Certificazione sulla copertura dei servizi: la scadenza per gli enti deficitari
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Il Ministero dell’Interno richiama gli enti locali agli adempimenti relativi alla certificazione della copertura dei costi dei servizi riferita all’anno 2023. Coinvolti comuni, province, città metropolitane e comunità montane che si trovano in particolari condizioni finanziarie. Previste sanzioni in caso di mancato invio o di inadempienza.
Torna sotto i riflettori il tema della sostenibilità finanziaria degli enti territoriali. Con la circolare n. 52 del 26 maggio 2026, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti operativi riguardanti la certificazione dimostrativa della copertura dei costi di alcuni servizi riferita all’anno 2023.
Il documento non si limita a definire le modalità di compilazione e trasmissione della certificazione, ma affronta anche le attività di controllo attribuite alle Prefetture e il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa per gli enti che non rispettano gli obblighi previsti.
L’obiettivo dell’intervento è garantire una verifica puntuale dell’equilibrio economico-finanziario di particolari categorie di amministrazioni locali, soprattutto quelle che presentano condizioni di fragilità dal punto di vista contabile.
Quali enti sono obbligati alla trasmissione
La certificazione deve essere inviata da una serie di amministrazioni locali che si trovano in situazioni specifiche individuate dalla normativa vigente. Rientrano tra i soggetti interessati i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che risultano:
- strutturalmente deficitari;
- in stato di dissesto finanziario;
- sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- soggetti ai controlli centrali previsti dal TUEL per particolari situazioni legate all’approvazione o alla trasmissione del rendiconto di gestione.
Per quanto riguarda la condizione di deficitarietà strutturale, il riferimento utilizzato è rappresentato dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, sulla base della quale viene individuata la situazione dell’ente nel 2023.
L’obbligo riguarda inoltre gli enti che, pur non risultando formalmente deficitari, non abbiano approvato nei termini il rendiconto oppure non abbiano trasmesso i relativi dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i tempi stabiliti dalla legge.
La scadenza fissata al 30 giugno 2026
Uno degli aspetti più rilevanti contenuti nella circolare riguarda il termine entro il quale deve essere completato l’adempimento.
La certificazione relativa alla copertura dei costi dei servizi per l’anno 2023 dovrà infatti essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2026.
Il Ministero sottolinea che la procedura deve essere effettuata seguendo rigorosamente le modalità previste dal decreto ministeriale del 31 marzo 2026, pubblicato successivamente nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2026.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla sottoscrizione digitale del documento. Il certificato, infatti, dovrà riportare le firme digitali di tre figure fondamentali dell’ente:
- il Segretario comunale;
- il Responsabile del servizio finanziario;
- l’Organo di revisione economico-finanziaria.
Il Ministero avverte inoltre che eventuali invii effettuati con modalità differenti da quelle ufficialmente previste non saranno considerati validi ai fini dell’adempimento richiesto.
Come devono essere compilati i prospetti
La circolare dedica spazio anche ad alcuni chiarimenti tecnici relativi alla compilazione delle tabelle che compongono la certificazione.
Nella sezione dedicata ai costi di gestione, la voce relativa all’acquisto di beni e servizi comprende le spese sostenute per materiali di consumo, materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi e oneri straordinari della gestione corrente.
Diversamente, nella categoria trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi devono essere inseriti i costi legati a trasferimenti, interessi passivi, altri oneri finanziari, imposte, tasse e ammortamenti di esercizio.
Si tratta di indicazioni che assumono particolare importanza perché consentono agli enti di compilare correttamente la documentazione evitando errori che potrebbero compromettere la validità della certificazione o determinare richieste di integrazione da parte degli organi di controllo.
Esclusi gli asili nido dai controlli sulla copertura dei costi
Tra i richiami normativi contenuti nella circolare figura anche una modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.
L’articolo 1, comma 173, della legge n. 234 del 2021 ha infatti modificato l’articolo 243 del TUEL stabilendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido non devono più essere considerati nell’ambito dei controlli centrali riguardanti la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale.
Si tratta di una novità significativa che negli ultimi anni ha inciso sulle modalità di valutazione degli equilibri economici di numerosi enti locali, escludendo dal perimetro dei controlli un servizio ritenuto particolarmente rilevante sotto il profilo sociale.
Il ruolo delle Prefetture nei controlli
A partire dal 3 luglio 2026, le Prefetture potranno accedere alla banca dati della Finanza Locale per consultare i certificati trasmessi dagli enti interessati.
Gli Uffici Territoriali del Governo sono chiamati a svolgere un’attività di monitoraggio e verifica, assicurandosi che le amministrazioni destinatarie degli obblighi abbiano correttamente adempiuto alle disposizioni previste dalla normativa.
La circolare invita inoltre le Prefetture a richiamare formalmente l’attenzione degli enti interessati sugli obblighi di trasmissione telematica e sulle conseguenze derivanti dall’eventuale mancato rispetto delle prescrizioni.
Quando scattano le sanzioni
Uno degli aspetti più delicati riguarda il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 243 del Testo Unico degli Enti Locali.
Le sanzioni possono colpire province e comuni che si trovano in condizioni di deficitarietà strutturale e che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione richiesti dalla normativa oppure non abbiano dimostrato il rispetto di tali parametri mediante la trasmissione della certificazione prevista.
La penalità economica prevista è particolarmente significativa: l’importo corrisponde all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente rispetto a quello in cui viene accertata l’irregolarità.
Una misura che punta a rafforzare il rispetto degli obblighi contabili e a incentivare una gestione finanziaria corretta da parte delle amministrazioni locali maggiormente esposte a situazioni di criticità.
Un adempimento strategico per la tenuta dei conti pubblici
La certificazione della copertura dei costi dei servizi rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il Ministero dell’Interno monitora la solidità finanziaria degli enti territoriali più vulnerabili. Attraverso questo meccanismo vengono raccolti dati utili a verificare la capacità delle amministrazioni di sostenere economicamente i servizi erogati ai cittadini e di mantenere condizioni di equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche.
La scadenza del 30 giugno 2026 assume quindi un rilievo particolare per tutti gli enti interessati, chiamati a completare correttamente la procedura entro i termini previsti per evitare contestazioni, controlli aggiuntivi e possibili conseguenze economiche.
Documenti utili
- Il testo della Circolare
- Allegato 1
- Allegato 2
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