Caso Almasri, la Consulta chiede a Nordio di trasmettere alla Procura le richieste della Cpi
Nasce dal caso Almasri la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ridefinisce i rapporti tra il ministro della Giustizia e la Corte penale internazionale. Con la sentenza n. 143, depositata oggi, la Consulta ha stabilito che il Guardasigilli deve trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte dell’Aja, salvo motivare senza ritardo un eventuale diniego fondato esclusivamente sulla tutela di principi costituzionali preminenti.
La decisione arriva dopo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla quarta sezione penale della Corte d’Appello di Roma nell’ambito del procedimento scaturito dalla vicenda che ha coinvolto il generale libico Osama Almasri, destinatario di un mandato di arresto della Corte penale internazionale. La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 20 dicembre 2012, nella parte in cui non prevedono che il ministro della Giustizia debba trasmettere con immediatezza le richieste della Corte penale internazionale al Procuratore generale competente. La pronuncia introduce anche l’obbligo di comunicare senza indugio un eventuale rifiuto, che dovrà essere adeguatamente motivato e giustificato esclusivamente dalla necessità di salvaguardare principi costituzionali fondamentali.
La vicenda trae origine dal caso Almasri, arrestato in Italia in esecuzione di un mandato emesso dalla Corte penale internazionale e successivamente rimesso in libertà dopo che il ministro della Giustizia non aveva dato seguito alla richiesta di cooperazione prevista dalla normativa vigente. Proprio nell’esaminare quel procedimento, la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che la disciplina italiana presentasse profili di contrasto con la Costituzione, rimettendo la questione alla Consulta. Nelle motivazioni, la Corte osserva come il sistema vigente attribuisca al ministro un ruolo esclusivo nella gestione della cooperazione con la Corte penale internazionale, senza tuttavia fissare criteri idonei a delimitare tempi e modalità di esercizio di tale potere. Secondo i giudici costituzionali, l’assenza di un preciso vincolo temporale espone il procedimento al rischio di inerzie o ritardi incompatibili con gli obblighi assunti dall’Italia attraverso lo Statuto di Roma.
I rilievi della Corte Costituzionale
La Consulta richiama gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, sottolineando che il meccanismo previsto dalla legge non garantisce un’effettiva e tempestiva collaborazione con la Corte penale internazionale. In particolare, viene stigmatizzato il rischio che il ministro possa procrastinare indefinitamente la trasmissione delle richieste oppure non assumere alcuna decisione esplicita, lasciando spazio a silenzi amministrativi sottratti a ogni forma di controllo. Per i giudici costituzionali, un simile assetto compromette l’efficacia delle procedure interne proprio in un settore, quello della repressione dei crimini internazionali più gravi, che richiede rapidità e certezza delle decisioni. La Corte afferma infatti che questo ambito “non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari”. La sentenza evidenzia inoltre che la disciplina vigente viola il principio di leale collaborazione, destinato a regolare sia i rapporti tra il Governo italiano e la Corte penale internazionale sia quelli tra l’autorità politica e quella giudiziaria nazionale. Per questo motivo la Consulta precisa che all’obbligo del ministro di dare immediata esecuzione alle richieste provenienti dall’Aja deve corrispondere, con la stessa tempestività, l’obbligo di esplicitare le ragioni di un eventuale diniego. Si tratta, sottolinea la Corte, di ipotesi eccezionali, ammissibili soltanto quando siano coinvolti principi inviolabili legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica. La Corte Costituzionale ha invece dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura di consegna disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge n. 237 del 2012. Secondo la Consulta, tali disposizioni non risultano di per sé incompatibili con gli obblighi internazionali di cooperazione. Le criticità costituzionali risiedono esclusivamente nelle regole generali contenute negli articoli 2 e 4, ora dichiarati illegittimi nella parte in cui non impongono l’immediata trasmissione delle richieste della Corte penale internazionale o un altrettanto tempestivo diniego motivato.
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