspetto rilevante viene segnalato: «ben ha fatto il Comune … a chiudere la vicenda in via transattiva, corrispondendo ai danneggiati, in luogo dei rivendicati euro 85.153,54, solo euro 33.000,00, in questa sede contestati alla convenuta dalla attrice Procura» [3].

La colpa grave

Pare giusto rammentare che la colpa grave, da accertarsi ex ante, in concreto e in termini normativi e non psicologici, consiste nell’errore professionale inescusabile derivante da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza, tale da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l’enunciazione di Ulpiano (culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt): l’accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone l’esistenza di una regola normativa di condotta dell’agere pubblico e la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell’agente pubblico così come delle condizioni di operatività nelle quali l’agente ha operato [4].

Schematicamente:

  • IMPERIZIA: che non si sa fare (errori non scusabili, assenza di cognizioni tecniche fondamentali al ruolo ricoperto, ex 1176 c.c.);
  • NEGLIGENZA: non fare ciò che si deve fare (trascuratezza, grossolana superficialità, pigrizia, noncuranza. mancanza di sollecitudine, menefreghismo);
  • IMPRUDENZA: fare ciò che non si deve fare (avventatezza, spregiudicatezza);
  • MANCATO RISPETTO: inosservanza di leggi, regole, protocollo, ordini, direttive, senza cura e attenzione.

Ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa è necessario che siano presenti i seguenti elementi:

  • un DANNO PATRIMONIALE, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall’Amministrazione pubblica;
  • un NESSO DI CAUSALITÀ fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso;
  • il COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave;
  • e che SUSSISTA UN RAPPORTO DI SERVIZIO fra l’agente che ha cagionato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto [5].

Secondo le indicazioni delle SS.UU. [6], la responsabilità si configura non solo a fronte di danni diretti subiti dall’Amministrazione per fatti ed omissioni commessi con dolo o con colpa grave (insindacabile invece il merito delle scelte discrezionali), ma anche quando, entro i medesimi limiti, il danno sia stato subito indirettamente dall’Amministrazione chiamata innanzi al giudice, ordinario o amministrativo, a risarcire il terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 28 Cost., trovando fondamento nella legge n. 20 del 1994 e nelle sue successive modifiche.

L’illecito erariale si connota per la “combinazione di elementi restitutori e di deterrenza[7]: è stata ampliata la nozione di danno pubblico, sino a ricomprendervi la compromissione di interessi pubblici di carattere generale connessi all’equilibrio economico e finanziario dello Stato: in quest’ambito si colloca la particolare figura di responsabilità amministrativa quale il danno da disservizio.

Il quantum

Definito l’elemento soggettivo della colpa grave, il grado di esigibilità della condotta “virtuosa” comandata, in ragione delle condizioni concrete dell’agire, il mancato adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), l’assenza di circostanze anomale che ne impediscano l’osservanza o falsino la percezione dell’agente; dunque, l’acclarato danno, la determinazione del quantum alla sola quota parte del 30% del danno stesso (il cd potere riduttivo obbligatorio) viene rinviata (la determinazione della somma) all’esito della decisione della Corte Costituzionale sulla cit. questione di legittimità costituzionale.

Note

[1] Cfr. Corte cost., sentenza n. 132/2024.

[2] Ritenuta lesiva dell’indipendenza del giudice, atteso che trasformerebbe il risarcimento in un irragionevole indennizzo, violando plurimi parametri costituzionali, come descritto «con robusti e concorrenti argomenti giuridici, diverse Sezioni di questa Corte (Sez. Lombardia, ordinanza del 27 agosto 2026 n. 25; Sez. II App. nn. 87 e 108/2026; Sez. Toscana n. 110/2026; Sez. Piemonte n. 109/2026) … come già di recente statuito da questa Sezione (v. C.conti, sez. Lombardia, 2.9.2026 n.135)»: la responsabilità da ristoro del danno a sanzione, trasferendo sulla collettività il costo di scelte gravemente inefficienti. Nell’ordinanza n. 25/2026, della sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, sull’obbligatorietà del potere riduttiva si evidenza la «irragionevolezza di tale approdo, ancorato ad un dato normativo chiaro, ma di dubbia conformità alla Costituzione, che porterebbe ad una condanna sostanzialmente simbolica, ovvero ad un “indennizzo” più che ad un “risarcimento” a favore del Comune danneggiato…, con iniquo e irragionevole accollo sulla collettività del restante e prevalente 70% del danno chiaramente accertato e patito dalla PA».

[3] In effetti, uno degli elementi che l’ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, consentendo attraverso tale modalità di chiusura del contenzioso di ridurre il rischio di esporre l’Ente ad un danno superiore: «dalla concezione di bilancio come bene pubblico e dalle finalità perseguite per il coordinamento della finanza pubblica, si può avallare, mutatis mutandis, quel modello di risoluzione alternativa delle controversie che fonda la propria ratio proprio sulla riduzione di sprechi nel maneggio di risorse pubbliche », TUZZI, Il potere transattivo della pubblica amministrazione nella risoluzione alternativa delle controversie: spunti per una rinnovata lettura anche attraverso il prisma della responsabilità amministrativo-contabile, Rivista della Corte dei conti, 2021, n. 1, pag. 44. Cfr. Corte conti, sez. giur. Umbria, 25 febbraio 2022, n. 9, ove si ha stabilito che costituisce danno erariale non addivenire a una transazione palesemente vantaggiosa: il danno va determinato in misura pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per la soccombenza e quello che sarebbe derivato dalla conciliazione. Vedi, anche, Corte conti, sez. contr. Lombardia, 7 giugno 2017, n. 181.

[4] Corte conti, sez. giur. Sicilia, 19 maggio 2026, n. 131.

[5] Corte conti, sez. giur. Lazio, 13 gennaio 2026, n. 15.

[6] Cass. civ., SS.UU., Ord. 1° maggio 2026, n. 12267.

[7] Corte cost., sentenza n. 371 del 1998.

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